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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03149/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero, colpito da decreto prefettizio di espulsione, aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace, deducendo che la copia notificata del provvedimento fosse invalida perché recava una attestazione di conformità ritenuta irregolare: la copia del decreto era stata dichiarata conforme da un funzionario della Questura senza indicazione di nome, grado e qualifica e con sola apposizione di timbro, data e sigla. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 18 d.P.R. 445/2000, per mancato rispetto dei requisiti di autenticazione e per nullità della copia del decreto di espulsione; 2) violazione dell’art. 132 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente sulla legittimità della copia conforme; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle contestazioni relative alla validità ed efficacia della copia conforme e della prova della notificazione del decreto. Il ricorso insisteva sul fatto che la regolarità della copia del provvedimento fosse decisiva per la validità dell’espulsione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i tre motivi, connessi tra loro, fossero infondati in quanto la disciplina applicabile alle copie analogiche di documenti informatici richiede l’attestazione di conformità all’originale in tutte le sue componenti da parte di un pubblico ufficiale autorizzato, senza che siano necessari i requisiti formali ulteriori invocati dal ricorrente. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva prodotto in cassazione il documento contestato, in violazione dell’onere di deposito ex art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.; la mera riproduzione del documento nel ricorso digitale non era sufficiente, perché serviva solo ai fini di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata attività difensiva dell’intimato; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 d.P.R. 445/2000

    Per l’autenticazione delle copie è richiesta l’attestazione di conformità con l’originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato; per le copie di atti e documenti informatici opera la disciplina del codice dell’amministrazione digitale.

  • art. 23 d.lgs. 82/2005

    Le copie analogiche di documenti informatici hanno efficacia probatoria dell’originale se la conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato; le copie conformi alle regole tecniche hanno la stessa efficacia se non disconosciute.

  • art. 22 d.lgs. 82/2005

    Richiamato per distinguere la disciplina delle copie informatiche di documenti analogici.

  • art. 23-bis d.lgs. 82/2005

    Richiamato per distinguere la disciplina delle copie informatiche di documenti informatici.

  • art. 369, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare i documenti su cui il ricorso si fonda; la mancata produzione del documento contestato comporta inammissibilità quando la censura richiede l’esame diretto dell’atto.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La riproduzione del documento nel ricorso digitale serve alla specificità dell’impugnazione, ma non sostituisce il distinto onere di deposito del documento stesso.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo per asserita motivazione apparente, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo per omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile prima di esaminare il merito della censura.

  • art. 14 l. 15/1968

    Richiamato come base dell’autorizzazione del funzionario alla certificazione di conformità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla validità della notificazione di un decreto fondato su copia conforme di documento informatico, l’attestazione di conformità è sufficiente se resa da pubblico ufficiale autorizzato e riferita alla conformità all’originale in tutte le sue componenti; non sono necessari requisiti formali ulteriori non più previsti dalla disciplina applicabile.
  • Quando la censura di cassazione investe la regolarità formale di un documento, il documento stesso deve essere prodotto nel giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 369 c.p.c.; in mancanza, il ricorso è inammissibile perché la Corte non può procedere all’esame diretto dell’atto contestato.
  • La mera trascrizione o riproduzione del documento all’interno del ricorso per cassazione non equivale al deposito del documento ai fini dell’art. 369 c.p.c., poiché assolve solo alla funzione di specificità ex art. 366 c.p.c.
  • In materia di copie analogiche di documenti informatici, la disciplina speciale del codice dell’amministrazione digitale prevale sulle regole formali generali richiamate dal ricorrente, nei limiti in cui queste risultino incompatibili con il sistema vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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