Cassazione Penale, Sentenza n. 10461/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi finalizzata all'evasione, contestando in primo luogo la qualificazione delle somme sottratte ai condomìni come "reddito imponibile", sostenendo che le somme non sarebbero state effettivamente possedute dall'imputato in quanto immediatamente destinate a ripianare debiti di altri condomìni (effetto domino), e dunque non tassabili ai sensi dell'art. 1 d.P.R. n. 917/1986. In secondo luogo, ha dedotto la mancata valutazione favorevole delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la reiterazione e sistematicità delle condotte fosse già valutata in altri procedimenti e che non si fosse considerata adeguatamente la sua personalità e il reinserimento lavorativo.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto entrambi i motivi. Sul primo punto ha ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva: i fatti materiali (appropriazioni di somme di denaro da condomìni) non erano contestati e le somme, confluite su conti correnti nella disponibilità dell'imputato e impiegate anche per scopi personali (es. pagamento del mutuo), costituivano nella piena disponibilità del ricorrente e quindi reddito/provento di attività illecita assoggettabile a tassazione. Ha richiamato il principio per cui il reato di appropriazione indebita è istantaneo e si consuma con il primo atto di dominio. Sul secondo motivo ha confermato che la valutazione discrezionale del giudice di merito circa l'esclusione delle attenuanti generiche (per la reiterazione e la sistematicità delle condotte) è giudizio di fatto insindacabile in cassazione, purché motivato; nel caso è stata ritenuta congrua e non contraddittoria. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata: conferma della condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione e pene accessorie per le annualità di imposta contestate (2013: reddito non dichiarato €751.913,37 con imposta evasa €316.493; 2014: reddito non dichiarato €1.035.846,66 con imposta evasa €438.570), condanna alle spese processuali e imposizione della sanzione pecuniaria di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le somme provento di attività penalmente illecita possono costituire base imponibile; la mancata presentazione della dichiarazione finalizzata a evadere le imposte è sanzionata e la qualificazione dei proventi come reddito è corretta se le somme sono nella disponibilità dell'agente.
La nozione di reddito richiede un 'possesso' o disponibilità economica; la Corte ha ritenuto che le somme giunte sui conti dell'imputato e utilizzate anche per fini personali configurino possesso e quindi reddito imponibile.
L'appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con il primo atto di dominio sulla cosa; la consumazione coincide con l'impossessamento inteso come esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.
Gli elementi indicati (fra cui reiterazione e sistematicità) sono valutabili ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti generiche; la Corte di merito ha escluso le attenuanti per la reiterazione e sistematicità delle condotte.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Rinvio ai motivi di impugnazione: la Corte ha ritenuto i motivi di cassazione manifestamente infondati o insindacabili nella valutazione di merito.
Previsione della condanna alle spese processuali e possibilità di sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la sanzione di €3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 23 d.l. 28/10/2020 n. 137
Norma richiamata in relazione alla redazione della requisitoria del Pubblico Ministero; non incide sulla decisione sostanziale ma sulla procedura di deposito della requisitoria.
Massime di principio
- Le somme ottenute mediante condotte illecite e confluite nella disponibilità dell'agente (es. su conti correnti intestati o nella sua effettiva disponibilità) possono essere qualificate come reddito imponibile e assoggettate a tassazione anche se riconducibili ad appropriazioni compiute nell'esercizio di funzioni gestionali.
- L'appropriazione indebita è reato istantaneo: la consumazione avviene con il primo atto di dominio e non è necessario che il profitto sia mantenuto per un certo periodo; ciò rende immediatamente rilevante il possesso ai fini sia penali sia fiscali.
- Il fatto che somme sottratte vengano in parte o temporaneamente utilizzate per ripianare debiti di terzi non esclude automaticamente la disponibilità e l'imponibilità delle stesse se sono comunque passate per la sfera di potere dell'imputato.
- La quantificazione del reddito illecitamente ottenuto può fondarsi su indagini bancarie e sulle denunce/confronti delle parti offese; critiche difensive sulla non realisticità della quantificazione devono contrastare concretamente gli elementi probatori di merito per essere fondate in cassazione.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e, salvo vizio di motivazione o contraddittorietà, è insindacabile in sede di legittimità; la reiterazione e la sistematicità delle condotte costituiscono ragione legittima per escluderle.
- Quando condotte illecite sono plurime e sistematiche e danneggiano numerose persone offese, ciò può essere considerato elemento ostativo alla concessione di attenuanti e influire sulla misura della pena irrogata.
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