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Parere

Parere n. 134/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dai signori -OMISSIS- (c.f.: -OMISSIS-) e -OMISSIS- (c.f.: -OMISSIS-), entrambi elettivamente domiciliati in Capaci (PA), via Cesare Battisti n. 59, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Napoli (c.f.: NPLSST64R10B645U - tel. 091 9102112 - P.E.C.: sebastianonapoli@pecavvpa.it), che li rappresenta e difende giusta procura in atti, contro il Comune di CARINI (c.f.: 00147540827), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Casa Municipale, in Carini, corso Umberto I, con indirizzo di P.E.C. protocollo@pec.comune.carini.pa.it, risultante dal registro IPA, per l’annullamento, previa sospensione cautelare: 1) dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata ad entrambi i ricorrenti il 15 luglio 2024; 2) dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001, notificata ad entrambi i ricorrenti il 15 luglio 2024; 3) e di ogni altro ad esso presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni RiuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle ordinanze comunali di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti avevano presentato una domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, successivamente respinta dal Comune di Carini. Il Comune aveva quindi adottato un’ordinanza di demolizione. Il diniego di condono e l’ordinanza di demolizione erano stati impugnati davanti al T.A.R. per la Sicilia; il ricorso era stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, con appello ancora pendente davanti al C.G.A.R.S. Nelle more, il Comune aveva adottato le ordinanze di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di ingiunzione della sanzione pecuniaria. Tali atti sono stati impugnati con ricorso straordinario, deducendo: 1) l’illegittimità dell’adozione degli atti consequenziali prima della definizione definitiva del giudizio sugli atti presupposti; 2) la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione circa l’area ulteriore da acquisire al patrimonio comunale e l’illegittimità derivata degli atti impugnati per l’invalidità dell’ordinanza di demolizione.

Il parere

Il Collegio ha condiviso l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana. Il ricorso straordinario è stato ritenuto precluso dal principio di alternatività sostanziale, previsto dall’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971. I ricorrenti avevano infatti già impugnato in sede giurisdizionale i provvedimenti presupposti — diniego di condono e ordinanza di demolizione — e il relativo appello era ancora pendente. Gli atti oggetto del ricorso straordinario, pur formalmente distinti, risultano connessi da un rapporto di presupposizione, consequenzialità e dipendenza rispetto agli atti già impugnati, con obiettiva identità della materia del contendere. La ratio dell’alternatività è evitare duplicazioni della tutela contenziosa e il rischio di decisioni contrastanti, a tutela della funzione giurisdizionale e non delle sole parti. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.

Osservazioni

Principio di alternatività sostanziale

Il ricorso straordinario è inammissibile quando il medesimo interessato abbia già impugnato in sede giurisdizionale gli atti presupposti, anche se il ricorso straordinario riguarda provvedimenti formalmente distinti ma oggettivamente connessi e consequenziali.

Connessione tra gli atti impugnati

Tra il diniego di condono e l’ordinanza di demolizione, già impugnati davanti al giudice amministrativo, e le successive ordinanze di accertamento dell’inottemperanza e di irrogazione della sanzione pecuniaria sussiste un rapporto di presupposizione, pregiudizialità e dipendenza sufficiente ad attivare l’alternatività sostanziale.

Domanda cautelare

La domanda cautelare resta assorbita per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    “quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato”

    La disposizione è interpretata secondo una concezione sostanziale dell’alternatività: il divieto opera anche quando i provvedimenti impugnati siano formalmente diversi, purché sussista un’obiettiva identità della materia del contendere e un rapporto di connessione, presupposizione, pregiudizialità o consequenzialità.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato quale base normativa della sanzione amministrativa pecuniaria ingiunta dal Comune per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

  • art. 3, l. n. 241/1990

    È richiamato dai ricorrenti in relazione al dedotto difetto di motivazione dell’accertamento di inottemperanza, ma il Collegio non esamina il motivo nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 39, l. n. 724/1994

    È richiamato quale fondamento della domanda di condono edilizio presentata dai ricorrenti; la relativa controversia era già stata sottoposta alla cognizione del giudice amministrativo.

  • art. 60 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla sentenza del T.A.R. che aveva definito il giudizio sugli atti presupposti.

Massime di principio

  • Il principio di alternatività del ricorso straordinario opera non soltanto in presenza di identità formale dell’atto impugnato, ma anche quando il ricorso giurisdizionale e quello straordinario riguardino atti distinti collegati da un rapporto di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza o consequenzialità.
  • L’alternatività sostanziale richiede una valutazione dell’obiettiva identità della materia del contendere, della causa petendi e del petitum sostanziale, senza attribuire rilievo decisivo alla diversa forma o denominazione dei provvedimenti impugnati.
  • Il principio di alternatività è posto a tutela della funzione giurisdizionale, al fine di evitare la duplicazione dei giudizi e il rischio di decisioni contrastanti, e non esclusivamente a tutela dell’interesse delle parti.
  • Sono preclusi dal ricorso straordinario anche gli atti consequenziali rispetto a provvedimenti presupposti già impugnati in sede giurisdizionale, quando la definizione della controversia sugli atti presupposti incida obiettivamente sulla controversia relativa agli atti successivi.

Inammissibilità del ricorso straordinario contro atti consequenziali a provvedimenti già impugnati

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da due proprietari contro il Comune di Carini. Il ricorso riguardava l’accertamento dell’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione e la contestuale ingiunzione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.

Premesse della vicenda edilizia

I ricorrenti avevano presentato, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, una domanda di condono edilizio relativa a una villetta. Il Comune aveva chiesto l’integrazione documentale e successivamente aveva respinto la domanda di sanatoria, adottando quindi un’ordinanza di demolizione.

Il diniego di condono e l’ordinanza di demolizione erano stati impugnati davanti al T.A.R. per la Sicilia. Il T.A.R. aveva dichiarato il ricorso in parte irricevibile, per tardiva impugnazione del diniego di condono, e in parte inammissibile con riferimento all’ordinanza di demolizione, ritenuta atto conseguente. La relativa sentenza era stata appellata e l’appello risultava ancora pendente davanti al C.G.A.R.S.

Gli atti successivi impugnati con ricorso straordinario

Nelle more del giudizio giurisdizionale, il Comune di Carini aveva adottato:

  • l’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione;
  • l’ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.

I ricorrenti avevano impugnato tali atti con ricorso straordinario, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare.

Motivi dedotti

I ricorrenti sostenevano, anzitutto, che il Comune non avrebbe potuto adottare gli atti consequenziali prima della definizione definitiva della controversia sul diniego di condono e sull’ordine di demolizione.

Essi deducevano inoltre la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, lamentando l’insufficiente indicazione dell’area ulteriore da acquisire al patrimonio comunale oltre a quella di sedime del manufatto abusivo. Veniva altresì prospettata l’illegittimità derivata degli atti successivi, in ragione dell’asserita invalidità dell’ordinanza di demolizione.

Principio di alternatività sostanziale

Il Collegio ha condiviso l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana.

L’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971 stabilisce che, quando un atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato. Secondo il parere, la disposizione non deve essere applicata soltanto nei casi di identità formale dell’atto impugnato.

La giurisprudenza richiamata ha infatti elaborato una nozione sostanziale di alternatività, fondata sull’esigenza di evitare duplicazioni della tutela contenziosa e il rischio di decisioni contrastanti. Il principio opera anche quando gli atti siano formalmente diversi, se tra essi sussista un rapporto di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza o consequenzialità e le controversie presentino un’obiettiva identità della materia del contendere.

Il parere richiama, tra gli altri, Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2010, n. 1963; Cons. Stato, sez. I, 6 marzo 2019, n. 761 e n. 866; Cons. Stato, sez. I, 5 giugno 2023, n. 843; Cons. Stato, sez. I, parere n. 360 del 2024; Cons. Stato, sez. I, pareri nn. 1126 e 1122 del 2023, n. 890 del 2022; C.G.A.R.S., Sezioni riunite, n. 98/2025.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, il giudizio giurisdizionale già instaurato aveva ad oggetto il diniego di condono e l’ordinanza di demolizione, mentre il ricorso straordinario riguardava gli atti successivi di accertamento dell’inottemperanza e di irrogazione della sanzione.

Il Collegio ha ritenuto che gli atti successivi fossero oggettivamente connessi e dipendenti dagli atti già impugnati davanti al giudice amministrativo. La loro legittimità presuppone infatti la validità e l’efficacia dell’ordine di demolizione, la cui controversia era ancora pendente in appello. La diversità formale dei provvedimenti non escludeva quindi l’operatività del principio di alternatività sostanziale.

Decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. I motivi relativi alla sequenza procedimentale, al difetto di motivazione e all’illegittimità derivata non sono stati esaminati nel merito, perché assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità.

La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. Il parere ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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