Cassazione Civile, Ordinanza n. 32270/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La società ricorrente, titolare di 15.228.774 azioni di una banca quotata, ha agito davanti al Tribunale di Milano lamentando che la banca resistente avesse esercitato illegittimamente il diritto di acquisto coattivo ex art. 111 t.u.f. sulle azioni non apportate all'offerta pubblica totalitaria, in assenza dei presupposti di legge, in particolare perché non sarebbe stata raggiunta la soglia del 95% del capitale. La resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, indicando prima il Tribunale di Genova per ragioni collegate al precedente giudizio cautelare e, in subordine, i Tribunali di Modena o Bologna. Il Tribunale di Milano ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Bologna, ritenendo applicabile il foro speciale delle controversie tra soci ex art. 23 c.p.c., e ha considerato che, essendosi la società originaria fusa per incorporazione nella banca resistente, occorresse guardare alla sede della società incorporante, sita a Modena, con conseguente competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna. Il ricorso per regolamento di competenza articolava sei motivi: contestazione della mancata applicazione del divieto di venire contra factum proprium e dell'omessa pronuncia/motivazione sull'eccezione di incompetenza; deduzione dell'esistenza di un accordo processuale sulla competenza; censura della qualificazione della domanda come risarcitoria principale e della conseguente competenza ex art. 20 c.p.c.; contestazione dell'applicabilità dell'art. 23 c.p.c. alle liti relative al trasferimento coattivo di azioni; doglianza sulla pretesa modifica tardiva dell'eccezione di incompetenza; censura sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso per regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, e ha rimesso al merito la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi al preteso divieto di comportamento processuale contraddittorio e all'asserito accordo sulla competenza, osservando che la questione della competenza è processuale e che non era configurabile né omissione di pronuncia né motivazione censurabile in cassazione per errores in procedendo. Ha inoltre affermato che non poteva desumersi un accordo endoprocessuale da condotte assunte in procedimenti distinti e che l'eccezione di incompetenza era stata tempestivamente proposta. Nel merito della competenza, la Corte ha qualificato la controversia come lite tra soci, perché la domanda investe l'inosservanza, da parte del socio di maggioranza/offerente, delle prescrizioni legali che regolano il diritto di acquisto ex art. 111 t.u.f.; perciò si applica il foro speciale dell'art. 23 c.p.c. La fusione per incorporazione della società originaria nella banca resistente non ha fatto operare il secondo comma dell'art. 23 c.p.c., poiché non vi è stata una liquidazione con divisione del patrimonio, ma un trasferimento dei rapporti sociali all'incorporante ex art. 2504-bis c.c. Quanto alle spese, il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la statuizione sulle spese deve essere impugnata con gli ordinari mezzi e non con il solo regolamento di competenza, oltre al fatto che la ricorrente era risultata soccombente nel giudizio di merito sulla competenza.
Norme richiamate
il diritto di acquisto coattivo dopo OPA totalitaria presuppone il raggiungimento della soglia di legge e, se contestato, la controversia può integrare una lite tra soci rilevante ai fini della competenza
Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società
si applica alle controversie che, anche indirettamente, attengono al rapporto sociale; il foro è esclusivo ma derogabile, e resta operante anche dopo lo scioglimento nei limiti previsti dalla norma
individua la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna
nella fusione per incorporazione i rapporti della società incorporata si trasferiscono all'incorporante
richiamati per censurare omessa pronuncia e motivazione, ma la Corte esclude che la mancata valutazione di questioni processuali integri omissione di pronuncia
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato nel motivo sulla motivazione, ma non ritenuto leso
art. 6, comma 1, CEDU
invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
invocati dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa e del giusto processo
artt. 6, 20, 23, 28 e 38 c.p.c.
richiamati nei motivi sulla competenza territoriale e sull'eventuale accordo processuale
invocato dalla ricorrente per sostenere la competenza del giudice del luogo dell'obbligazione o del fatto illecito, ma ritenuto recessivo rispetto al foro ex art. 23 c.p.c.
l'eccezione di incompetenza deve indicare il giudice ritenuto competente, ma l'erronea indicazione non rende inefficace l'eccezione se il giudice competente è comunque individuabile
richiamati in relazione alla statuizione sulle spese, ma il motivo è dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli oneri conseguenti al rigetto del ricorso
Massime di principio
- La controversia proposta dal socio di minoranza che contesti l'esercizio del diritto di acquisto coattivo conseguente a un'OPA totalitaria integra una lite tra soci, poiché la causa petendi riguarda l'inosservanza di obblighi legali che disciplinano il rapporto societario tra offerente e minoranza.
- Ai fini della competenza territoriale, il foro speciale delle cause tra soci di cui all'art. 23 c.p.c. si applica anche quando la domanda sia formulata, in tutto o in parte, in termini risarcitori, se il fondamento della pretesa resta nel rapporto sociale e nella disciplina speciale dell'operazione societaria.
- L'accordo endoprocessuale derogatorio della competenza richiede una manifestazione espressa e inequivoca della volontà concorde di radicare il giudizio presso un determinato ufficio; non è sufficiente la semplice coincidenza, in procedimenti diversi, delle indicazioni fornite dalle parti in punto foro competente.
- Il divieto di venire contra factum proprium non opera automaticamente per neutralizzare un'eccezione processuale di incompetenza territoriale, e non può essere invocato per trasformare una precedente difesa svolta in un diverso procedimento in una preclusione processuale nel giudizio successivo.
- Nella fusione per incorporazione, la competenza non si determina applicando il secondo comma dell'art. 23 c.p.c., poiché non vi è una divisione del patrimonio sociale a seguito di scioglimento/liquidazione; i rapporti sociali passano all'incorporante e va considerata la sua sede.
- In sede di regolamento di competenza, la statuizione sulle spese va impugnata con i rimedi ordinari e non può essere utilmente censurata solo tramite il mezzo diretto sulla competenza.
- Nell'impugnazione per errores in procedendo non è configurabile omessa pronuncia per il mancato esame di questioni puramente processuali, poiché l'omissione di pronuncia riguarda le domande e le eccezioni di merito.
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