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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27951/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata della controversia tributaria e della mancata richiesta di trattazione entro il termine previsto dalla normativa speciale. Ha quindi dichiarato il processo estinto per intervenuta definizione agevolata, con spese a carico di chi le ha anticipate. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rideterminato il maggior reddito imponibile per l'anno d'imposta 2007 sulla base di versamenti bancari ritenuti non giustificati. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 546/1992 e delle norme sul giudizio di falso, sostenendo che la CTR avrebbe errato nel non sospendere il processo tributario nonostante la notifica dell'atto di citazione per querela di falso e nel ritenere la querela non ritualmente proposta. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 32 e 38 del d.P.R. n. 600/1973 e vizio di motivazione, lamentando che la CTR non avesse valutato la documentazione bancaria e avesse confermato la qualificazione dei versamenti come ricavi non dichiarati senza prova certa o presunzioni gravi, precise e concordanti. Nelle more del giudizio di legittimità il contribuente dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, depositando la relativa domanda; risultava inoltre che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione della causa né era intervenuto un diniego della definizione impugnato.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di sospensione del processo tributario in presenza della querela di falso; la Corte non affronta il merito della censura per sopravvenuta estinzione del giudizio

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina della querela di falso e alla sospensione del processo

  • art. 99 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel contesto della querela di falso

  • artt. 5, 137, 163, 168 c.p.c.

    norme processuali richiamate dal ricorrente a sostegno del primo motivo

  • art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo per contestare l'utilizzo delle risultanze bancarie ai fini dell'accertamento

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo in tema di determinazione del reddito imponibile sulla base di elementi presuntivi

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata dal ricorrente

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte rileva che la domanda era stata presentata e che, non essendo intervenuta istanza di trattazione né diniego impugnato entro il 31 dicembre 2020, il processo si estingue

  • L. n. 136/2018

    legge di conversione del d.l. n. 119/2018

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato dalla Corte come possibile base per la richiesta di fissazione dell'udienza dopo l'estinzione per definizione agevolata

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata prevista dalla normativa speciale e la parte interessata ha presentato domanda, il processo si estingue se entro il termine previsto nessuna parte chiede la trattazione e non interviene un diniego della definizione tempestivamente impugnato.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso che investono il merito della decisione impugnata o questioni processuali anteriori.
  • L'estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata comporta la regolazione delle spese secondo il criterio della loro anticipazione, senza pronuncia sul merito della pretesa tributaria.
  • Le censure sulla valutazione delle movimentazioni bancarie ai fini dell'accertamento del reddito e sulle presunzioni utilizzabili dall'Ufficio restano assorbite se il processo si chiude per sopravvenuta definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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