Parere n. 131/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalle signore Antonina Risica e Francesca Risica, rappresentate e difese dall’avv. Tiziana Rotondo, per l’annullamento, previa sospensione, della determinazione del Comune di Furnari n. 431 del 14 agosto 2025 (determinazione del Responsabile Area III – tecnica – tecnico-manutentiva – commercio n. 266 del 14 agosto 2025), nella parte in cui ha disposto la revoca parziale della SCIA prot. n. 10369 del 21 agosto 2024, nonché di qualsiasi atto presupposto, dipendente o esecutivo dello stesso provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione del Comune di Furnari n. 431 del 14 agosto 2025, nella parte relativa alla revoca parziale della SCIA prot. n. 10369 del 21 agosto 2024, con istanza cautelare di sospensione
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Le ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione comunale che ha disposto la revoca parziale della SCIA. Il presente parere concerne esclusivamente l’istanza cautelare. Dopo un precedente parere interlocutorio, il Collegio ha acquisito la relazione tecnica comunale redatta a seguito del sopralluogo del 4 luglio 2025, ritenuta necessaria per completare l’istruttoria. La questione cautelare riguarda la sussistenza del fumus boni iuris, ravvisato nella potenziale violazione degli istituti di partecipazione procedimentale e nella carenza di adeguata motivazione sull’esercizio del potere di autotutela, nonché del periculum in mora, collegato al rischio che le opere contestate siano rimosse o rimesse in pristino nelle more della decisione definitiva.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, limitatamente alla fase cautelare e sulla base di una sommaria delibazione, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris per la possibile violazione della partecipazione procedimentale e per l’insufficiente motivazione dell’esercizio del potere di autotutela. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché le opere oggetto di contestazione potrebbero essere rimosse o rimesse in pristino in esecuzione di una successiva ordinanza dirigenziale richiamata nel provvedimento impugnato, con pregiudizio grave e irreparabile per le ricorrenti. Ha quindi espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare, riservando ogni decisione sul merito del ricorso.
Osservazioni
Partecipazione procedimentale
In sede cautelare è stata ravvisata una potenziale violazione degli istituti di partecipazione procedimentale nell’adozione del provvedimento di revoca parziale della SCIA.
Motivazione dell’autotutela
Il provvedimento impugnato appare potenzialmente viziato dalla carenza di adeguata motivazione in ordine all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione comunale.
Periculum in mora
Sussiste il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché le opere contestate potrebbero essere rimosse o rimesse in pristino sulla base di una successiva ordinanza dirigenziale richiamata nel provvedimento impugnato.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il parere è reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana; il testo non richiama specifiche disposizioni del decreto.
SCIA prot. n. 10369 del 21 agosto 2024
La determinazione comunale impugnata ha disposto la revoca parziale della SCIA; il parere esamina soltanto incidentalmente la legittimità di tale esercizio del potere, ai fini cautelari.
Massime di principio
- In sede cautelare, la potenziale violazione della partecipazione procedimentale può integrare il fumus boni iuris necessario alla sospensione del provvedimento amministrativo, anche quando la valutazione sia compiuta con sommaria delibazione e senza definire il merito del ricorso.
- L’esercizio del potere di autotutela deve essere sorretto da una motivazione adeguata, con particolare riguardo alle ragioni che giustificano l’intervento dell’amministrazione sul precedente assetto amministrativo; la carenza motivazionale può fondare la tutela cautelare.
- Il periculum in mora sussiste quando l’esecuzione di atti conseguenti al provvedimento impugnato può determinare la rimozione o il ripristino di opere, producendo un pregiudizio grave e irreparabile prima della decisione definitiva.
Revoca parziale di una SCIA e istanza cautelare nel ricorso straordinario
Il parere è stato reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riunite, nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da due proprietarie private contro il Comune di Furnari. L’esame è stato limitato all’istanza cautelare di sospensione della determinazione comunale che ha disposto la revoca parziale di una SCIA.
Oggetto del ricorso
Le ricorrenti hanno impugnato la determinazione del Comune di Furnari n. 431 del 14 agosto 2025, corrispondente alla determinazione del Responsabile dell’Area III – tecnica, tecnico-manutentiva e commercio n. 266 della stessa data. L’atto è stato contestato nella parte in cui ha disposto la revoca parziale della SCIA prot. n. 10369 del 21 agosto 2024, nonché degli atti presupposti, dipendenti o esecutivi.
Istruttoria cautelare
Con un precedente parere interlocutorio, n. 100/2026, adottato il 26 marzo 2026, le Sezioni riunite hanno ritenuto necessario acquisire la relazione del Comune di Furnari prot. n. 9096/2025, redatta a seguito del sopralluogo tecnico del 4 luglio 2025 e non presente nella documentazione iniziale.
L’incombente istruttorio è stato affidato all’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana. Quest’ultimo ha trasmesso la nota del Comune di Furnari n. 4501 del 13 aprile 2026, corredata dalla documentazione richiesta.
Fumus boni iuris
All’esito dell’integrazione istruttoria, il Collegio ha ritenuto che l’istanza cautelare fosse assistita da fumus boni iuris. La valutazione, espressamente compiuta sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, si fonda su due possibili profili di illegittimità:
- la potenziale violazione degli istituti di partecipazione procedimentale;
- la carenza di adeguata motivazione in ordine all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione.
Il parere non definisce tali questioni in via definitiva, riservandone l’esame alla decisione di merito.
Periculum in mora
È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora. Il provvedimento impugnato fa riferimento all’adozione di una successiva ordinanza dirigenziale; sulla base di tale atto conseguente, le opere contestate potrebbero essere rimosse o rimesse in pristino.
Secondo il Collegio, tale eventualità potrebbe arrecare alle ricorrenti un pregiudizio grave e irreparabile prima della definizione del ricorso.
Esito cautelare
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare. L’accoglimento riguarda esclusivamente la sospensione cautelare richiesta; ogni statuizione sul merito della legittimità della revoca parziale della SCIA è stata espressamente lasciata impregiudicata e riservata alla decisione definitiva.
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