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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32593/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto la sua opposizione all'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione nel 2017 su una cartella relativa a IVA e sanzioni già oggetto di precedente giudizio definito con rigetto del ricorso della contribuente. La controversia verteva, in particolare, sulla prescrizione delle sanzioni: la società sosteneva che operasse la prescrizione quinquennale ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e che l'intimazione non consentisse di verificare l'entità delle somme aggiuntive richieste; inoltre contestava l'indicazione, da parte del giudice di merito, del tasso degli interessi e lamentava che la CTR avesse erroneamente individuato il soggetto appellante, attribuendo l'impugnazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione anziché all'Agenzia delle Entrate. I motivi di ricorso erano dunque due: errata applicazione delle norme sulla prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni, e nullità/illegittimità della sentenza per falsa rappresentazione della realtà processuale relativa all'appellante.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi della CTR, la quale aveva rilevato l'ultrapetizione della sentenza di primo grado sulle pretese somme aggiuntive, corretto la misura degli interessi di mora applicando l'art. 30 d.P.R. n. 602/1973 e, soprattutto, escluso la prescrizione quinquennale ritenendo applicabile il termine decennale ex art. 2953 c.c. per effetto del giudicato formatosi sulla cartella, giudicato intervenuto nel 2010 e non ancora maturato alla data dell'intimazione del 2017. Quanto al secondo motivo, la Corte ha considerato l'errore sulla identificazione dell'appellante come mero errore materiale privo di decisività, e comunque ha osservato che l'Agenzia delle Entrate aveva piena legittimazione e interesse ad appellare anche sulle questioni relative al quantum debeatur e agli accessori del credito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    prescrizione quinquennale

    Per la Corte non era applicabile dopo il passaggio in giudicato della cartella, perché il giudicato ha determinato l'applicazione del termine decennale ex art. 2953 c.c.

  • art. 2953 c.c.

    Il passaggio in giudicato del titolo rende applicabile la prescrizione ordinaria decennale anche alle sanzioni e agli accessori del credito iscritto a ruolo.

  • art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    misura degli interessi di mora

    La misura degli interessi di mora nelle somme iscritte a ruolo va determinata secondo questa disposizione e non al saggio legale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La memoria ex art. 380-bis serve solo a illustrare le censure già ritualmente proposte e non può introdurre nuovi profili di doglianza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la pretesa tributaria sia stata definitivamente accertata con giudicato, il termine di prescrizione delle somme dovute si trasforma in quello decennale ex art. 2953 c.c., anche per le sanzioni, con conseguente inapplicabilità del termine breve previsto per la fase amministrativa.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre tesi già dedotte o a colpire statuizioni non effettivamente censurate.
  • La memoria depositata nel rito camerale non può introdurre nuove censure, ma soltanto illustrare quelle già contenute nel ricorso.
  • Un errore materiale nell'indicazione della parte appellante non determina nullità della decisione se non incide sulla reale individuazione del soggetto processuale e se dall'atto emerge con chiarezza chi abbia proposto l'impugnazione.
  • L'ente impositore conserva interesse e legittimazione a impugnare una decisione che incida sul quantum del credito tributario, anche se la sentenza di primo grado non abbia inciso sulla sorte capitale ma sugli accessori e sulle modalità di riscossione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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