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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27992/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente abitativo)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2018, emesso per oltre 721.000 euro tra imposta, sanzioni e interessi nei confronti dell'ente proprietario di alloggi popolari. La questione sostanziale è se gli immobili assegnati dall'ente debbano godere dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati destinati ad alloggi sociali ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201/2011, oppure se si applichi la sola detrazione prevista dal comma 10 della stessa disposizione per gli alloggi assegnati dagli IACP. La ricorrente sostiene che l'esenzione non spetti a tutti gli alloggi assegnati dagli IACP, che la norma richiederebbe anche una diretta utilizzazione da parte dell'ente e che comunque il giudice di merito avrebbe erroneamente valorizzato documentazione e prova inidonee a dimostrare il diritto all'esenzione. Con il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, assumendo che la CTR non abbia spiegato adeguatamente perché non sarebbe applicabile il regime dettato dal comma 10 dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011.

La decisione

La Corte ha respinto tutte le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità sollevate dal controricorrente, ritenendo sanata l'eventuale irregolarità del deposito della sentenza notificata, valida la procura speciale e rispettati i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo: l'esenzione IMU prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201/2011, come modificato, non si applica a tutti gli alloggi degli IACP, ma soltanto a quelli che presentano le caratteristiche dell'"alloggio sociale" definite dal d.m. 22 aprile 2008; per tali immobili, destinati a soddisfare esigenze abitative di soggetti svantaggiati, l'esenzione spetta anche per l'annualità 2018. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui mirava a rivalutare il materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della sentenza impugnata, pur ampia e costruita anche mediante richiamo a fonti ministeriali e al d.m. 22 aprile 2008, non era apparente e consentiva il controllo logico-giuridico del ragionamento decisorio. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011

    l'esenzione IMU non riguarda tutti gli alloggi degli IACP, ma solo quelli qualificabili come alloggi sociali secondo il d.m. 22 aprile 2008

  • art. 13, comma 10, d.l. n. 201/2011

    richiamato come disposizione evocata dalla ricorrente, ma ritenuto non ostativo all'esenzione per gli alloggi sociali

  • art. 2, comma 2, lett. b), d.l. n. 102/2013

    ha distinto, ai fini IMU, il regime degli alloggi delle cooperative edilizie e quello degli alloggi IACP, mantenendo imponibili questi ultimi salvo gli alloggi sociali

  • art. 4, d.l. n. 102/2013

    ha previsto l'equiparazione all'abitazione principale degli alloggi sociali con effetto dal 1 gennaio 2014

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    richiamato dalla ricorrente, ma riferito a un'ipotesi diversa e non decisiva nel caso concreto

  • art. 369, secondo comma, c.p.c.

    la mancata allegazione della copia autentica della sentenza notificata non determina improcedibilità se l'irregolarità risulta sanata secondo i principi di legittimità richiamati

  • artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c.

    la specialità della procura richiede il riferimento al giudizio e il suo conferimento non anteriore al provvedimento da impugnare né successivo alla notifica del ricorso

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    non impone trascrizione integrale degli atti; è sufficiente l'indicazione specifica del contenuto rilevante e la segnalazione della loro presenza negli atti di causa

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    invocato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se la motivazione è del tutto apparente o mancante del minimo costituzionale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di requisiti della motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale e consentire il controllo del ragionamento decisorio

  • art. 6 CEDU

    richiamato in funzione del bilanciamento a favore di una lettura non eccessivamente formalistica delle regole processuali

  • art. 47 Carta UE

    richiamato insieme agli altri parametri di effettività della tutela giurisdizionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica non opera in modo generalizzato per tutti gli alloggi assegnati, ma solo per quelli che siano concretamente qualificabili come alloggi sociali secondo i parametri del decreto ministeriale applicabile.
  • Quando la norma tributaria rinvia a una definizione tecnica esterna, il giudice deve verificare in concreto la ricorrenza dei requisiti previsti da tale definizione, senza estendere il beneficio oltre i casi espressamente contemplati.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri soltanto a una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La motivazione è apparente solo se non consente alcun controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; non basta la mera non condivisione delle argomentazioni utilizzate nella sentenza impugnata.
  • Le irregolarità relative al deposito della copia notificata della sentenza, alla procura speciale e alla specificità del ricorso possono essere escluse o sanate quando il controricorrente si costituisca depositando copia autentica o non disconosca la conformità della copia prodotta, in una prospettiva non meramente formalistica del processo.
  • In cassazione, il requisito di specificità e autosufficienza non impone la trascrizione integrale di tutti gli atti e documenti, purché il ricorso indichi puntualmente il contenuto rilevante e la loro presenza nel fascicolo di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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