Cassazione Penale, Sentenza n. 9421/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. all'atto di estensione della confisca per equivalente anche su un immobile sito in Racale trasferito a terzi (Tenuzzo Alessandra) con atto del 26/04/2021, sul quale il ricorrente si era riservato il diritto di abitazione. Il ricorrente deduceva che il trasferimento era simulato (atto per interposta persona) e che la riserva del diritto di abitazione, essendo relativa alla sua unica casa, lo sottraeva alla confisca; contesta inoltre che la Corte di appello si sia basata su meri indizi e su argomentazioni assertive circa la simulazione e la rilevanza di pagamenti antecedenti l'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto il principio per cui la limitazione all'espropriazione prevista dall'art. 76 DPR 602/1973 (nella formulazione introdotta dall'art. 52 d.l. 21/6/2013, n.69) opera solo nei confronti dell'Erario per crediti tributari e non costituisce un limite alla confisca penale (diretta o per equivalente) né al sequestro finalizzato alla confisca. Ha inoltre ritenuto prive di interesse le censure relative alla presunta simulazione dell'atto di trasferimento, perché attengono a diritti della terza intestataria (Tenuzzo), soggetto che sarebbe l'unico legittimato ad impugnare l'eventuale illegittima sottrazione del bene. Per tali ragioni le doglianze del ricorrente sono state considerate meramente contestative e non idonee a travolgere il provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e ad una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma processuale relativa all'opposizione all'incidente di esecuzione; qui è il presupposto procedurale dell'impugnazione davanti alla Corte d'appello
art. 52, d.l. 21/06/2013, n. 69 (conv. L. 98/2013)
La limitazione alla espropriazione immobiliare prevista da tale norma e richiamata dall'art. 76 DPR 602/1973 opera solo nei confronti dell'Erario per debiti tributari e non costituisce un limite alla confisca penale o al sequestro preventivo finalizzato alla confisca
art. 76, comma 1, lett. a), DPR 29/09/1973, n. 602
Richiamato nella giurisprudenza come norma sul limite all'espropriazione per debiti tributari, il suo campo di applicazione non travalica la materia fiscale nei confronti dell'Erario
Norme sul diritto di abitazione e sulle relative limitazioni (impossibilità di cessione/locazione/trascrizione/ipoteca); la Corte ha ritenuto che la mera riserva del diritto di abitazione non basti automaticamente a impedire la confisca penale dell'immobile quando si ritenga che l'atto sia simulato o che il bene sia sottratto alla disponibilità del condannato
Norma che consente la condanna alle spese quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per l'addebito delle spese e della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La limitazione prevista dall'art. 52 d.l. 69/2013 e dall'art. 76 DPR 602/1973 tutela l'espropriazione per debiti tributari verso l'Erario e non impedisce, di regola, misure ablatorie di natura penale (confisca diretta o per equivalente) né i sequestri preventivi finalizzati alla confisca
- La riserva del diritto di abitazione da parte del trasferrente non garantisce automaticamente l'inalienabilità rispetto alla confisca penale se l'autorità giudiziaria ritiene che il trasferimento sia simulato o posto in essere per sottrarre beni all'azione esecutiva
- Le doglianze che riguardano la titolarità e i diritti reali spettano prioritariamente al terzo formalmente intestatario del bene: chi contesta l'efficacia dell'atto per simulazione deve dimostrare interesse concreto e non può invocare diritti che spettano esclusivamente al terzo intestatario
- Nelle impugnazioni avverse a provvedimenti di confisca per equivalente è necessario apportare elementi di prova specifici e non basarsi solo su indizi generici o su deduzioni meramente assertive circa la simulazione
- Le impugnazioni prive di specificità e interesse processuale possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie
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