Parere n. 132/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora Antonella Grimaldi, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Maria Giorgianni e Salvatore Neri, contro il Comune di Adrano, avverso l’ordinanza di demolizione 210/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 210 del 13 novembre 2024 relativa a opere edilizie abusive.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza del titolo prescritto, deducendo: la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la violazione della partecipazione procedimentale; la mancata considerazione di una SCIA presentata per la demolizione e trasformazione delle opere, ritenuta dalla ricorrente rilevante ai fini della sanatoria; l’omessa ponderazione delle esigenze abitative private rispetto all’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia. In via preliminare, l’Ufficio legislativo e legale aveva rilevato l’ipotetica inammissibilità per mancanza della procura alle liti.
Il parere
Il Collegio ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché proposto entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, e ammissibile, poiché la procura risultava presente nel file .eml allegato alla busta di trasporto della PEC con cui il ricorso era stato notificato al Comune. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il primo motivo è stato respinto perché il Comune aveva riferito di avere notificato la comunicazione di avvio del procedimento e, comunque, gli atti repressivi degli abusi edilizi costituiscono attività vincolata e dovuta, non necessariamente preceduta dalla comunicazione di avvio. Il secondo motivo è stato respinto perché la SCIA presentata non costituiva istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ma prevedeva la demolizione di alcune opere abusive e la trasformazione di altre; inoltre, la demolizione era stata eseguita solo parzialmente. Il terzo motivo è stato respinto perché l’ordine di demolizione ha natura sanzionatoria e ripristinatoria, è vincolato e non richiede una ponderazione discrezionale tra interesse pubblico e esigenze abitative private. Il decorso del tempo non legittima l’abuso né determina un affidamento tutelabile alla sua conservazione. Il parere conclusivo è stato quindi di rigetto del ricorso.
Osservazioni
Mancata comunicazione di avvio del procedimento
La censura è infondata. Il Comune ha dichiarato di avere notificato la comunicazione di avvio del procedimento il 27 maggio 2024. In ogni caso, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio, gli atti repressivi degli abusi edilizi, in quanto espressione di attività vincolata e dovuta, non devono necessariamente essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento.
SCIA e pretesa procedura di sanatoria
La SCIA presentata dalla ricorrente non integra un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Essa prevedeva la demolizione di alcune opere abusive e la trasformazione di altre, non la regolarizzazione mediante accertamento della doppia conformità sostanziale. Pertanto, non era idonea a determinare la sospensione degli effetti dell’ordinanza di demolizione.
Demolizione soltanto parziale
La demolizione parziale non è sufficiente a privare di efficacia l’ordinanza di demolizione. L’adempimento deve essere integrale, in ragione del principio di unitarietà dell’abuso e per evitare che il destinatario possa procrastinare indefinitamente il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 mediante demolizioni graduali e selettive.
Decorso del tempo ed esigenze abitative
L’ordine di demolizione è un atto vincolato, sanzionatorio e ripristinatorio. Non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale né una comparazione con le esigenze abitative del nucleo familiare. Il decorso del tempo non legittima l’abuso e non determina un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione della situazione abusiva.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è ricevibile se proposto entro centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
La procura allegata alla busta di trasporto della PEC può comprovare il conferimento della procura al difensore per la notificazione telematica del ricorso.
artt. 7, 8, 10 e 10-bis legge n. 241/1990
Le garanzie partecipative invocate dalla ricorrente non conducono all’annullamento dell’ordinanza, trattandosi di attività repressiva edilizia vincolata e, nel caso concreto, risultando comunque riferita dal Comune la notificazione dell’avvio del procedimento.
Accertata l’abusività dell’intervento, l’amministrazione ha il potere-dovere di ordinare la demolizione; l’adempimento dell’ordine deve essere integrale e il provvedimento non richiede una ponderazione discrezionale con le esigenze private.
doppia conformità sostanziale
La sospensione dell’effetto dell’ordinanza di demolizione può derivare dalla presentazione di una formale istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36, non dalla mera presentazione di una SCIA diretta a demolire o trasformare opere abusive.
artt. 3 e 5 legge regionale siciliana 10 agosto 2016, n. 16
La SCIA presentata nel caso concreto non è stata qualificata come istanza di accertamento di conformità idonea a incidere sull’ordinanza di demolizione.
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
Il principio di unitarietà dell’abuso impedisce che il termine per l’adempimento dell’ordine di demolizione sia eluso mediante demolizioni parziali e successive.
Massime di principio
- Gli atti repressivi degli abusi edilizi, essendo espressione di un’attività vincolata e dovuta, non richiedono in via generale la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, ferma restando la rilevanza delle circostanze concrete relative all’effettiva comunicazione eventualmente effettuata.
- La sospensione degli effetti di un’ordinanza di demolizione può derivare dalla presentazione di una formale istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, fondata sulla verifica della doppia conformità; una SCIA diretta alla demolizione o trasformazione delle opere abusive non equivale a tale istanza.
- L’adempimento dell’ordinanza di demolizione deve essere integrale: la demolizione selettiva o parziale non fa venir meno l’efficacia dell’ordine, poiché l’abuso edilizio deve essere considerato unitariamente in tutte le sue componenti.
- L’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è un atto vincolato, sanzionatorio e ripristinatorio; non richiede, pertanto, una specifica ponderazione tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia e le esigenze abitative o gli altri interessi privati incisi.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso all’adozione dell’ordine di demolizione non legittima la situazione abusiva e non determina, di per sé, un affidamento giuridicamente tutelabile alla sua conservazione.
Ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una proprietaria contro il Comune di Adrano, avente a oggetto l’ordinanza n. 210 del 13 novembre 2024, con cui era stata disposta la demolizione di opere realizzate in assenza del titolo edilizio prescritto.
Premesse e opere contestate
Il rapporto della Polizia municipale aveva accertato quattro interventi: l’ampliamento di una terrazza con cambio di destinazione a cucina; la realizzazione di un bagno; la trasformazione di porzioni di terrazzo in cabina armadio e stireria. Le opere risultavano completate quanto a pavimenti, intonaci e infissi e, per il bagno, comprendevano una struttura muraria con copertura lignea e coppi.
Ricevibilità e ammissibilità
Il Collegio ha ritenuto il ricorso ricevibile perché notificato entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione dell’ordinanza, avvenuta il 15 novembre 2024. È stata inoltre esclusa l’inammissibilità per mancanza della procura alle liti: la procura risultava inserita nel file .eml allegato alla busta di trasporto della PEC con cui il ricorso era stato notificato al Comune.
Mancata comunicazione di avvio
La ricorrente sosteneva di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e di non avere potuto presentare osservazioni o difese. Il Collegio ha rilevato che il Comune aveva dichiarato di avere notificato la comunicazione il 27 maggio 2024. Ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui gli atti repressivi degli abusi edilizi, trattandosi di attività vincolata e dovuta, non devono necessariamente essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento.
SCIA e accertamento di conformità
La ricorrente aveva sostenuto che la SCIA presentata avrebbe dovuto essere valutata prima dell’adozione o dell’esecuzione dell’ordinanza. Il Collegio ha distinto la SCIA dall’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. La SCIA non era diretta a ottenere la sanatoria delle opere attraverso la verifica della doppia conformità, ma prevedeva la demolizione di alcune opere e la trasformazione di altre, con il ripristino di alcune destinazioni originarie.
Demolizione parziale
Il Comune aveva riferito che la ricorrente aveva demolito soltanto il servizio igienico realizzato sulla terrazza, lasciando ineseguite le altre opere previste. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’ordine di demolizione deve essere adempiuto integralmente. Una demolizione soltanto parziale consentirebbe al destinatario di procrastinare indefinitamente il termine di legge e di scegliere unilateralmente quali componenti dell’abuso rimuovere.
Decorso del tempo e interessi privati
È stata respinta anche la censura relativa alla mancata ponderazione delle esigenze abitative del nucleo familiare. L’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è qualificato come misura sanzionatoria e ripristinatoria vincolata. Una volta accertato l’abuso, l’amministrazione deve adottare il provvedimento repressivo senza un bilanciamento discrezionale tra l’interesse pubblico e le esigenze private. Il decorso del tempo non legittima l’abuso e non crea un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione di fatto.
Conclusioni
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, ritenendo legittima l’ordinanza comunale di demolizione e infondate tutte le censure formulate dalla ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 19 mag 2026Parere n. 131/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 19 mag 2026Parere n. 133/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 19 mag 2026Parere n. 134/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 19 mag 2026Parere n. 135/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 19 mag 2026Parere n. 136/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 19 mag 2026Parere n. 137/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →