Cassazione Civile, Ordinanza n. 22919/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una struttura sanitaria privata aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una ASL per il pagamento di prestazioni sanitarie rese nell'anno 2008. La ASL aveva proposto opposizione eccependo, tra l'altro, l'assenza di un contratto scritto, la prescrizione del credito e l'inapplicabilità degli interessi commerciali. La struttura opposta sosteneva che la mancata stipula dell'accordo fosse dipesa dall'inerzia della Regione e che, comunque, vi fosse diritto a un'indennità ex art. 2041 c.c. Interveniva anche la società cessionaria dei crediti, quale procuratrice speciale. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, affermando che, in mancanza di provvedimento di accreditamento e di accordo scritto ex d.lgs. n. 502/1992, non nasceva alcun diritto alla remunerazione, e che la domanda di indebito arricchimento era generica e comunque mal costruita perché l'indennizzo ex art. 2041 c.c. copre solo il danno emergente, non il lucro cessante. In Cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme contabili e sanitarie, sostenendo che la mancanza di contratto dipendesse dalla Regione e non escludesse la natura contrattuale del rapporto né il diritto al compenso; 2) violazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, assumendo che la struttura avesse continuato a erogare le prestazioni in forza di atti regionali e dell'affidamento ingenerato; 3) violazione dell'art. 2041 c.c., contestando il rigetto della domanda indennitaria e sostenendo la congruità del criterio del 10% e/o la quantificazione del danno emergente sulla base dei DRG. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi, rilevando soprattutto la novità e genericità delle censure sull'affidamento, nonché il mancato confronto con la ratio decidendi sulla domanda ex art. 2041 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i tre motivi di ricorso. Ha ritenuto che le censure sul tema dell'affidamento fossero nuove, non risultando trattate nella sentenza impugnata e non essendo stato assolto l'onere di indicare dove fossero state dedotte nei gradi di merito; ha inoltre osservato che tali argomenti erano formulati in modo generico. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che esso non coglieva la ratio decidendi della sentenza d'appello, perché la Corte territoriale aveva non solo rilevato la genericità della domanda di arricchimento senza causa, ma anche chiarito che l'indennità ex art. 2041 c.c. si limita al danno emergente e non al lucro cessante. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna solidale delle ricorrenti alle spese, a un'ulteriore somma equitativa ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della cassa delle ammende e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
è il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge nei singoli motivi di ricorso
artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923
sono richiamati dalle ricorrenti per sostenere la necessità o meno della forma scritta nei rapporti con la PA; la Corte ribadisce che, in materia di prestazioni sanitarie, il rapporto con le strutture private resta sostanzialmente concessorio e richiede un provvedimento di accreditamento o specifici contratti scritti
la Corte ribadisce che l'accreditamento è presupposto del rapporto remunerabile con la struttura privata
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
l'accordo contrattuale è necessario per regolare volume massimo delle prestazioni, requisiti del servizio e corrispettivi
art. 6, comma 6, L. n. 724/1994
richiamato nel primo motivo come parte del quadro normativo sanitario e contabile invocato dalle ricorrenti
art. 117 Cost.
richiamato dalle ricorrenti nel primo motivo nel quadro del riparto di competenze e della disciplina sanitaria
art. 32 Cost.
richiamato dalle ricorrenti per sostenere la continuità delle prestazioni sanitarie a tutela del diritto alla salute
invocati per sostenere il principio di buona fede e correttezza e la tutela dell'affidamento nel rapporto con la PA
art. 2 Cost.
richiamato nel secondo motivo a fondamento della tutela dell'affidamento
la Corte ribadisce che l'indennità da arricchimento senza causa, nei rapporti con la PA per prestazioni rese in fatto, è limitata al danno emergente e non comprende il lucro cessante; inoltre la domanda deve essere specifica e supportata da criteri oggettivi di quantificazione
art. 3 D.M. Sanità 15 aprile 1994
richiamato nel terzo motivo a sostegno del criterio di quantificazione dell'indennizzo
art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992
richiamato nel terzo motivo nel quadro della remunerazione delle prestazioni sanitarie
fonte della condanna della parte soccombente a una somma equitativa ulteriore per responsabilità processuale aggravata
fonte della condanna a favore della cassa delle ammende disposta dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità ove dovuto
Massime di principio
- Nei giudizi di cassazione le censure che introducono per la prima volta un tema non affrontato nella decisione impugnata sono inammissibili se il ricorrente non dimostra in modo specifico di averle già dedotte nei gradi di merito e non indica l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- Il principio dell'affidamento, pur astrattamente rilevante in alcuni rapporti con la pubblica amministrazione, non può essere utilizzato per superare la mancanza dei presupposti legali o formali richiesti per la nascita del diritto alla remunerazione, quando la disciplina di settore esige un provvedimento abilitativo o un accordo scritto.
- In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private, il diritto al compenso nei confronti della pubblica amministrazione presuppone l'accreditamento e/o la stipulazione di specifici accordi contrattuali; la mera esecuzione di fatto dell'attività non basta a fondare, di per sé, il diritto alla remunerazione.
- L'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. richiede una allegazione puntuale dell'arricchimento e dell'impoverimento, con criteri oggettivi di quantificazione della diminuzione patrimoniale; non è sufficiente invocare in modo generico percentuali forfettarie o criteri tratti da settori diversi.
- L'indennità dovuta per arricchimento senza causa copre il solo danno emergente e non anche il lucro cessante; pertanto non può essere liquidata sulla base del mancato utile atteso dalla prestazione.
- Quando il motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, esso è inammissibile anche se formalmente dedotto come violazione di legge.
- rami":["Contratti","Obbligazioni","Processo civile"],"materie":["Mandato","Inadempimento","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Buona fede e correttezza","Tutela del legittimo affidamento","Onere della prova","Arricchimento senza causa"]} ]}]])}```ંદ`}}}]}}```}}}]}]}]}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]{
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