Parere n. 135/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) della ordinanza dirigenziale di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di cui all’art. 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380/01, a firma del Dirigente del settore patrimonio del Comune di Gela, distintamente indicata con il n. -OMISSIS- del -OMISSIS- Ufficio Ispettorato tecnico; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti ed in particolare, c) della relazione istruttoria relativa al provvedimento impugnato; d) della ordinanza dirigenziale di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento, previa sospensione, di un’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, nonché degli atti presupposti, inclusi gli ordini di demolizione e la relazione istruttoria.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato l’ingiunzione comunale di pagamento della sanzione pecuniaria di 20.000 euro prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, deducendo plurimi vizi: mancata o irregolare notificazione dell’ordine di demolizione; violazione del principio di irretroattività delle sanzioni amministrative, poiché l’inottemperanza sarebbe risalente al 2009, mentre la sanzione è stata introdotta nel 2014; erronea applicazione dell’art. 31, comma 4-bis; carenza di motivazione e istruttoria; incertezza sull’identificazione degli immobili, delle proprietà e delle responsabilità individuali; mancata comunicazione di avvio del procedimento; sproporzione e difetto di motivazione nella quantificazione della sanzione; travisamento dei fatti circa la consistenza e l’effettiva realizzazione degli abusi. È stata inoltre chiesta la sospensione cautelare degli atti e disposta una richiesta istruttoria per verificare la consistenza degli immobili, la riferibilità degli abusi ai ricorrenti, la regolarità delle notifiche e l’eventuale acquisizione al patrimonio comunale.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto, nella fase cautelare, la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Pur senza definire il merito del ricorso, ha rilevato un fumus boni iuris in relazione a plurimi profili: l’incerta identificazione delle opere e delle proprietà; la parziale coincidenza tra gli immobili indicati nell’ingiunzione e quelli oggetto dei precedenti ordini di demolizione; la necessità di verificare l’esito dell’accertamento di inottemperanza e l’eventuale acquisizione al patrimonio comunale; i dubbi sulla regolarità delle notifiche ai proprietari; le perplessità sull’applicabilità ratione temporis della sanzione introdotta nel 2014 rispetto a un’inottemperanza riferita al 2009; la possibile insufficienza dell’istruttoria e della motivazione sulla quantificazione della sanzione. È stata ordinata l’acquisizione di una dettagliata relazione e della documentazione relativa alle notifiche, alla consistenza delle opere e all’eventuale acquisizione dei beni.
Osservazioni
Notificazione degli ordini di demolizione
Occorre verificare la regolarità delle notifiche degli ordini di demolizione ai rispettivi proprietari, anche con riguardo alla notificazione effettuata a un parente non convivente presso un indirizzo diverso dalla residenza effettiva della destinataria.
Applicabilità ratione temporis della sanzione
Devono essere approfonditi i dubbi sull’applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 a un’inottemperanza risalente al 2009, anteriormente all’introduzione della sanzione pecuniaria nel 2014, e sulla natura della successiva ordinanza del 2021.
Identificazione degli immobili e delle proprietà
L’ordinanza impugnata presenta incertezze nell’identificazione delle opere abusive, dei lotti, delle proprietà e della riferibilità soggettiva degli abusi; deve essere verificata la coincidenza con gli immobili indicati negli ordini di demolizione del 2008 e del 2009 e nel verbale di sequestro.
Esito dell’accertamento di inottemperanza e acquisizione
Deve essere acquisita una relazione dettagliata sull’esito della verifica di inottemperanza nei confronti di entrambi i ricorrenti e sull’eventuale acquisizione degli immobili al patrimonio comunale.
Quantificazione della sanzione
È necessario verificare l’istruttoria e la motivazione relative alla quantificazione della sanzione in 20.000 euro, anche alla luce delle diverse metrature e cubature indicate nei precedenti atti e nell’ingiunzione del 2025.
Garanzie procedimentali e motivazione
Devono essere approfonditi i dedotti vizi relativi alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, al difetto di istruttoria e all’insufficienza della motivazione dell’atto sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
sanzione amministrativa pecuniaria
La sanzione è applicabile in presenza dei presupposti previsti dalla disposizione, ma il Consiglio ha ritenuto necessario approfondire la sua applicabilità ratione temporis rispetto all’inottemperanza contestata.
principio di irretroattività delle sanzioni amministrative
È richiamato dai ricorrenti per sostenere che la sanzione non possa applicarsi a un’inottemperanza risalente a epoca anteriore alla sua introduzione; il Consiglio ha considerato il profilo meritevole di approfondimento cautelare.
principio generale di irretroattività
È invocato dai ricorrenti in collegamento con l’art. 1 l. n. 689/1981; il Consiglio ha rilevato perplessità sull’applicazione temporale della sanzione.
Rileva in relazione alla motivazione dell’ingiunzione, alla quantificazione della sanzione e all’identificazione degli abusi.
comunicazione di avvio del procedimento
È richiamato per il dedotto omesso avvio del procedimento sanzionatorio.
notificazione a persona di famiglia o addetta alla casa
È richiamato dai ricorrenti per contestare la regolarità della notificazione dell’ordine di demolizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
È posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
È richiamato insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 per disporre l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’incertezza sull’identificazione degli immobili abusivi, dei proprietari e della riferibilità soggettiva delle opere può integrare un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione dell’ingiunzione sanzionatoria e l’acquisizione di ulteriore documentazione istruttoria.
- L’applicazione di una sanzione amministrativa edilizia introdotta successivamente ai fatti contestati richiede una specifica verifica della decorrenza temporale dell’illecito e della natura dell’eventuale successivo atto amministrativo, non potendo quest’ultimo essere automaticamente considerato idoneo a legittimare l’applicazione retroattiva della sanzione.
- L’ingiunzione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 deve essere fondata su un accertamento puntuale dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, della consistenza delle opere e dell’eventuale acquisizione al patrimonio comunale.
- La quantificazione della sanzione amministrativa edilizia richiede un’istruttoria coerente e una motivazione verificabile, soprattutto quando gli atti amministrativi riportano dati diversi sulle superfici, sulle cubature o sull’identificazione degli immobili.
Sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da proprietari di immobili abusivi contro il Comune di Gela. È stata impugnata, con domanda cautelare, un’ingiunzione di pagamento di 20.000 euro adottata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, insieme agli atti presupposti e agli ordini di demolizione relativi a opere realizzate nel territorio comunale.
Premesse fattuali
Nel 2008 erano state accertate opere edilizie abusive riconducibili a due soggetti distinti: un fabbricato al piano terra con tettoia e un ulteriore fabbricato di due piani, con scala esterna e muro in cemento armato. Nel gennaio 2009 il Comune aveva adottato distinti ordini di demolizione. Successivamente erano stati effettuati sopralluoghi e accertamenti di inottemperanza; nel 2010 era stato adottato un provvedimento concernente l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari.
Nel 2021 il Comune aveva adottato un’ordinanza di conferma delle precedenti ingiunzioni, notificata ai ricorrenti senza distinguere adeguatamente tra le diverse proprietà e responsabilità soggettive. Nel 2025 era stata infine adottata l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Motivi dedotti
I ricorrenti hanno contestato:
- la regolarità della notificazione dell’ordine di demolizione;
- la violazione del principio di irretroattività delle sanzioni amministrative, poiché l’inottemperanza sarebbe risalente al 2009 e la sanzione sarebbe stata introdotta nel 2014;
- l’erronea applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001;
- l’incertezza nell’identificazione degli immobili, dei lotti e delle proprietà;
- il travisamento dei fatti circa le opere effettivamente realizzate;
- la mancata comunicazione di avvio del procedimento;
- il difetto di motivazione e di istruttoria sulla quantificazione della sanzione;
- la sproporzione dell’importo richiesto;
- la violazione dei principi di legalità, tipicità, determinatezza, buona amministrazione e affidamento.
È stata inoltre chiesta una verifica istruttoria sulla consistenza degli immobili abusivi, sulle metrature e cubature, sulla coincidenza tra le opere indicate nell’ingiunzione e quelle oggetto dei precedenti ordini di demolizione, nonché sull’eventuale acquisizione al patrimonio comunale.
Valutazione cautelare
Il Consiglio ha ritenuto che, nella fase cautelare, sussistano perplessità sufficienti a riconoscere il fumus boni iuris. L’ingiunzione impugnata fa riferimento a opere comprendenti due fabbricati in un lotto e un ulteriore fabbricato in altro lotto, solo parzialmente coincidenti con gli abusi descritti negli atti del 2008 e del 2009.
Sono quindi emersi dubbi riguardanti:
- la precisa identificazione delle opere sanzionate;
- la titolarità delle proprietà e la riferibilità degli abusi ai singoli ricorrenti;
- l’effettiva notificazione degli ordini di demolizione;
- l’esito dell’accertamento di inottemperanza;
- l’eventuale acquisizione degli immobili al patrimonio comunale;
- l’applicabilità temporale della sanzione pecuniaria;
- la coerenza della motivazione sulla quantificazione dell’importo.
Incombenti istruttori
Il Consiglio ha disposto l’acquisizione di una relazione dettagliata sull’esito delle verifiche di inottemperanza nei confronti dei due ricorrenti, sulla consistenza delle opere contestate e sull’eventuale acquisizione dei beni al patrimonio comunale. Deve inoltre essere acquisita la documentazione relativa alle notifiche degli ordini di demolizione ai rispettivi proprietari, o a entrambi nel caso di comproprietà.
Esito
La domanda cautelare è stata accolta. Il parere non definisce il merito del ricorso, che resta subordinato agli approfondimenti istruttori richiesti. È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei loro diritti e della loro dignità, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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