Cassazione Penale, Sentenza n. 9410/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., sostenendo che il sequestro della cocaina (rinvenuta nel garage il 24/10/2012) sia parte dello stesso episodio di detenzione a fini di spaccio dell'hashish già accertato e giudicato nel procedimento precedente, e quindi che si tratti di un'unica condotta di detenzione a fini di cessione di più sostanze anziché di reati distinti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità. Ha ritenuto che, pur essendo rilevante la normativa temporale (il fatto è avvenuto il 24/10/2012 durante la vigenza della L. n.49/2006), vada comunque accertata la corrispondenza spazio-temporale e materiale delle condotte. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato l'assenza di corrispondenza storico-naturalistica (diversa partita di droga, diverso quantitativo e qualitativo, differente tempus commissi delicti e diverso luogo di accertamento), e i ricorrenti non hanno confutato quella motivazione con deduzioni specifiche, limitandosi a rilievi generici. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti come inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., a versare ciascuno la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Nella vigenza della disciplina anteriore alla L. n.49/2006, la dottrina e la giurisprudenza della Corte ritenevano che la detenzione a fini di spaccio di sostanze appartenenti a tabelle diverse integrasse reati distinti; se le sostanze appartenevano alla stessa tabella si configurava un unico reato.
Legge n.49/2006 (cd. Fini-Giovanardi)
Durante la sua vigenza la legge aveva eliminato la distinzione tra le diverse sostanze, determinando la possibilità di ritenere unica la condotta di detenzione di più droghe; tale quadro normativo tuttavia è stato successivamente dichiarato incostituzionale.
Sentenza Corte Costituzionale n.32/2014
La dichiarazione di incostituzionalità della L. n.49/2006 ha determinato il ripristino della distinzione fondata sulle tabelle del d.P.R. 309/1990, con le conseguenze giuridiche sulla tipizzazione e sul concorso di reati.
Norma richiamata dai ricorrenti come vizio di motivazione/violazione alla base del ricorso per cassazione; la Corte ha valutato il motivo come generico e non fondato ad annullare le valutazioni della Corte territoriale.
Prevede l'onere delle spese del procedimento e la possibilità di comminare una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte nella misura equitativamente fissata di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
sentenza n.186 del 13/06/2000
Richiamata a chiarire il parametro di valutazione della 'colpa' nella proposizione di ricorsi; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la detenzione riguarda sostanze classificate in tabelle diverse del d.P.R. 309/1990, si configurano generalmente reati distinti; se appartenenti alla stessa tabella si può configurare un unico reato.
- Lo stato normativo vigente al momento del fatto è rilevante: la L. n.49/2006 aveva unificato il trattamento ma la sua successiva dichiarazione di incostituzionalità (Corte Cost. n.32/2014) ha fatto tornare applicabile la distinzione per i fatti commessi dopo la reintegrazione delle tabelle applicabili.
- Anche se la normativa astratta favorisse l'unificazione delle condotte, resta imprescindibile l'accertamento della identità spazio-temporale e materiale della detenzione: occorre che le diverse sostanze siano detenute nella stessa "partita" e nello stesso contesto per parlare di un unico episodio.
- Nei ricorsi per cassazione è essenziale che il motivo sia specifico e confronti la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche sulla identità della condotta sono inammissibili.
- In caso di inammissibilità per genericità il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la prova della buona fede/assenza di colpa nella proposizione del ricorso può essere considerata ma non impedisce automaticamente l'applicazione delle sanzioni se ricorrono gli estremi.
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