Sentenza del 01/10/2015 n. 19614 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una richiesta di rimborso IVA di Euro 16.898,98 relativa all'anno d'imposta 1998. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso ritenendo decorso il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La società aveva impugnato il diniego e ottenuto ragione nei gradi di merito, sostenendo che, essendo cessata l'attività, il termine applicabile fosse quello ordinario decennale di prescrizione. In Cassazione, l'Agenzia ha dedotto, anzitutto, il difetto di legittimazione processuale della società, cancellata dal Registro delle imprese prima dell'instaurazione del giudizio, e, in secondo luogo, la violazione della disciplina sui termini per la richiesta di rimborso IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo. Poiché la società era stata cancellata dal Registro delle imprese il 3 luglio 2003, prima dell'entrata in vigore della riforma dell'art. 2495 c.c., la sua estinzione è stata ritenuta operante dal 1 gennaio 2004. Al momento della notifica del diniego, avvenuta il 26 giugno 2004, e della proposizione del ricorso in primo grado, il 1 ottobre 2004, la società non aveva quindi più capacità processuale. La causa non poteva essere iniziata dal liquidatore della società estinta; i rapporti residui si erano trasferiti ai soci secondo un fenomeno successorio. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. La società resistente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pari a Euro 2.900,00 oltre accessori, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso
La questione relativa all'applicazione del termine biennale rispetto al termine ordinario decennale è stata prospettata dall'Agenzia, ma non è stata esaminata dalla Corte perché assorbita dall'accoglimento del motivo processuale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2
La disposizione è stata invocata in relazione alla disciplina del rimborso IVA e alla tesi, sostenuta nei gradi di merito, dell'applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale.
La cancellazione dal Registro delle imprese produce l'estinzione della società. Per le cancellazioni anteriori al 1 gennaio 2004, in base al principio affermato dalle Sezioni Unite, l'estinzione è stata ritenuta operante dal 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma che ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione.
La norma ha modificato l'art. 2495 c.c., attribuendo efficacia costitutiva alla cancellazione della società dal Registro delle imprese; la Corte ha escluso che tale disciplina avesse natura interpretativa o efficacia retroattiva.
Prevede il termine ordinario decennale di prescrizione, richiamato dalla Commissione Tributaria Regionale per ritenere tempestiva la domanda di rimborso, ma la relativa questione non è stata decisa dalla Cassazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Individua i motivi di ricorso per cassazione rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge e per vizi processuali.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 3
annullamento o cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta
Il difetto originario di capacità o legittimazione processuale della società estinta impedisce la prosecuzione del giudizio e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza.
Massime di principio
- Prima di esaminare il merito di una controversia promossa da una società, occorre verificare che la società sia ancora esistente e dotata di capacità processuale alla data di instaurazione del giudizio.
- La cancellazione della società dal Registro delle imprese può comportare l'estinzione dell'ente; per le cancellazioni anteriori al 1 gennaio 2004, l'effetto estintivo è stato ricondotto, secondo la giurisprudenza richiamata, a tale data.
- Dopo l'estinzione della società, i rapporti obbligatori residui non si estinguono automaticamente, ma si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio; il liquidatore non può quindi iniziare validamente un nuovo giudizio in nome della società estinta.
- Il difetto originario di capacità o legittimazione processuale è insanabile e conduce alla cassazione senza rinvio, senza necessità di esaminare le questioni di merito, come i termini per chiedere il rimborso IVA.
- Quando una sentenza viene annullata per un vizio processuale che impedisce la proposizione stessa della causa, le questioni sostanziali trattate nei gradi precedenti possono restare assorbite e non costituire un precedente decisorio sul merito.
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