Parere n. 136/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario avverso l’ordinanza del comune di Villabate n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di sgombero dell'alloggio di proprietà dello I.a.c.p. di Palermo, occupato senza titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza comunale di sgombero di un alloggio di proprietà dello I.A.C.P. di Palermo occupato senza titolo
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato in via straordinaria l'ordinanza del Comune di Villabate con cui è stato disposto lo sgombero di un alloggio di proprietà dello I.A.C.P. di Palermo, occupato senza titolo, chiedendo anche la sospensione cautelare del provvedimento. Il parere esamina esclusivamente, allo stato degli atti, la domanda cautelare, poiché l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha riferito soltanto su tale istanza e deve completare l'istruttoria sul merito del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia amministrativa ha ritenuto sussistenti, con il sommario esame proprio della fase cautelare, entrambi i presupposti richiesti dall'art. 55 del codice del processo amministrativo: il fumus boni iuris e il periculum in mora. Ha pertanto espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda di sospensione dell'ordinanza di sgombero, rinviando implicitamente l'esame del merito alla conclusione dell'istruttoria da parte dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana.
Osservazioni
Domanda cautelare
La sospensione dell'ordinanza di sgombero deve essere accolta, poiché risultano cumulativamente integrati, nella fase di sommaria cognizione, il fumus boni iuris e il periculum in mora previsti dall'art. 55 del codice del processo amministrativo.
Esame del merito
Il parere non definisce il merito del ricorso straordinario: l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana deve completare la relativa istruttoria.
Norme richiamate
art. 55 del codice del processo amministrativo
fumus boni iuris e periculum in mora
La sospensione cautelare del provvedimento impugnato richiede la presenza cumulativa del fumus boni iuris e del periculum in mora; il Consiglio ne ha ravvisato la sussistenza con valutazione sommaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e giustifica l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo a un ricorso straordinario, la sospensione dell'atto impugnato può essere disposta quando, a seguito di un esame sommario, risultino cumulativamente presenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.
- Quando l'istruttoria sul merito del ricorso straordinario non è ancora completa, il parere può limitarsi alla domanda cautelare, disponendo la sospensione dell'atto senza definire la controversia nel merito.
Sospensione cautelare dell’ordinanza di sgombero di un alloggio ERP
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto contro un’ordinanza del Comune di Villabate, con cui era stato disposto lo sgombero di un alloggio di proprietà dello I.A.C.P. di Palermo, occupato senza titolo. L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha trasmesso la relazione limitatamente alla domanda di sospensione cautelare.
Oggetto dell’esame
Il parere non affronta il merito dell’impugnazione. L’istruttoria relativa al ricorso deve infatti essere completata dall’Ufficio legislativo e legale; il Consiglio si è pronunciato soltanto sulla richiesta cautelare avanzata dal ricorrente.
Presupposti cautelari
Alla luce del sommario esame proprio della fase cautelare, il Consiglio ha ritenuto integrati cumulativamente i presupposti dell’art. 55 del codice del processo amministrativo:
- il fumus boni iuris, ossia la plausibile fondatezza delle censure dedotte;
- il periculum in mora, ossia il rischio di un pregiudizio derivante dall’immediata esecuzione dell’ordinanza di sgombero.
Il parere non specifica le singole censure di merito né descrive ulteriormente la situazione personale o abitativa del ricorrente.
Conclusioni
Il Consiglio ha espresso parere favorevole all’accoglimento della domanda di sospensione del provvedimento impugnato. La decisione cautelare non definisce il ricorso straordinario, il cui esame nel merito resta subordinato al completamento dell’istruttoria.
Oscuramento dei dati
Per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, sono stati richiamati l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679. La Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
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