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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9414/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (artt. 81 c.p., 671 c.p.p. e art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90). Il ricorrente deduceva che i reati già giudicati con sentenze irrevocabili erano stati unificati dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 13/11/2020 (pena per il reato continuato anni 7 mesi 3 e C 31.500, ridotta per il rito abbreviato ad anni 4 mesi 10 e C 21.000). Secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe dovuto prendere come base la pena già unificata dal giudice dell'esecuzione e aggiungervi soltanto l'aumento relativo ai fatti oggetto del presente procedimento (mesi 6 e C 2.500), applicando poi la riduzione per il rito, per giungere a una pena finale favorevole al reo (anni 5 mesi 2 e C 22.667). Si censurava invece che la Corte d'appello avesse applicato ai reati satellite una pena superiore a quella del giudice dell'esecuzione, violando il principio del favor rei e i criteri direttivi di cui agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avevano correttamente valutato gli aumenti di pena per i reati satellite in misura inferiore rispetto a quanto deciso dai giudici della cognizione (quegli aumenti costituiscono il limite invalicabile), mentre il giudice dell'esecuzione non è vincolante in ordine alla fissazione degli aumenti in sede esecutiva. Nel caso concreto il cumulo materiale delle pene inflitte dai giudici della cognizione ammontava a anni 6 mesi 8 e C 23.000; la Corte d'appello ha irrogato per tali reati una pena complessiva pari ad anni 5 mesi 4 e C 22.333, dunque sensibilmente inferiore alla somma algebrica delle pene di cognizione. Sebbene tale pena fosse superiore a quella fissata dal giudice dell'esecuzione (anni 4 mesi 10 e C 21.000), la diversa determinazione è legittima perché il giudice dell'esecuzione non vincola il giudice della cognizione e comunque l'imputato ha ottenuto un trattamento complessivamente più favorevole rispetto ai giudici della cognizione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento al principio del 'favor rei' e ai criteri di determinazione della pena per il cumulo/continuazione; la Corte ha ritenuto che i limiti applicativi derivano dalla valutazione operata in sede di cognizione e dal giudicato formato in favore del condannato

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma direttiva sulle modalità di determinazione della pena nel giudizio di impugnazione e sugli effetti della decisione di merito; interpretata in combinato con il principio che il giudice dell'esecuzione non vincola il giudice di merito nella rideterminazione degli aumenti per i reati-satellite

  • art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale penale relativa alla fattispecie di traffico/illecita detenzione di stupefacenti; impiegata come fondamento dell'imputazione contestata e della determinazione della pena per il reato principale oggetto del procedimento

Massime di principio

  • Il giudice che, in sede di merito, applica la continuazione può rideterminare gli aumenti per i reati satellite entro i limiti della valutazione compiuta in sede di cognizione che ha formato il giudicato; non è vincolato dalle determinazioni operate dal giudice dell'esecuzione
  • Il limite invalicabile è la valutazione effettuata in sede di cognizione (giudici che hanno pronunciato sentenze divenute irrevocabili); qualsiasi rideterminazione in sede esecutiva o successiva non può recare al condannato un trattamento complessivamente più grave rispetto a quanto risultante dalla cognizione
  • Se la pena complessiva determinata dal giudice di merito risulta complessivamente più favorevole rispetto alla somma algebrica delle pene di cognizione, la ragionevole discrezionalità del giudice di merito non è censurabile in Cassazione
  • Il principio del favor rei trova applicazione nella scelta tra diverse determinazioni dei singoli aumenti: se esistono soluzioni alternative, deve essere adottata quella più favorevole all'imputato, fermo restando il vincolo della cognizione
  • In sede di impugnazione in Cassazione le doglianze sulla determinazione della pena sono inammissibili se non emergono violazioni di legge o eccessi manifesti di discrezionalità rispetto ai limiti stabiliti dalla cognizione

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