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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25992/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per contributi e sanzioni dovuti alla gestione separata per l'anno 2011, notificato nel 2019. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione della destinataria ritenendo prescritto il credito contributivo; la corte d'appello aveva confermato, individuando il dies a quo della prescrizione nella scadenza prorogata del versamento e non nella successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La corte territoriale aveva inoltre escluso sia che il mancato tempestivo accertamento da parte dell'ente potesse impedire l'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c., sia che l'omessa compilazione del quadro RR integrasse occultamento doloso del debito ex art. 2941, comma 1, n. 8 c.c., poiché la contribuente aveva comunque indicato nel quadro CM i redditi utili a individuare la base imponibile. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge, sostenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla scadenza per il versamento dei contributi e che l'omessa compilazione del quadro RR configurasse un elusivo occultamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione, in quanto tale quadro costituirebbe l'unico strumento di conoscenza della fattispecie impositiva per l'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura dell'INPS, formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: la mancanza di compilazione del quadro RR non era stata ritenuta, in concreto, indice sufficiente di un comportamento dolosamente occultante il debito contributivo. Poiché tale apprezzamento fattuale non era stato specificamente censurato nei limiti del vizio motivazionale, la doglianza non poteva essere scrutinata come violazione di legge. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dell'ente, condannandolo anche al pagamento delle spese di lite e dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; il mancato tempestivo accertamento da parte del creditore pubblico non integra, di per sé, un impedimento giuridico all'esercizio del diritto.

  • art. 2941, comma 1, n. 8 c.c.

    La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede un comportamento intenzionalmente volto a celare il debito; la mera omessa compilazione di un quadro dichiarativo non basta automaticamente.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    Disciplina l'obbligo contributivo alla gestione separata per i professionisti e il relativo credito contributivo oggetto della controversia.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    Richiamato dall'ente a sostegno della disciplina del recupero contributivo e dei relativi adempimenti dichiarativi.

  • art. 1, d.lgs. n. 462/1997

    Norma richiamata dall'ente in relazione ai controlli automatici/formali sulle dichiarazioni e al recupero delle somme dovute.

  • art. 10, comma 1, d.lgs. n. 462/1997

    Norma richiamata dall'ente in relazione agli effetti del controllo formale e alla conoscibilità del debito contributivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere usata per sovvertire un accertamento di fatto non adeguatamente impugnato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti.

Massime di principio

  • In tema di contribuzione alla gestione separata dei professionisti, non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del quadro dichiarativo relativo ai contributi e l'occultamento doloso del debito: occorre un accertamento in concreto della volontà di celare l'obbligazione.
  • La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo presuppone un comportamento consapevolmente fraudolento o occultante, non essendo sufficiente la mera omissione di un adempimento dichiarativo se il credito sia comunque desumibile da altre indicazioni fiscali.
  • Il dies a quo della prescrizione contributiva va individuato, in linea generale, nel momento in cui il credito è esigibile secondo la disciplina applicabile; l'eventuale mancato accertamento tempestivo da parte dell'ente non sposta, di per sé, la decorrenza se non ricorre un vero impedimento giuridico ex art. 2935 c.c.
  • In cassazione, una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando mira sostanzialmente a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito senza censurarlo nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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