Cassazione Penale, Sentenza n. 9411/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava, con nove motivi, principalmente vizi procedurali relativi alla mancata notifica dell'avviso del decreto di citazione in appello e alla mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore nominato, per errore di indicazione dell'indirizzo PEC (notifiche inviate a un omonimo avv. Luigi Spadafora). Altri motivi contestavano profili di merito: mancati accertamenti tecnici su sostanza rilevante, mancata derubricazione ai sensi dell'art.73, comma 5 DPR 309/90, omissione delle circostanze attenuanti, modalità di determinazione della pena e revoca della confisca di euro 85,00.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi quattro motivi, constatando che il decreto di citazione e le conclusioni del Procuratore generale erano stati notificati a un diverso difensore e a un indirizzo PEC errato, con conseguente impossibilità per il difensore effettivamente nominato di partecipare o conoscere l'udienza. Per tale motivo la Corte ha dichiarato la nullità assoluta della citazione e degli atti successivi, annullando senza rinvio la sentenza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per la celebrazione del nuovo processo. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che definisce il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la sentenza di merito aveva condannato il ricorrente ai sensi di tale norma per la detenzione di cocaina.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Fattispecie attenuata del reato di cui all'art.73; il ricorrente chiedeva la derubricazione/riconoscimento della fattispecie attenuata, dedotta in uno dei motivi di merito.
art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
Disciplina della notificazione degli atti alle parti difensive; il vizio denunciato era la mancata notifica dell'avviso di citazione al difensore indicato in atti.
art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Norma relativa al rito abbreviato in appello e alle modalità di trattazione; contestato il mancato avviso e la conseguente impossibilità di chiedere la partecipazione in udienza camerale.
Principio di formazione della prova e obbligo di motivazione; invocato nei motivi di merito per presunta carenza di accertamenti tecnici e motivazione illogica o contraddittoria.
art. 23 d.l. 9 novembre 2020
Norma emergenziale che ha previsto modalità speciali di trattazione (es. camera di consiglio/cartolarizzazione); la decisione d'appello è stata adottata con le modalità previste da tale norma, ma ciò non esime dalla corretta notifica alle parti.
Riferimento normativo utilizzato per la riserva di decisione in sede di camera di consiglio cartolare; la Corte ha emesso il dispositivo ai sensi di tale norma.
art. 12-sexies d.l. n. 306/1992
Norma relativa alla confisca e alla disciplina sanzionatoria; invocata in relazione alla richiesta di revoca della confisca della somma minima sequestrata.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021 (Nyabally)
Precedente richiamato per affermare che l'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello comporta nullità assoluta della citazione e degli atti successivi.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione in appello al difensore indicato in atti è essenziale: se la notifica è effettuata a un soggetto diverso e ciò impedisce l'effettiva partecipazione o conoscenza dell'udienza, si configura nullità assoluta con annullamento degli atti successivi.
- La mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore nominato integra una lesione del diritto di difesa quando impedisce l'esercizio del mandato e la partecipazione al contraddittorio.
- Quando la Cassazione accerta una nullità procedurale ad effetto travolgente, può disporre l'annullamento senza rinvio e la trasmissione per nuovo giudizio; i profili di merito restano in genere assorbiti.
- In procedimenti telematici è fondamentale comprovare gli indirizzi PEC usati per depositi e notifiche: la prova del deposito telematico non supplisce all'errata indicazione dell'indirizzo per le comunicazioni agli interessati.
- Le udienze in camera di consiglio o cartolari disposte da norme emergenziali richiedono comunque la regolare informazione delle parti per garantire il contraddittorio; l'uso di modalità speciali non legittima omissioni di notifica.
- Nel contestare difetti procedurali è importante documentare il concreto pregiudizio alla difesa (impossibilità di partecipare, di conoscere le conclusioni, ecc.), poiché ciò rafforza l'accoglimento della doglianza da parte della Corte.
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