DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533
Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’elezione del Senato: ripartizione regionale e proporzionale dei seggi, soglie di accesso, premio di governabilità di 35 seggi subordinato al raggiungimento del 42% e al corrispondente risultato alla Camera, candidature, voto, scrutinio e proclamazione. Prevede collegi uninominali in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. Il testo fornito include modifiche indicate come intervenute il 9 ottobre 2026.
Elezione del Senato della Repubblica
Elezione del Senato della Repubblica
Il decreto disciplina l’elezione del Senato, dalla definizione dei collegi e dalla presentazione delle candidature fino al riparto dei seggi e alla proclamazione degli eletti. Il sistema combina collegi plurinominali con riparto proporzionale e, a determinate condizioni, un premio di governabilità.
Circoscrizioni e ripartizione dei seggi
Il Senato è eletto su base regionale. I seggi, salvo quelli della circoscrizione Estero, sono ripartiti tra le regioni secondo l’articolo 57 della Costituzione, sulla base dei dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale fissati con decreto del Presidente della Repubblica a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali. La distribuzione è determinata con decreto emanato su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e contestualmente alla convocazione dei comizi.
Fatte salve Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, le circoscrizioni regionali sono suddivise nei collegi plurinominali individuati dalla tabella B.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. Valle d’Aosta costituisce un unico collegio uninominale; il Trentino-Alto Adige è composto da sei collegi uninominali, definiti ai sensi della legge n. 422 del 1991.
Il decreto presidenziale determina inoltre, esclusivamente per le regioni diverse da Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, la distribuzione regionale di 35 seggi destinati all’eventuale premio di governabilità e la ripartizione dei seggi tra i collegi plurinominali, sia nell’ipotesi di assegnazione del premio sia in quella di mancata assegnazione. Alla lista o coalizione beneficiaria non possono essere attribuiti più di 113 seggi complessivi, esclusi quelli della circoscrizione Estero.
I voti delle regioni a collegio uninominale concorrono alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e dei voti validi, secondo le finalità e le verifiche previste per le soglie e il premio. I seggi ottenuti in tali regioni sono considerati nella verifica del limite massimo di seggi. Ai fini delle disposizioni sul premio, per «lista» in queste regioni si intende il partito o gruppo politico organizzato che ha depositato il contrassegno e al quale il candidato uninominale è collegato, anche se non presenta candidature nelle altre regioni.
Elettorato, eleggibilità e convocazione
L’elezione avviene a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, favorendo l’equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini. Partecipano gli elettori che hanno compiuto la maggiore età. È eleggibile a senatore l’elettore che, il giorno delle elezioni, abbia compiuto 40 anni e non ricada nelle cause di ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico per l’elezione della Camera.
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione.
Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano le funzioni. Militari, appartenenti ai corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco votano nel comune in cui si trovano per ragioni di servizio. I rappresentanti di lista per le elezioni del Senato o della Camera possono votare nella sezione presso la quale svolgono l’incarico, purché siano elettori della circoscrizione regionale.
Liste, candidature e parità di genere
I partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature depositano il contrassegno presso il Ministero dell’interno, osservando le disposizioni del testo unico per l’elezione della Camera richiamate dal decreto. Se intendono concorrere al premio di governabilità, dichiarano contestualmente il collegamento con il partito o gruppo, singolo o coalizzato, che si presenta alle elezioni della Camera.
La dichiarazione di presentazione delle liste indica due delegati effettivi e due supplenti. Le liste per i collegi plurinominali sono presentate secondo le regole dell’articolo 18-bis del testo unico per l’elezione della Camera; è consentito presentarle anche in una sola regione. Quando si rinnova soltanto il Senato, sono presentate esclusivamente liste per i collegi plurinominali, senza liste circoscrizionali ai fini del premio di governabilità.
In ciascun collegio plurinominale la lista comprende sette candidati, incluso il capolista, disposti secondo un ordine numerico e, a pena di inammissibilità, alternato per genere. Per le liste circoscrizionali presentate ai fini del premio, il testo riportato stabilisce che, nel complesso delle candidature nazionali di ciascuna lista o coalizione, nessun genere possa superare il 60 per cento, con arrotondamento all’unità più prossima; indica inoltre la soppressione di un periodo di tale disposizione con la legge 9 ottobre 2026, n. 180.
Le liste e la documentazione sono presentate, per ciascuna regione, alla cancelleria della corte d’appello o del tribunale sede dell’ufficio elettorale regionale, secondo le modalità richiamate dal testo unico per l’elezione della Camera.
Controllo e ammissione delle candidature
La corte d’appello o il tribunale del capoluogo regionale costituisce l’ufficio elettorale regionale, composto da cinque magistrati, uno dei quali presiede, e da quattro esperti con funzioni esclusivamente tecniche. I componenti sono nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
L’ufficio elettorale regionale controlla che le candidature siano presentate nei termini e nelle forme prescritte. I delegati possono prendere conoscenza, nella stessa giornata, delle contestazioni e delle modifiche disposte. L’ufficio si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12, può ascoltare i delegati e ammettere nuovi documenti o correzioni formali, quindi delibera e comunica nella stessa giornata le decisioni sull’ammissione. Contro l’eliminazione di liste o candidati è ammesso ricorso all’Ufficio centrale nazionale; termini e modalità sono quelli previsti dall’articolo 23 del testo unico per l’elezione della Camera.
Preparazione delle schede e rappresentanti di lista
Dopo la scadenza del termine per i ricorsi, o dopo la comunicazione della decisione sui ricorsi presentati, l’ufficio regionale sorteggia, alla presenza dei delegati, l’ordine delle coalizioni, delle liste non collegate e dei contrassegni nei collegi plurinominali della regione; per ciascuna coalizione determina anche l’ordine dei contrassegni delle liste collegate. L’ordine risultante è riportato sulle schede e sui manifesti, insieme ai candidati e, per le liste circoscrizionali collegate al premio, ai relativi nominativi.
Le prefetture curano la stampa delle schede e dei manifesti. I sindaci affiggono i manifesti nell’albo pretorio e negli altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione. Le schede, fornite dal Ministero dell’interno, devono essere di carta consistente e pervenire agli uffici elettorali piegate. La scheda per il collegio uninominale della Valle d’Aosta reca le diciture in italiano e in francese. Se una lista non presenta candidati in tutti i collegi plurinominali regionali, nei collegi interessati la scheda e il manifesto non riportano neppure la lista circoscrizionale collegata al premio; per le coalizioni, ciò vale dove nessuna lista coalizzata abbia presentato candidature.
I delegati designano i rappresentanti delle liste presso gli uffici elettorali regionali secondo le modalità e i termini stabiliti dal testo unico per l’elezione della Camera. I rappresentanti devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
Modalità di voto e preferenze
L’elettore esprime il voto apponendo un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista: il voto è attribuito alla lista. Può inoltre indicare fino a tre preferenze per candidati della lista votata, escluso il capolista, segnando il quadrato accanto al nome del candidato. Se sono espresse più preferenze, devono riguardare candidati di sesso diverso; in caso contrario sono annullate la seconda e la terza preferenza nell’ordine di lista.
Se il segno è apposto soltanto sul rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate per il premio, il voto è valido per la lista; se più liste sono collegate in coalizione, il voto è ripartito tra esse in proporzione ai voti ottenuti nel collegio plurinominale. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 59 e 59-bis del testo unico per l’elezione della Camera. Il testo dà conto della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, che ha dichiarato illegittima la disciplina nella parte in cui non consentiva all’elettore di esprimere una preferenza.
Scrutinio e determinazione dei risultati
L’ufficio elettorale regionale determina, per ciascuna lista e collegio plurinominale, i voti validi, la cifra elettorale, la cifra individuale dei candidati sulla base delle preferenze e le rispettive percentuali. La graduatoria dei candidati, escluso il capolista, è formata in base alle preferenze; in caso di parità prevale l’ordine di presentazione. L’ufficio somma poi le cifre elettorali dei collegi per ottenere la cifra elettorale regionale di ogni lista e comunica tali dati, con il totale regionale dei voti validi, all’Ufficio elettorale centrale nazionale.
L’Ufficio centrale nazionale calcola le cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni e il totale nazionale dei voti validi. Sono ammesse al riparto:
- le coalizioni che raggiungono almeno il 10 per cento dei voti validi nazionali e comprendono almeno una lista che raggiunge il 3 per cento nazionale oppure il 20 per cento in almeno una regione;
- le liste singole, o collegate in coalizioni che non raggiungono la soglia del 10 per cento, che ottengono almeno il 3 per cento nazionale oppure il 20 per cento in almeno una regione;
- nelle coalizioni ammesse, le liste che raggiungono il 3 per cento nazionale oppure il 20 per cento in almeno una regione, nonché, per ciascuna coalizione, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse in base a tali soglie.
Premio di governabilità e riparto dei seggi
Il premio consiste in 35 seggi ed è attribuito alla lista singola o alla coalizione con la maggiore cifra elettorale nazionale soltanto se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dal testo: il soggetto deve raggiungere almeno il 42 per cento dei voti validi al Senato e deve essere collegato, secondo le dichiarazioni depositate, alla lista o coalizione risultata prima alla Camera, la quale deve a sua volta raggiungere almeno il 42 per cento dei voti validi per quella elezione. Se la soglia del 42 per cento al Senato non è raggiunta o non risultano soddisfatte entrambe le verifiche relative alla Camera, i seggi sono ripartiti senza premio.
In ciascuna regione, il riparto provvisorio tra coalizioni e liste singole ammesse si effettua in proporzione alle cifre elettorali regionali, mediante quoziente e assegnazione dei resti maggiori; a parità di resti prevale la maggiore cifra elettorale regionale, quindi si procede a sorteggio. L’Ufficio centrale nazionale somma i seggi attribuiti nelle regioni e verifica che il totale della lista o coalizione beneficiaria, inclusi i seggi ottenuti in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, non superi 113.
Se il limite di 113 seggi è superato, il riparto è corretto mantenendo l’assegnazione dei 35 seggi del premio: si sottraggono alla coalizione o lista beneficiaria i seggi eccedenti rispetto a 78, anzitutto nelle regioni individuate in base alla graduatoria nazionale crescente dei resti e, se necessario, nelle regioni in cui essa ha conseguito la minore percentuale regionale. Per ogni seggio sottratto viene assegnato un seggio a una coalizione o lista diversa, individuata in quella regione in base al maggiore resto non utilizzato o, in mancanza, alla maggiore cifra elettorale regionale.
Se il premio non è attribuito, i seggi sono ripartiti tra le coalizioni e le liste ammesse secondo le cifre elettorali regionali, senza detrarre i seggi destinati al premio. Qualora la lista o coalizione beneficiaria non disponga di un numero sufficiente di candidati nelle liste circoscrizionali, i seggi non coperti sono assegnati secondo le disposizioni del testo unico per l’elezione della Camera richiamate dal decreto. Le regole di riparto senza premio si applicano anche quando si rinnova il solo Senato.
All’interno delle coalizioni, i seggi sono ripartiti tra le liste ammesse in base alle cifre elettorali regionali, con quoziente e resti maggiori; in caso di parità si considera la cifra elettorale e, se permane la parità, si procede a sorteggio. I seggi regionali sono quindi distribuiti tra i collegi plurinominali secondo le regole previste per il riparto con o senza premio. Nel caso di superamento del limite di 113 seggi, il riparto nei collegi è effettuato separando il gruppo di liste di maggioranza dagli altri gruppi, mediante appositi quozienti e indici di ripartizione, con successiva correzione degli scostamenti rispetto ai seggi attribuiti a livello regionale.
Proclamazione, vacanze e collegi uninominali
Ricevute le comunicazioni dell’Ufficio centrale nazionale, l’ufficio regionale proclama i candidati delle liste circoscrizionali della lista o coalizione assegnataria del premio e completa il riparto dei seggi tra le liste e tra i collegi. Gli eletti nei collegi plurinominali sono proclamati partendo dal capolista e proseguendo secondo la graduatoria delle preferenze; se una lista esaurisce i candidati, si applicano le disposizioni richiamate del testo unico per l’elezione della Camera. In caso di elezione in più collegi si applicano le relative regole dello stesso testo unico.
Il presidente dell’ufficio regionale invia l’attestato di proclamazione al senatore eletto e ne dà immediata comunicazione alla segreteria del Senato e alle prefetture, affinché la notizia sia portata a conoscenza degli elettori tramite i sindaci. Delle operazioni è redatto verbale in duplice esemplare: uno è trasmesso alla segreteria del Senato e l’altro depositato presso la cancelleria dell’ufficio regionale, dove gli elettori possono consultarlo nei quindici giorni successivi. Se un seggio in un collegio plurinominale diviene vacante, anche per causa sopravvenuta, si applica l’articolo 86 del testo unico per l’elezione della Camera.
L’elezione nei collegi uninominali di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige segue, per quanto compatibili, le disposizioni generali. La candidatura deve essere sottoscritta da almeno 300 e non più di 600 elettori del collegio; se lo scioglimento del Senato anticipa la scadenza di oltre 120 giorni, le sottoscrizioni sono ridotte della metà. Il candidato indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione previste dal testo unico per l’elezione della Camera.
Disposizioni abrogate e modifiche riportate
Il testo segnala come abrogati gli articoli 3, 6 e 15 e il comma 2-bis dell’articolo 1; riporta inoltre l’abrogazione di disposizioni o periodi degli articoli 9, 16 e 19, con riferimento alla legge 9 ottobre 2026, n. 180, e altre abrogazioni intervenute con la legge n. 270 del 2005 e la legge n. 62 del 2002. Le disposizioni transitorie sulle riduzioni delle sottoscrizioni per le prime elezioni successive a specifiche riforme sono riferite alle tornate del 2008 e alle prime elezioni successive alle leggi del 2017.
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