Parere n. 137/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dalla “Orizzonte Società Cooperativa Sociale Onlus”, in persona del Presidente del C.d.A. pro tempore, con sede legale in Barcellona P.G. (ME), Contrada San Teodoro n. 6, P.IVA 03273810832, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’Avv. Benedetto Calpona (C.F. CLPBDT62D24A6380), PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, contro il Comune di Barcellona P.G., in persona del Sindaco pro tempore, CF: 00084640838, PEC: comunebarcellonapdg@postecert.it e nei confronti della Soc. Coop. Medea, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA 04512290828, con sede legale in Monreale (PA), Via Regione Siciliana n. 14 pec: medeasocietacoop@pec.it, per l’annullamento: 1) del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Servizi Socio-Assistenziali – Settore II – Servizio 1 del Comune di Barcellona P.G. prot. 57704 del 16.10.2025, che definisce il programma di utilizzo dei fondi regionali assegnati agli asili nido fascia 0-3 anni per l’anno educativo 2025/2026 ex art 12 del d.lgs. n. 65/2017; 2) del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Servizi Socio-Assistenziali – Settore II – Servizio 1 del Comune di Barcellona P.G. prot. 69950 del 12.12.2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela proposta dalla ricorrente per ottenere la modifica del programma di utilizzo dei fondi regionali assegnati al Comune di Barcellona P.G. per l’anno educativo 2025/2026 ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 65/2017; 3) della nota prot. n. 4705 del 28 gennaio 2026, del Dirigente dell’Ufficio Servizi Sociale del Comune di Barcellona P.G. di riscontro alla nota della ricorrente del 25 dicembre 2025 assunta al prot. dell’Ente al n. 72549 del 29 dicembre 2025; 4) di qualsiasi altro atto presupposto, dipendente e/o esecutivo degli atti impugnati, nonché per la declaratoria, del diritto della ricorrente ad ottenere il contributo di sostegno dei costi di gestione ex art. 12, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 65/2017 per l’anno educativo 2025/2026, e, per la condanna del Comune di Barcellona P.G. al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente e quantificato nella misura di euro 35.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro il programma comunale di utilizzo dei fondi regionali destinati agli asili nido per l’anno educativo 2025/2026, il diniego di riesame in autotutela e gli atti conseguenti, con domanda di contributo e risarcimento del danno.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale prot. 57704 del 16 ottobre 2025, con cui è stato definito il programma di utilizzo dei fondi regionali assegnati agli asili nido per l’anno educativo 2025/2026 ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 65/2017; il successivo rigetto dell’istanza di riesame in autotutela, la nota comunale del 28 gennaio 2026 e gli ulteriori atti presupposti o consequenziali. Ha inoltre chiesto l’accertamento del proprio diritto a ottenere il contributo per il sostegno dei costi di gestione previsto dall’art. 12, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 65/2017, nonché la condanna del Comune al risarcimento del danno quantificato in 35.000 euro. Nel testo esaminato non sono indicati analiticamente i singoli motivi di merito del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, esaminata l’istanza cautelare, ha ritenuto che le questioni dedotte necessitino di un adeguato approfondimento nella sede di merito. Ha tuttavia considerato adeguatamente tutelabili le esigenze difensive della ricorrente mediante una sollecita definizione del merito. In conseguenza, ha accolto l’istanza cautelare nei sensi indicati in motivazione e ha invitato l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana a predisporre la relazione di merito, così da consentire la definizione dell’affare alla successiva adunanza del 23 luglio 2026. Il provvedimento non definisce il merito delle domande di annullamento, accertamento e risarcimento.
Osservazioni
Tutela cautelare e approfondimento nel merito
Le questioni dedotte dalla ricorrente non possono essere definite sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare e richiedono un adeguato approfondimento nella sede di merito.
Sollecita definizione del ricorso
Le esigenze difensive della ricorrente sono ritenute adeguatamente tutelabili mediante la sollecita trattazione e definizione del merito del ricorso.
Relazione di merito
L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana è invitato a predisporre una relazione di merito idonea a consentire il pronunciamento delle Sezioni riunite alla successiva adunanza del 23 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. n. 65/2017
programma di utilizzo dei fondi regionali assegnati agli asili nido fascia 0-3 anni per l’anno educativo 2025/2026
La disposizione è indicata quale base normativa del programma comunale di utilizzo dei fondi destinati agli asili nido.
art. 12, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 65/2017
contributo di sostegno dei costi di gestione
La disposizione è richiamata dalla ricorrente quale fondamento della pretesa al contributo per il sostegno dei costi di gestione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare del ricorso straordinario, quando le questioni dedotte richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con il sommario esame, la tutela può essere assicurata mediante la sollecita definizione del merito anziché attraverso una decisione definitiva sulle domande sostanziali.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare non comporta la definizione del merito delle domande di annullamento, accertamento o risarcimento, quando il provvedimento si limita a disporre la rapida acquisizione degli elementi istruttori e la fissazione della trattazione successiva.
Ricorso straordinario sui fondi per gli asili nido
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato in sede cautelare il ricorso straordinario proposto da una società cooperativa sociale contro il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, con la partecipazione di una cooperativa controinteressata. La controversia riguarda il programma comunale di utilizzo dei fondi regionali destinati agli asili nido per l’anno educativo 2025/2026, adottato ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 65/2017.
Atti impugnati e domande
La ricorrente ha impugnato:
- il provvedimento comunale del 16 ottobre 2025, relativo alla definizione del programma di utilizzo dei fondi regionali;
- il provvedimento del 12 dicembre 2025, con cui è stata respinta l’istanza di riesame in autotutela;
- la nota comunale del 28 gennaio 2026, adottata in riscontro a una successiva comunicazione della ricorrente;
- ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale.
La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto al contributo previsto dall’art. 12, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 65/2017, destinato al sostegno dei costi di gestione, nonché il risarcimento del danno, quantificato in 35.000 euro.
Valutazione cautelare
Il Consiglio ha ritenuto che, già a un primo e sommario esame, le questioni prospettate non potessero essere definitivamente risolte nella fase cautelare. La complessità o comunque la necessità di approfondimento delle questioni impone l’esame nella sede di merito.
Nel contempo, il Collegio ha ritenuto che le esigenze difensive della ricorrente potessero essere adeguatamente salvaguardate attraverso una sollecita definizione del merito del ricorso. La tutela cautelare è stata quindi accordata in una prospettiva acceleratoria, senza anticipare la decisione sulle domande sostanziali.
Adempimenti istruttori e prosecuzione dell’affare
L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana è stato invitato a predisporre la relazione di merito, in modo da consentire alle Sezioni riunite di pronunciarsi nella successiva adunanza fissata per il 23 luglio 2026.
Esito
Il P.Q.M. accoglie l’istanza cautelare nei sensi indicati in motivazione. Il parere non decide il merito dell’impugnazione, della pretesa contributiva né della domanda risarcitoria, che restano da esaminare dopo l’acquisizione della relazione di merito.
Come è indicizzato
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