DECRETO-LEGGE 29 luglio 1981, n. 402
Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge del 1981 che aggiorna basi minime di retribuzione e aliquote contributive per previdenza, assistenza, disoccupazione, edilizia e agricoltura, disciplina la prosecuzione volontaria e alcuni contributi sanitari. Contiene diverse decorrenze dal 1 gennaio 1981, dal 1 aprile 1981, dal 31 maggio 1981 e prevede abrogazioni e modifiche poi in parte superate o abrogate.
Adeguamento contributi previdenziali e assistenziali 1981
Adeguamento contributivo e previdenziale del 1981
Il provvedimento interviene in via urgente sul sistema dei contributi previdenziali e assistenziali, aggiornando minimi retributivi, aliquote e regole di calcolo per varie categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e assicurati in prosecuzione volontaria. Alcune disposizioni hanno efficacia limitata nel tempo e molte risultano poi superate da interventi successivi.
Minimi di retribuzione ai fini contributivi
Dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 sono fissati nuovi limiti minimi di retribuzione giornaliera, compresi i salari medi convenzionali giornalieri, validi per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, secondo le tabelle allegate al decreto. I minimi sono aumentati annualmente dal 1982 nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e soggetti a revisione triennale; la prima revisione ha effetto dal 1 gennaio 1984.
Per alcune categorie particolari — soci di società ed enti cooperativi, pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, lavoratori a domicilio — il minimo giornaliero è fissato in lire 10.000, con adeguamento annuale secondo il meccanismo delle variazioni pensionistiche. Queste regole non si applicano agli addetti ai servizi domestici e familiari né ai contributi per prosecuzione volontaria dell’assicurazione generale obbligatoria. Con effetto dal 1 gennaio 1981 sono sostituite anche le tabelle allegate al previgente DPR n. 488/1968.
Contributi volontari e prosecuzione volontaria
Dal 1 aprile 1981 l’importo minimo della retribuzione settimanale su cui calcolare i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione media della decima classe della tabella F. Il contributo volontario minimo per tutte le categorie di prosecutori volontari dell’assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni speciali non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni; per i versamenti mensili l’importo è ragguagliato a mese.
Le aliquote percentuali dei contributi volontari dei lavoratori già dipendenti si applicano, sempre dal 1 aprile 1981, alle retribuzioni medie settimanali delle classi della tabella F. Gli assicurati già autorizzati prima di tale data sono collocati nella classe corrispondente della nuova tabella; chi era già nell’ultima classe può chiedere entro un anno dall’entrata in vigore del decreto l’assegnazione della classe più elevata eventualmente spettante. Dal 1982, dal 1 gennaio di ogni anno, le retribuzioni della tabella aumentano nella stessa misura percentuale delle variazioni pensionistiche, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente.
Ai fini della pensione si considera la retribuzione media corrispondente alla classe di contribuzione assegnata, in vigore negli anni di versamento. È inoltre abrogato il secondo comma dell’art. 6 del DPR n. 1432/1971; altri commi risultano poi soppressi dalla legge di conversione.
Cessazione della prosecuzione volontaria per la tubercolosi
Dal 1 gennaio 1982 non è più possibile rilasciare autorizzazioni alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione contro la tubercolosi e, dalla stessa data, cessano di efficacia le autorizzazioni già rilasciate.
Perequazione delle pensioni minime dei lavoratori autonomi
Le regole sulla perequazione automatica delle pensioni inferiori al trattamento minimo previste dal decreto-legge n. 663/1979 si applicano anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo liquidate a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Contributi agricoli per infortuni, malattia e disoccupazione
Per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori autonomi e associati dell’agricoltura, dal 1 gennaio 1981 la quota contributiva capitaria è elevata a lire 30.000 annue, ridotte a lire 15.000 per aziende in territori montani e in zone agricole svantaggiate. Successivi interventi legislativi hanno poi aumentato tale quota per specifiche categorie.
Per gli operai agricoli, dal 1 gennaio 1981 i contributi per malattia, tubercolosi, tutela delle lavoratrici madri e assistenza agli orfani sono calcolati sulle retribuzioni medie provinciali con aliquote predeterminate. In particolare, per l’assistenza di malattia l’aliquota complessiva è del 2,50%, di cui 0,30 a carico del lavoratore; per il finanziamento collegato al decreto-legge n. 264/1974 è previsto lo 0,22%; per tubercolosi lo 0,11%; per la tutela lavoratrici madri lo 0,10%; per l’assistenza agli orfani lo 0,01%.
Per i coltivatori diretti, dal 1 gennaio 1981 il contributo sociale di malattia per ciascun componente attivo del nucleo familiare è fissato in lire 88.630 annue, comprensive della rivalutazione prevista dalla normativa richiamata. I titolari di aziende diretto-coltivatrici devono inoltre versare un contributo aziendale aggiuntivo commisurato alla quota di reddito agrario eccedente le prime 100.000 lire, con aliquota del 15% per aziende in territori montani o zone svantaggiate e del 30% per le altre; non sono dovuti importi inferiori a lire 1.000. Il versamento va effettuato entro il 10 novembre di ogni anno, con rinvio al 10 gennaio 1982 per il primo anno di applicazione.
Per artigiani ed esercenti attività commerciali il contributo aziendale aggiuntivo di malattia è elevato dal 1 gennaio 1981 dall’1,50% al 2%, con soppressione dei massimali di reddito previsti per tali categorie e per i liberi professionisti; successivi interventi hanno ulteriormente modificato la misura. Per i liberi professionisti, dal 1 gennaio 1980 la maggiorazione del contributo fisso di malattia è calcolata sul reddito professionale IRPEF dell’anno precedente.
Per gli iscritti alle casse di previdenza dei liberi professionisti che gestiscono direttamente l’assistenza sanitaria, il contributo complessivo è ridotto in via definitiva dal 1 gennaio 1981 secondo una percentuale da determinare con decreto ministeriale, in modo da compensare gli oneri derivanti dai contributi dovuti nel 1981. Le casse devono trasmettere i dati necessari entro tre mesi dalla conversione; gli iscritti devono dichiarare alla propria cassa, entro due mesi dalla conversione, il reddito professionale IRPEF riferito al 1980.
Adeguamento del contributo per la Cassa integrazione e per la disoccupazione in edilizia
Dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 maggio 1981 l’aliquota dei contributi dovuti alla gestione speciale per gli operai dell’edilizia della Cassa integrazione guadagni è fissata al 4,30% della retribuzione lorda imponibile per le aziende industriali e artigiane dell’edilizia e affini.
Nello stesso arco temporale, il contributo dovuto dalle imprese edili e affini, anche artigiane, alla gestione speciale dell’edilizia nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è fissato allo 0,80% della retribuzione lorda imponibile.
Disoccupazione nel settore agricolo
Dal 1 gennaio 1981 l’aliquota del contributo a carico del datore di lavoro agricolo prevista per il finanziamento della cassa integrazione salari operai agricoli è ridotta dal 3% all’1,50%. Contestualmente il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è elevato dall’1,25% al 2,75%.
La disciplina del tasso di interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi, inizialmente collegata al tasso interbancario maggiorato di cinque punti, è stata successivamente modificata da interventi normativi che ne hanno variato la misura nel tempo; per il settore agricolo era prevista anche una riduzione temporanea dell’interesse fino al 31 dicembre 1982 per i pagamenti entro novanta giorni dalla scadenza dell’ultima rata.
Regolamentazione rateale dei debiti contributivi
Il decreto disciplina l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e accessori dovuti dai datori di lavoro agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, rimettendone la determinazione a un decreto ministeriale. Per alcune aziende in crisi, già destinatarie di provvedimenti speciali, può essere concesso dal CIPI, in casi eccezionali, un tasso ridotto fino al 50% del tasso base.
Per il settore agricolo è prevista inoltre la sostituzione di alcune regole di riscossione con il sistema dei bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati e l’abrogazione delle norme incompatibili sulla riscossione a mezzo ruoli esattoriali. Le agevolazioni contributive già previste da varie leggi speciali si applicano anche alle aziende situate in territori montani e in zone agricole svantaggiate.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge.
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