Cassazione Civile, Ordinanza n. 17052/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una dipendente/aspirante stabilizzanda, della disciplina contenuta nell’avviso di stabilizzazione emanato dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017. La lavoratrice sosteneva che la clausola del bando, secondo cui non sarebbe stata valutata l’eventuale indicazione nella domanda della categoria professionale di stabilizzazione, attribuisse all’amministrazione un potere discrezionale nel decidere per quali posizioni il candidato potesse concorrere. Deduceva inoltre che, in base alla documentazione contrattuale e alle mansioni concretamente svolte, avrebbe dovuto essere considerata ai fini della stabilizzazione nel profilo di Collaboratore tecnico, e non solo in quello per cui era stata poi inquadrata. Con il primo motivo di ricorso in cassazione denunciava violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 75/2017 e di circolari ministeriali, sostenendo che l’amministrazione avesse illegittimamente ristretto le posizioni per le quali concorrere e che la procedura dovesse valorizzare le esperienze professionali effettivamente maturate in rapporto alla medesima area o categoria. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 116 c.p.c. e di varie norme civilistiche e fiscali, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto contestato lo svolgimento di mansioni riconducibili al profilo di Collaboratore tecnico, benché tale circostanza fosse pacifica e risultasse dai documenti prodotti, oltre che da una sentenza del Tribunale di Bologna richiamata in memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che le censure non rispettavano l’onere di specificità di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., perché non riportavano integralmente le circolari invocate e non localizzavano né sintetizzavano adeguatamente la sentenza di primo grado richiamata a sostegno dello svolgimento di mansioni superiori. Ha inoltre osservato che entrambe le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati nei gradi di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto alle circolari ministeriali, ha ribadito che esse non costituiscono norme di diritto, ma meri atti amministrativi interni, e quindi non possono essere invocate come parametri di violazione di legge nel ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La procedura di stabilizzazione è ricondotta a criteri predeterminati e non discrezionali; nel caso concreto la Corte di merito aveva escluso margini valutativi della commissione.
Il ricorso per cassazione deve indicare e riportare specificamente i documenti e gli atti su cui si fonda, con completa localizzazione e sintesi del loro contenuto.
La dedotta violazione non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della qualificazione del rapporto e delle mansioni svolte, ma la Corte non ne affronta un autonomo significato decisorio.
art. 67, comma 1, lett. M), TUIR
Richiamato dal ricorrente; non assume autonoma rilevanza decisoria nella pronuncia di inammissibilità.
art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008
Richiamato dal ricorrente; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo l’inammissibilità del ricorso, viene dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure devono rispettare rigorosamente l’onere di specificità e autosufficienza: chi invoca documenti, atti o precedenti di merito deve riportarne il contenuto essenziale e indicarne con precisione la collocazione processuale.
- Non è ammissibile trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove o della non contestazione, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare, sotto forma apparente di errore giuridico, un accertamento fattuale già compiuto dai giudici di merito.
- Le circolari ministeriali e gli atti amministrativi interni di indirizzo non integrano norme di diritto e non possono essere invocati, di per sé, come parametro di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
- Nelle procedure di stabilizzazione pubblica, quando la disciplina applicabile preveda criteri predeterminati e non selettivi, il sindacato giudiziale resta circoscritto alla corretta applicazione di tali criteri, non potendo introdursi valutazioni discrezionali non previste dal bando o dalla legge.
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