Cassazione Civile, Ordinanza n. 29900/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (candidato)
La controversia
La controversia origina da un giudizio elettorale comunale relativo alla proclamazione del sindaco di un Comune. In primo grado erano stati impugnati il verbale di proclamazione degli eletti, l’atto di proclamazione del sindaco e alcuni verbali delle operazioni di sezione; il TAR aveva respinto il ricorso. In appello il Consiglio di Stato aveva accolto l’impugnazione, ritenendo che due schede non assegnate contenessero due voti validi per il candidato poi proclamato eletto, con pari numero di voti tra i due candidati e prevalenza del più anziano di età; aveva inoltre ravvisato in una scheda assegnata all’altro candidato un segno di riconoscimento, decisivo ai fini del risultato. Il soccombente propone ricorso per cassazione con due motivi: (1) denuncia violazione dell’art. 130, comma 3, lett. c), d.lgs. 104/2010 e eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe interpretato la norma in modo da ritenere sufficiente la notifica del ricorso elettorale ad almeno uno dei controinteressati e non a tutti i soggetti interessati; (2) denuncia violazione di norme costituzionali e convenzionali sul giusto processo e della disciplina processuale, lamentando che il Consiglio di Stato avrebbe ammesso dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista difformi dai verbali, avrebbe svolto una verifica istruttoria sbilanciata a favore dell’appellato, avrebbe travisato il contenuto di alcune schede e omesso la verifica di schede bianche o nulle. In via subordinata viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 9, d.lgs. 267/2000, perché il criterio di preferenza del candidato più anziano a parità di voti sarebbe discriminatorio rispetto ad altre discipline elettorali che privilegiano il più giovane.
La decisione
La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure proposte non investissero un vero e proprio difetto di giurisdizione, ma denunciassero piuttosto errores in procedendo e in iudicando del Consiglio di Stato, ossia vizi interni alla giurisdizione. Secondo la Corte, l’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo se il giudice speciale abbia affermato o negato la propria giurisdizione al di fuori dei limiti esterni, oppure abbia creato una norma nuova sostituendosi al legislatore; non ricorre invece quando il giudice si limiti a interpretare la norma, anche in modo ritenuto errato o abnorme. Per tale ragione è stata esclusa anche la rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta, perché estranea al perimetro del sindacato delle Sezioni Unite nella specie. Il ricorrente è stato condannato alle spese e agli oneri di legge.
Norme richiamate
art. 130, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010
"ai fini dell'osservanza del termine perentorio di 10 giorni dalla data di comunicazione del decreto presidenziale, non è necessaria la notifica nei confronti di tutti gli eventuali contraddittori, ma è sufficiente sia avvenuta nei confronti di almeno uno dei controinteressati"
La norma è stata richiamata dal giudice amministrativo per affermare che, nel giudizio elettorale, la notifica entro il termine perentorio può ritenersi sufficiente se effettuata almeno nei confronti di uno dei controinteressati.
art. 12 preleggi
È invocato dal ricorrente per sostenere che l'interpretazione del Consiglio di Stato sarebbe andata oltre il significato letterale della disposizione processuale.
art. 24 Cost.
Dedotto dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e al preteso squilibrio istruttorio del giudizio amministrativo.
art. 101, comma 2, Cost.
Dedotto dal ricorrente quale parametro della terzietà e soggezione del giudice soltanto alla legge.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo e alla sua parità delle armi.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente a fondamento della doglianza sul giusto processo e sulla terzietà del giudice.
art. 3, comma 1, Cost.
Richiamato per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 9, d.lgs. 267/2000, per asserita disparità di trattamento tra criteri elettorali diversi.
art. 72, comma 9, d.lgs. n. 267/2000
La norma, applicata dal Consiglio di Stato, prevede che a parità di voti sia proclamato eletto il candidato più anziano di età.
art. 16 d.lgs. n. 533 del 1993
Richiamato in comparazione dal ricorrente per sostenere che, nelle elezioni politiche, a parità di preferenze è eletto il candidato più giovane.
art. 77 d.P.R. n. 165 del 2017
Richiamato dal ricorrente, in combinazione con il d.lgs. 533/1993, come disciplina elettorale diversa e asseritamente contrastante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il vizio di eccesso di potere giurisdizionale denunciabile in cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è configurabile solo nei casi di sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione, non quando si contesti un errore di interpretazione della norma o di applicazione processuale o sostanziale.
- Non integra invasione della sfera del legislatore il fatto che il giudice speciale interpreti la disciplina esistente in modo ritenuto errato, abnorme o non condivisibile: in tali casi si prospetta, al più, un error in iudicando o in procedendo, non un difetto di giurisdizione.
- Quando il ricorso per cassazione mira a rimettere in discussione il merito della decisione del giudice amministrativo, anche sotto forma di critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione dei fatti, esso è inammissibile se formalmente incardinato come motivo inerente alla giurisdizione.
- La questione di legittimità costituzionale è irrilevante in sede di ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione quando la censura in realtà investe solo la correttezza della decisione di merito del giudice speciale e non il perimetro della giurisdizione delle Sezioni Unite.
- Nel contenzioso elettorale, la dedotta erroneità dell'apprezzamento delle schede, delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista o dell'istruttoria disposta dal giudice amministrativo non trasforma il vizio in eccesso di potere giurisdizionale, se il giudice si è limitato ad applicare e interpretare la normativa vigente.
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