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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39874/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato, senza successo nei precedenti gradi di merito, un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2008 e, in relazione alla fase esecutiva, ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria collegata al credito fiscale. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che, dopo l'annullamento parziale del preavviso di iscrizione ipotecaria, l'Ufficio avrebbe dovuto rideterminare l'importo e verificare nuovamente i presupposti per iscrivere validamente l'ipoteca. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 77, comma 10-bis, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2878 n. 3 c.c., lamentando che i giudici di appello non avessero verificato l'entità del credito azionato, la natura accessoria dell'ipoteca e che avessero dovuto annullare l'iscrizione per asserita estinzione del credito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non prospettava un vero "fatto storico" omesso, ma piuttosto un preteso mancato adempimento dell'Ufficio; ha affermato che, ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico decisivo, il dato da cui risulta, il modo e il momento della sua discussione e la sua decisività. Ha poi respinto il secondo motivo, osservando che l'art. 77, comma 10-bis, d.P.R. n. 602/1973 consente l'iscrizione ipotecaria anche prima dell'espropriazione, purché il credito complessivo sia almeno pari a 20.000 euro, e che la CTR aveva ritenuto validi i presupposti dell'ipoteca sulla base di cartelle astrattamente superiori a tale soglia. La Corte ha anche rilevato che l'annullamento parziale del preavviso era stato reputato dalla CTR irrilevante quanto alla funzione comunicativa del preavviso, e tale ratio non era stata specificamente censurata. Non vi è stata condanna alle spese per l'ammissione al gratuito patrocinio e per la mancata costituzione dell'intimata, ma è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo, risultante dagli atti o dalla sentenza e oggetto di discussione tra le parti; non basta la denuncia di un omesso esame di elementi istruttori o di un preteso mancato adempimento dell'Ufficio.

  • art. 77, comma 10-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76 commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro"

    La norma legittima l'iscrizione ipotecaria anche prima dell'espropriazione, se il credito complessivo supera la soglia di 20.000 euro.

  • art. 2878 n. 3 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'estinzione del credito e quindi l'illegittimità dell'ipoteca, ma la Corte non ravvisa la violazione dedotta.

  • art. 76 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato come parametro per evidenziare che l'iscrizione ipotecaria può essere disposta anche prima delle condizioni per l'espropriazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua un fatto storico preciso, decisivo e realmente omesso, ma si limita a denunciare una carenza di attività o di valutazione dell'amministrazione o del giudice.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In materia di riscossione, l'iscrizione ipotecaria può essere legittimamente disposta anche prima che siano presenti i presupposti per l'espropriazione, purché il credito complessivo sia almeno pari alla soglia legale prevista.
  • Quando il giudice di merito fonda la validità di una misura cautelare o preesecutiva sulla sussistenza astratta dei presupposti normativi e sulla funzione comunicativa del preavviso, occorre censurare specificamente tale ratio per ottenere cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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