Cassazione Civile, Ordinanza n. 26681/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi notificato al debitore per il pagamento di più cartelle esattoriali. Il debitore propose opposizione sia all'esecuzione sia agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione, deducendo inizialmente l'inesistenza della notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento; con memoria integrativa eccepì, per le cartelle di natura tributaria, anche l'inesistenza originaria della pretesa, oppure la decadenza e la prescrizione dei crediti tributari. Il giudice dell'esecuzione assegnò termine per introdurre il merito e il debitore riassunse davanti al giudice tributario per tre cartelle concernenti imposta di registro e ritenute alla fonte. La Commissione provinciale e poi quella regionale declinarono la giurisdizione tributaria, ritenendo operante l'art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973, e la Commissione regionale aggiunse anche valutazioni di merito. Nel ricorso per cassazione si deducevano due motivi: primo, violazione delle norme sulla giurisdizione tributaria e sulla riscossione coattiva, assumendo che la giurisdizione spettasse al giudice tributario perché le doglianze riguardavano fatti estintivi o impeditivi della pretesa fiscale anteriori alla notifica della cartella o dell'intimazione; secondo, violazione delle norme processuali per avere il giudice che aveva negato la giurisdizione affrontato comunque il merito, in contrasto con il divieto di pronunce di merito una volta declinata la giurisdizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'assunto dei giudici di merito sul difetto di giurisdizione e ha affermato che, in presenza di doglianze relative alla carenza originaria della pretesa tributaria, alla decadenza del potere impositivo e alla prescrizione maturata prima della notifica della cartella, la giurisdizione appartiene al giudice tributario. Ha inoltre osservato che, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudice non può comunque esaminare il merito della controversia. Perciò ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 1 e 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge in tema di giurisdizione
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
base del secondo motivo per violazione di norme processuali
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per sostenere la giurisdizione tributaria sulle controversie relative ai tributi
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione agli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario
art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973
norma evocata dai giudici di merito per escludere la giurisdizione tributaria, ma ritenuta non ostativa nel caso di doglianze sostanziali sulla pretesa tributaria
richiamato dal ricorrente a sostegno della giurisdizione tributaria nelle opposizioni alla riscossione
una volta negata la giurisdizione, il giudice non può pronunciare sul merito
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per contestare l'esame di merito compiuto dal giudice privo di giurisdizione
richiamato quale norma di coordinamento processuale del rito tributario
il mandato comprende tutti gli atti necessari al compimento dell'incarico conferito, salvo limiti espressi
criteri ermeneutici applicabili anche alla procura alle liti
opposizione all'esecuzione rispetto alla cartella di pagamento e alle pretese esecutive
art. 20693 del 20/07/2021
Sez. U- , Ordinanza n. 20693 del 20/07/2021
richiamata per il principio secondo cui appartengono al giudice tributario le contestazioni su fatti estintivi o impeditivi della pretesa tributaria anteriori alla notifica della cartella
art. 21642 del 28/07/2021
Sez. U- , Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021
richiamata per il criterio di riparto: fatti incidenti sulla pretesa tributaria fino alla notifica degli atti prodromici al giudice tributario; questioni formali dell'atto esecutivo al giudice ordinario
art. 2865 del 06/02/2009
Sez. U, Sentenza n. 2865 del 06/02/2009
richiamata per il principio secondo cui, una volta declinata la giurisdizione, il giudice non può esaminare il merito
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla riscossione coattiva di entrate tributarie, la giurisdizione tributaria sussiste quando l'opponente deduce fatti sostanziali che incidono sulla pretesa fiscale e che siano anteriori alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, inclusi decadenza e prescrizione maturate prima di tale notifica.
- Il discrimine tra giudice tributario e giudice ordinario va tracciato distinguendo tra contestazioni sostanziali sulla debenza del tributo, riservate al giudice tributario, e censure di sola legittimità formale dell'atto esecutivo, devolute al giudice ordinario.
- Se il giudice declina la giurisdizione, gli è precluso pronunciarsi sul merito della domanda; ogni statuizione di merito resa dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione è tamquam non esset.
- La procura alle liti, salvo limitazioni espresse, abilita il difensore a compiere gli atti necessari alla difesa e a proporre domande ed eccezioni comunque ricollegabili all'oggetto originario della lite, ma non gli consente di introdurre un rapporto controverso del tutto nuovo e diverso.
- In tema di opposizione all'esecuzione su crediti tributari, l'allegazione di inesistenza originaria della pretesa, decadenza o prescrizione maturata prima degli atti di riscossione indirizza la controversia verso la giurisdizione tributaria.
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