Cassazione Civile, Ordinanza n. 06358/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con il quale l’Amministrazione aveva recuperato a tassazione maggiori imponibili ai fini IRAP e IVA e irrogato sanzioni. L’atto si fondava sul rilievo di costi asseritamente non deducibili, non inerenti o non di competenza, su quote di ammortamento ritenute indebite e sull’utilizzo indebito di un fondo svalutazione crediti, oltre a un rilievo IVA per indebita detrazione su nota di credito. In cassazione la società deduceva sei motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’appello dell’Ufficio fosse inammissibile per difetto di specificità; 2) violazione dell’art. 109 TUIR sui costi per prestazioni legali, assumendo che la competenza fosse del 2006 e non del 2004; 3) analoga violazione per i costi di Synesis s.r.l., sostenendo che la spesa fosse correttamente imputata all’esercizio di conseguimento del ricavo; 4) violazione dell’art. 103 TUIR sull’ammortamento dell’avviamento, deducendo che nel valore storico andasse considerato anche il disavanzo di fusione; 5) violazione degli artt. 101 e 109 TUIR sul fondo svalutazione crediti, contestando che la mancanza di registrazione della transazione bastasse a escludere la data certa; 6) violazione degli artt. 19 e 26 d.P.R. 633/1972 sull’IVA, sostenendo la legittimità della detrazione della nota di credito entro il termine biennale e in regime di neutralità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché nel processo tributario la riproposizione in appello delle medesime argomentazioni può soddisfare il requisito di specificità dei motivi ex art. 53 d.lgs. 546/1992. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, poiché le doglianze miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e del momento di competenza dei costi, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o del riparto dell’onere probatorio. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che il disavanzo di fusione non incide sulla deducibilità dell’ammortamento dell’avviamento in fattispecie successive al 1° gennaio 1995, per effetto del principio di neutralità fiscale delle fusioni. Ha respinto anche il quinto motivo, affermando che la deducibilità della perdita su crediti richiede la prova certa dell’effettiva riduzione di valore e che, in presenza di una transazione, la registrazione è rilevante ai fini della data certa. Ha infine dichiarato inammissibile il sesto motivo, perché la censura, pur formalmente di violazione di legge, richiedeva una nuova valutazione del fatto circa i presupposti della variazione IVA in diminuzione. La società è stata condannata alle spese ed è stato disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l’onere di specificità dell’appello può essere assolto anche mediante la riproposizione delle argomentazioni già svolte a sostegno della domanda disattesa in primo grado, purché il dissenso investa la decisione impugnata nella sua interezza.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
I corrispettivi delle prestazioni di servizi e le spese di acquisizione si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione; la verifica del momento di competenza resta accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
art. 103 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
L’ammortamento dell’avviamento non può essere incrementato valorizzando il disavanzo di fusione in fattispecie successive all’entrata in vigore della disciplina sulla neutralità fiscale delle fusioni.
art. 101 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La deducibilità delle perdite su crediti richiede che il contribuente dimostri con certezza l’effettiva riduzione di valore del credito.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione IVA presuppone la verifica dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla disciplina, inclusa la corretta registrazione dell’operazione secondo quanto accertato nei gradi di merito.
art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La variazione in diminuzione dell’imposta richiede il rispetto dei presupposti previsti dalla norma e una corretta documentazione/registrazione dell’operazione, non essendo sufficiente una diversa ricostruzione fattuale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il requisito di specificità dei motivi di appello può dirsi soddisfatto anche quando l’appellante riproponga le medesime ragioni difensive già formulate in primo grado, se dal gravame risulta comunque chiara la critica alla decisione impugnata nel suo complesso.
- La determinazione dell’esercizio di competenza dei costi, in particolare per prestazioni di servizi, è ancorata al momento di ultimazione della prestazione; tuttavia, l’individuazione concreta di tale momento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è liberamente riesaminabile in cassazione.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o dei fatti storici sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
- Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, il contribuente deve fornire prova certa dell’effettiva perdita di valore del credito; quando la perdita discende da una transazione, la certezza della data dell’accordo assume rilievo decisivo.
- In materia di ammortamento dell’avviamento, il disavanzo di fusione non può essere utilizzato per ampliare la base ammortizzabile in fattispecie soggette al regime di neutralità fiscale delle fusioni introdotto dalla disciplina successiva al 1° gennaio 1995.
- La detrazione IVA e la variazione in diminuzione richiedono il rigoroso rispetto dei presupposti normativi e della corretta documentazione/registrazione delle operazioni, senza che in cassazione possa sostituirsi una nuova valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito.
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