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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9413/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Aidouk ha impugnato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui sono state negate le attenuanti generiche, è stata ritenuta la recidiva e è stata confermata la multa. Il ricorso denunciava: 1) violazione di legge e difetto di motivazione per l'omessa concessione delle attenuanti generiche, facendo valere il valore della dichiarazione confessoria, il ruolo marginale di "custode" della droga, il comportamento dopo l'arresto (rispetto delle prescrizioni) e il trasferimento in Umbria con lavoro; 2) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla recidiva, sostenendo l'occasionalità della nuova fattispecie e l'allontanamento da contesti delinquenziali; 3) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla pena pecuniaria, perché la Corte non avrebbe spiegato perché ha mantenuto la multa del GIP pur riducendo la pena detentiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato: l'inverosimiglianza della versione difensiva e l'inefficacia della confessione, la sussistenza di collegamenti strutturati con il narcotraffico desunti dall'ingente quantitativo di stupefacente, la rilevanza dei precedenti penali ai fini della recidiva e la congruità della multa. Ha confermato la pronuncia della Corte d'appello che aveva ridotto la pena detentiva a due anni, nove mesi e dieci giorni e mantenuto la restante parte della sanzione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    art. 99 comma 4 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione ai precedenti e alla recidiva; la Corte ha ritenuto che i precedenti e la condotta attuale giustificassero la rilevazione della recidiva

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    art. 73 comma 4 d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale relativa al delitto di traffico di stupefacenti contestato all'imputato; la condanna è stata resa sulla base di questa disposizione

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità: il ricorso per cassazione deve contestare la corretta riconduzione del fatto nella fattispecie astratta e non può limitarsi a nuova valutazione delle risultanze probatorie; la Corte ha escluso vizio motivazionale manifesto o violazione di legge rilevante

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte territoriale (espressioni quali "pena congrua") trattandosi di pena non lontana dal minimo edittale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non sostituisce la valutazione probatoria dei giudici di merito: il ricorso per cassazione deve dimostrare errore di diritto o motivazione illogica manifesto, non una diversa lettura delle prove
  • La confessione dell'imputato, se resa in un contesto probatorio convergente e volta a mitigare la propria posizione, può essere ritenuta inattendibile e non idonea a giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche
  • Il ruolo di "custode" della droga non è automaticamente fattore attenuante o di minore gravità; i giudici valutano complessivamente quantità di stupefacente, connessioni con organizzazioni e precedenti
  • La recidiva va valutata concretamente: non basta la mera esistenza di precedenti, ma occorre verificarne la relazione con la nuova condotta, la temporalità e i parametri della personalità del reo; se questa valutazione è congrua non è sindacabile in Cassazione
  • Sulla determinazione della multa o della pena pecuniaria, quando la pena detentiva è prossima al minimo edittale la motivazione può essere sintetica (es. "pena congrua"); una motivazione più dettagliata è richiesta solo se la pena si discosta sensibilmente dalla media

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