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Sentenza

Sentenza del 07/09/2018 n. 21826 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Basilicata che aveva ritenuto infondato il ricorso contro un'intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale di Euro 668.653,21, riferita a un avviso di rettifica IVA per l'anno 1993. Ha contestato, in particolare, la validità delle notifiche dell'intimazione, della cartella e dell'avviso di rettifica, la possibilità di impugnare gli atti prodromici insieme all'intimazione, la tempestività degli atti, la mancata produzione degli originali delle relate e l'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR aveva motivato sulla ritualità delle notifiche facendo riferimento a una cartella diversa da quella oggetto del giudizio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Cassazione non ha deciso definitivamente sulla validità delle notifiche o sull'esistenza del debito tributario.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Disciplina la notificazione quando il destinatario è irreperibile o non è possibile eseguire la consegna ordinaria. Il ricorrente contestava la mancanza della prova dell'invio della raccomandata informativa successiva al deposito dell'atto presso la casa comunale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Individua gli atti impugnabili nel processo tributario. Il contribuente sosteneva che, qualora gli atti prodromici non fossero stati validamente notificati, potevano essere contestati insieme all'intimazione di pagamento.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 57

    Norma invocata per contestare la legittimità e la tempestività dell'avviso di rettifica IVA.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 17

    Norma richiamata in relazione ai termini e alla tempestività della riscossione mediante ruolo e cartella.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    Norma richiamata per contestare il rispetto dei termini relativi all'accertamento tributario.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione dedotti dal contribuente.

Massime di principio

  • Una sentenza può essere cassata per motivazione non pertinente quando il giudice fonda la decisione su un atto diverso da quello effettivamente impugnato: l'esatta identificazione di cartella, intimazione e avviso è essenziale.
  • Nelle notifiche ex art. 140 c.p.c. deve essere verificata la presenza di tutti gli adempimenti previsti, incluso l'invio della raccomandata informativa; la loro omissione può impedire il perfezionamento della notifica.
  • Se gli atti tributari prodromici non sono stati validamente notificati, il contribuente può poterli contestare insieme all'atto successivo della riscossione, secondo le regole del processo tributario.
  • L'accoglimento del ricorso per cassazione con rinvio non equivale all'annullamento definitivo del debito: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia e verificare concretamente la validità delle notifiche e degli altri profili contestati.
  • Quando un motivo viene accolto per un vizio preliminare, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti e non vengono esaminati dalla Cassazione.

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