Cassazione Penale, Sentenza n. 10460/2024 del 13/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che confermava la condanna inflitta con il giudizio abbreviato. Il ricorso deduceva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 111 Cost. per mancato accoglimento dell'istanza di astensione del consigliere relatore (sostenendo conflitto di interesse per rapporti professionali col difensore del ricorrente); 2) vizio di motivazione per non aver ricollocato temporalmente tutti i fatti rispetto all'assunzione della carica di amministratore (contestando che fossero ritenuti commessi anche prima di dicembre 2018); 3) carenza di motivazione rispetto all'assenza di intercettazioni e videoriprese a carico del Marinuzzi e alla mancanza di riferimenti da parte degli altri coimputati; 4) errata applicazione della legge penale nella qualificazione del reato come associazione per delinquere invece che concorso di persone nel reato continuato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso rilievo impugnatorio rispetto al provvedimento presidenziale di rigetto dell'istanza di astensione (provvedimento non impugnabile e in mancanza di istanza di ricusazione), ha ritenuto infondati o generici gli altri motivi: la responsabilità penale è stata circoscritta al periodo successivo al 3 dicembre 2018 (data di assunzione dell'incarico), giustificando l'assenza di intercettazioni o videoriprese su quel periodo; i giudici di merito avevano motivato la prova con elementi quali vaglia postali e il ritrovamento di 55 fatture false; la qualificazione come associazione per delinquere è stata confermata per la durata, la persistenza e l'indeterminatezza del programma criminoso. Conseguentemente la sentenza di merito resta operante (condanna a due anni di reclusione, sospesa condizionalmente, come già decisa in appello), e il ricorrente è condannato alle spese di procedimento e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per violazione del diritto al giusto processo. La Corte ha ritenuto infondata la censura rispetto alla mancata astensione del consigliere, sottolineando che il provvedimento presidenziale di rigetto dell'istanza di astensione non è impugnabile e che la tutela è la dichiarazione di ricusazione, non proposta nel caso.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, comma 8
Stabilisce il termine per il deposito delle memorie cinque giorni antecedenti l'udienza; la Corte ha ritenuto tardiva la memoria del difensore e non ha tenuto conto di essa.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato quale rimedio impugnatorio applicabile alla decisione sulla ricusazione rispetto alla dichiarazione di astensione; la Corte segnala che la ricusazione è il mezzo corretto per contestare l'imparzialità e la decisione sulla ricusazione è impugnabile in cassazione ex art. 127.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per irrogare la sanzione pecuniaria (3.000 euro) a carico del ricorrente in favore della Cassa delle ammende.
art. 416 cod. pen.
Norma che punisce l'associazione per delinquere. La Corte ha ritenuto che i fatti rientrassero in tale fattispecie, valutando la durata, la persistenza e l'indeterminatezza del programma criminoso come elementi distintivi rispetto al concorso di persone nel reato continuato.
art. 81, 110 cod. pen.; d.lgs. n. 504/1995; d.lgs. n. 74/2000
Richiamate nella sentenza di merito per la specifica imputazione: concorso nei reati fiscali e nelle frodi all'Erario relative a erogazioni di gasolio agricolo e omesse imposte. La Cassazione conferma che la ricostruzione di merito ha adeguatamente qualificato e provato tali illeciti.
Massime di principio
- Il provvedimento presidenziale di rigetto di una istanza di astensione non è impugnabile; la parte che ritenga fondato il motivo deve tempestivamente proporre ricusazione.
- Le memorie depositate oltre il termine previsto dall'art. 23 d.l. 137/2020 (cinque giorni antecedenti l'udienza) possono essere disattese per tardività.
- La circoscrizione temporale della responsabilità penale operata dal giudice di merito è compatibile con un dispositivo che non ripete testualmente la limitazione temporale, purché la motivazione indichi il periodo ritenuto decisivo e questo rientri nel capo di imputazione.
- L'assenza di intercettazioni o videoriprese riferibili a un imputato può essere spiegata dal fatto che le captazioni sono avvenute in periodi anteriori alla sua concreta partecipazione; la critica deve confrontarsi con l'insieme probatorio indicato dai giudici di merito.
- Per distinguere associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato si valuta l'indeterminatezza del programma criminoso (numero, modalità, tempi e obiettivi); durata prolungata e ripetizione nonostante interventi repressivi sono indici a favore della configurabilità dell'associazione.
- La parte che impugna in cassazione deve specificare e motivare criticamente i punti di fatto e di diritto contestati; censure generiche o non confrontate con i dati probatori indicati in motivazione sono inammissibili.
- In caso di ricorso inammissibile non per colpa dell'ordinamento, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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