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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19089/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione volontaria, avvenuta il 29/05/1982, di una porzione di terreno edificabile soggetto a procedura espropriativa, con previsione di un corrispettivo in acconto salvo conguaglio. I proprietari originari e, dopo alcuni decessi, i loro eredi hanno chiesto il pagamento del conguaglio dell’indennità, sostenendo che il criterio legale originariamente applicato fosse stato travolto dalle declaratorie di illegittimità costituzionale intervenute nel tempo e che, in particolare, dovesse operare anche la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta, con interessi e ulteriori accessori. Il Comune ha contestato sia la propria legittimazione passiva sia, nel merito, la debenza della rivalutazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado, che avrebbe già riconosciuto rivalutazione e interessi sul conguaglio; 2) illegittimità del mancato riconoscimento automatico della rivalutazione monetaria sul conguaglio, anche alla luce della giurisprudenza CEDU; 3) erronea mancata estensione della rivalutazione all’indennità di occupazione legittima. La Corte ha inoltre rilevato d’ufficio la nullità della procura speciale conferita al nuovo difensore del Comune, senza però travolgere il controricorso per la permanenza della rappresentanza dell’originario difensore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla rivalutazione del conguaglio perché la precedente cassazione con rinvio aveva inciso proprio sul capo della quantificazione dell’indennità, sicché la statuizione dipendente sugli accessori non era coperta da giudicato autonomo; inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007 consentiva di ricalcolare l’indennità secondo il nuovo criterio. Ha respinto anche la censura relativa all’indennità di occupazione, affermando l’autonomia di tale credito rispetto all’indennità di espropriazione e la natura di credito di valuta, per il quale la rivalutazione non è automatica in mancanza di allegazione e prova del maggior danno ex art. 1224 c.c. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione, per i giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, la procura speciale non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso; in mancanza, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione degli elementi essenziali del giudizio.

  • art. 85 c.p.c.

    La revoca del mandato al difensore originario non spiega effetti se non è validamente sostituito il difensore revocato; il precedente difensore continua quindi a rappresentare la parte.

  • art. 310 c.p.c.

    L’estinzione del giudizio rende inefficaci gli atti processuali compiuti, ma non travolge le sentenze di merito già pronunciate nel corso del processo.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma o cassazione parziale di una sentenza si estende ai capi dipendenti da quello riformato o cassato, anche se non impugnati autonomamente.

  • art. 1224 c.c.

    Per i crediti di valuta, il maggior danno da ritardo va allegato e provato; in mancanza, non è dovuta automaticamente la rivalutazione monetaria.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’asserita intangibilità del precedente giudicato sul conguaglio e sugli accessori.

  • art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte ribadisce che, in tema di indennità di espropriazione, non trova diretta applicazione ai fini della rivalutazione automatica dell’indennizzo, essendo la materia disciplinata dal diritto interno.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti come norma di interposizione rispetto alla CEDU.

  • artt. 32 e 37 d.P.R. n. 327 del 2001

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno della pretesa indennitaria e degli accessori.

  • art. 39 l. n. 2359 del 1865

    Richiamato nel motivo di ricorso accolto nel precedente giudizio quale base del criterio indennitario.

  • art. 5 bis l. n. 359 del 1992

    Criterio legale di determinazione dell’indennità poi ritenuto inciso dalla declaratoria di illegittimità costituzionale; la contestazione del quantum consente di applicare lo ius superveniens.

  • art. 2, comma 89, l. n. 244 del 2007

    Richiamato nel quadro normativo sul criterio di calcolo dell’indennità e sull’aumento in caso di cessione volontaria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la nullità della procura speciale del nuovo difensore non determina automaticamente l’inammissibilità del controricorso se permane la rappresentanza processuale del difensore originario, in mancanza di valida sostituzione.
  • La cassazione con rinvio incide soltanto sui capi effettivamente cassati; i capi autonomi non travolti restano fermi, mentre quelli dipendenti dal capo cassato perdono efficacia per effetto dell’art. 336 c.p.c.
  • Quando la cassazione investe il capo principale di quantificazione di un credito, la caducazione si estende agli accessori che da quel capo dipendono, anche se non siano stati specificamente impugnati.
  • In materia di espropriazione, la rivalutazione monetaria non consegue automaticamente all’indennità come se si trattasse di un credito di valore: per i crediti di valuta è necessario allegare e provare il maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c.
  • L’indennità di espropriazione e l’indennità di occupazione legittima sono istituti autonomi; la disciplina degli accessori dell’una non si trasferisce automaticamente all’altra.
  • La contestazione del risultato finale del calcolo indennitario consente di applicare lo ius superveniens in tema di criteri di liquidazione, anche se la censura riguardi la sola componente differenziale del quantum.
  • In tema di indennità per espropriazione, la giurisprudenza CEDU può essere richiamata come parametro interpretativo, ma non impone di per sé una rivalutazione monetaria automatica del credito senza il vaglio delle regole nazionali sugli interessi e sul maggior danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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