Cassazione Penale, Sentenza n. 9415/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tavcar ha impugnato la sentenza di appello denunciando: 1) contraddizione/incompletezza tra dispositivo e motivazione del giudice di primo grado (omessa indicazione dell'esito del bilanciamento tra aggravante e attenuanti e della riduzione prevista per il rito abbreviato); 2) vizi nella ricostruzione fattuale e valutazione delle prove (contestando la ricostruzione degli spostamenti e delle condotte connesse a Skabar e la rilevanza delle dichiarazioni e delle osservazioni); 3) mancato riconoscimento della qualificazione come "fatto lieve" ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90; 4) errori e deficit motivazionali rispetto ai reati di detenzione di armi (artt. 2 e 7 legge 895/1967) e alla mancata rilevanza dello stato pandemico e del fatto che i documenti erano presso la sorella; 5) mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 5 legge 895/1967 per la denuncia tardiva, alla luce della pandemia e della coesistenza di droga e armi nello stesso locale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato: non sussiste contraddizione tra dispositivo e motivazione del GUP, e in ogni caso l'eventuale incompletezza non integra una nullità non sanabile; il giudice d'appello poteva colmare il vizio nel rispetto dei limiti del devoluto. I motivi che impugnano la valutazione delle prove (secondo e quarto) sono stati considerati generici o inidonei perché mirano a rimettere in discussione la valutazione di merito, operazione non consentita in Cassazione senza specifica deduzione di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione di merito e fondate le conclusioni sulla partecipazione di Tavcar alla custodia e occultamento di ingente quantitativo di stupefacente. Sul punto del "fatto lieve" (terzo motivo) la Corte ha confermato che la consistente quantità di droga e il ruolo concretamente svolto da Tavcar impediscono la qualificazione come fatto lieve. Sui motivi relativi alle armi e all'attenuante per denuncia tardiva (quarto e quinto) la Corte ha giudicato le censure generiche e ha ritenuto motivata la decisione della Corte territoriale di non concedere l'attenuante, considerando anche la qualità e la quantità delle armi e il ritardo nella denuncia non giustificato dalla pandemia. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e Tavcar condannato al pagamento delle spese processuali; resta ferma la pena determinata in sede di appello (1 anno e 10 mesi di reclusione e multa di € 2400,00).
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 art. 73 comma 4
Norma sostanziale che punisce la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; applicata a Tavcar per la detenzione di ingente quantitativo di marijuana.
d.P.R. 309/1990 art. 80 comma 2
Aggravante richiamata in sede di bilanciamento delle circostanze; la Corte ha ritenuto prevalenti le attenuanti generiche nel dispositivo di primo grado, chiarito in motivazione.
Codice penale art. 110
Concorso di persone nel reato: Tavcar è stato ritenuto partecipante in concorso con Skabar nella detenzione/occultamento della droga.
Codice penale art. 697
Previsione usata per ricondurre la detenzione di munizioni; la Corte d'appello ha riclassificato la fattispecie ricorrendo a tale norma.
Codice di procedura penale art. 442
Rito abbreviato: il dispositivo riportava il richiamo all'art. 442 c.p.p., implicando la riduzione di pena di un terzo; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo nel dispositivo.
Codice di procedura penale artt. 533 e 546
Norme concernenti i contenuti della motivazione e del dispositivo: il ricorrente aveva invocato violazioni ma la Corte ha ritenuto che la motivazione integrasse correttamente il dispositivo e che non sussistesse una nullità insanabile.
Codice di procedura penale art. 604
Elenca ipotesi tassative di nullità che legittimano l'annullamento della sentenza di primo grado: la Corte ha ritenuto che il caso non rientrasse in tali ipotesi.
Codice di procedura penale art. 606 comma 1
Elenca i motivi tassativi di ricorso per cassazione; la Corte ha censurato la genericità di molte censure e l'assenza di specifica deduzione di violazione di legge, rilevando l'impossibilità di sindacare valutazioni di merito prive di chiara doglianza di diritto.
Codice di procedura penale art. 125 comma 3
Norma citata dalla giurisprudenza sul potere del giudice d'appello di sanare vizi formali della sentenza di primo grado quando la sentenza è appellabile; utilizzata per giustificare che l'appello poteva rimediare a carenze non tassative di nullità.
Legge 895/1967 artt. 2, 5 e 7
Norme in materia di armi: artt. 2 e 7 relativi ai reati connessi alla detenzione ed immesse nella contestazione; art. 5 disciplina attenuanti (denuncia delle armi), che la Corte d'appello ha rifiutato di concedere rilevando ritardo e rilevanza della qualità/quantità delle armi.
Massime di principio
- Un'apparente incompletezza del dispositivo non implica automaticamente la nullità della sentenza se la motivazione consente di ricostruire la statuizione: il giudice d'appello, nei limiti del devoluto, può sanare il vizio.
- In Cassazione non è permesso un sindacato libresco sui fatti: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove senza dedurre specifiche questioni di diritto ai sensi dell'art. 606 c.p.p. sono inammissibili o destinati al rigetto.
- Per ottenere il riconoscimento del "fatto lieve" ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 è necessario che gli indicatori positivi risultino prevalenti in concreto; un consistente quantitativo di droga e una partecipazione materiale possono escludere tale qualificazione.
- Le eccezioni generiche o non specificatamente motivate (es. riferite a pandemia, ritardi nella denuncia o valutazione di credibilità) sono insufficienti in sede di legittimità: occorre confrontare punto per punto la motivazione impugnata.
- La negazione di attenuanti ex legge sulle armi può essere motivata in relazione alla qualità e alla quantità delle armi e all'insieme delle condotte; l'esistenza di stupefacenti in coabitazione con armi può aggravare la valutazione complessiva.
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