Cassazione Penale, Sentenza n. 4602/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per due episodi di guida in stato di ebbrezza, deducendo un unico motivo: la prescrizione del reato contestato al capo 1) per errore nel calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione connessi alla procedura di messa alla prova. Sostiene che la sospensione non poteva decorrere dal 24/07/2017 ma, al più, dal 10/05/2018 o dal 27/02/2018, per cui il primo reato sarebbe ormai prescritto. Denuncia altresì che ritardi dell'UEPE e rinvii d'udienza non possono gravare sull'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 168-ter cod. pen. si applica durante il periodo relativo alla messa alla prova e che la sospensione in concreto comprendeva il periodo necessario per l'elaborazione e la valutazione del programma di trattamento (inclusi i rinvii disposti per consentire la procedura). La Corte ha quindi ritenuto che, al momento della sentenza di secondo grado, nessuno dei due reati fosse prescritto. Ha rigettato la doglianza sul periodo 24/07/2017-27/04/2018, richiamando la giurisprudenza che riconosce la sospensione anche per i rinvii disposti su richiesta delle parti per consentire la messa alla prova. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista per ricorsi manifestamente infondati.
Norme richiamate
art. 186 d.lvo 285/92 (codice della strada)
Norma sostanziale sanzionatoria applicata per i reati di guida in stato di ebbrezza accertata mediante prova etilometrica e condizioni psicofisiche; la Corte ha confermato la responsabilità per i fatti contestati.
Stabilisce la sospensione del corso della prescrizione durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte ha interpretato che la sospensione copre l'intervallo collegato alla procedura di messa alla prova come concretamente svolta, includendo i rinvii necessari per l'elaborazione del programma.
art. 464-bis e segg. cod. proc. pen.
Disciplina la procedura di messa alla prova e i requisiti del programma di trattamento; la Corte ha richiamato che il programma deve essere allegato o comunque che sia comprovata la richiesta di elaborazione all'UEPE.
art. 464 quater cod. proc. pen.
Prevede l'ordinanza del giudice che decide sull'idoneità della messa alla prova; la Corte ha affermato che la pronuncia dell'ordinanza individua il momento iniziale della sospensione secondo il profilo 'stricto iure', ma ha anche considerato l'effetto dei rinvii disposti per la procedura.
art. 464 septies cod. proc. pen.
Individua gli effetti finali della messa alla prova (estinzione o esito negativo); citato per delimitare il termine finale della sospensione.
art. 464 octies e 141-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme sulla revoca della messa alla prova e relative conseguenze processuali; richiamate per definire scenari in cui termina la sospensione della prescrizione.
art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.
Rinvii di udienza richiesti dalle parti per compiere atti inerenti alla procedura determinano la sospensione del termine di prescrizione per tutta la durata del rinvio; la Corte ha applicato tale principio ai rinvii disposti per la messa alla prova anche in assenza di formale provvedimento che dichiari la sospensione.
art. 83 D.L. n. 18/2020 convertito nella L. n. 27/2020
Richiamato per giustificare i periodi di sospensione dei termini processuali legati all'emergenza epidemiologica Covid-19.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione connessa alla messa alla prova opera per tutta la durata della procedura e si estende non solo al periodo 'stricto iure' individuato dalla pronuncia dell'ordinanza, ma anche ai rinvii necessari per l'elaborazione del programma di trattamento quando tali rinvii derivano da attività collegate alla messa alla prova richieste dalle parti.
- La semplice ritardata produzione del programma da parte dell'UEPE o i rinvii per consentire l'elaborazione del programma possono essere considerati cause che interrompono o sospendono il decorso della prescrizione, specie quando il difensore chiede il differimento per dare corso alla procedura.
- Per contestare efficacemente la decorrenza della prescrizione in casi analoghi occorre documentare con precisione le date rilevanti (istanza di messa alla prova, richieste di rinvio, trasmissione del programma, ordinanze di ammissione o revoca) e dimostrare che eventuali rinvii non erano funzionali alla procedura di messa alla prova.
- Eventuali interruzioni o sospensioni straordinarie (per esempio legittimo impedimento del difensore o emergenza sanitaria) devono essere considerate nel computo dei termini e possono prorogare la decorrenza della prescrizione.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non è possibile, nel medesimo giudizio di legittimità, far valere la prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata.
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