Cassazione Penale, Sentenza n. 4589/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Bari (pronunciata ex art. 444 c.p.p. a seguito di patteggiamento) deducendo la violazione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Sosteneva che il Tribunale, pur applicando la pena richiesta dalle parti, avesse inserito nel dispositivo una statuizione "extra patto" (la confisca di quanto in sequestro) senza motivazione, chiedendo l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente, tramite procura speciale, ha depositato in cancelleria una dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente (ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p.). La rinuncia è stata ritenuta atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, lett. d). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), essendo l'inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento: la sentenza di cui si impugna l'esito è stata pronunciata ai sensi di questa disposizione come applicazione della pena richiesta dalle parti.
art. 81 comma finale cod. pen.
Richiamato nel contesto del reato contestato (circostanze legate alla pena applicata); indicazione del fondamento del trattamento sanzionatorio.
art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990
Norma che definisce la fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti, ossia il reato per cui il ricorrente era stato condannato.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per lamentare l'inserimento di una statuizione "extra patto" (confisca) nel dispositivo della sentenza di patteggiamento; la questione non è stata esaminata nel merito a causa della rinuncia.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente la invoca in relazione alla presunta violazione dell'art. 448 c.p.p., ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità.
art. 589 comma 2 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di rinunciare al ricorso; la dichiarazione di rinuncia depositata in cancelleria e sottoscritta dal ricorrente è stata ritenuta valida e decisiva per l'inammissibilità.
art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
Stabilisce i casi di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base della rinuncia ai sensi di questa lettera.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato la sanzione nella misura equa di euro 500,00 ritenendo la causa riconducibile alla volontà (colpa) del ricorrente.
Corte Costituzionale, sent. n.186/2000
Giurisprudenza citata per affermare che l'inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente è da considerarsi imputabile a colpa, giustificando l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La rinuncia espressa e depositata personalmente dal ricorrente ai sensi dell'art. 589 c.p.p. è atto negoziale processuale irrevocabile che determina l'inammissibilità dell'impugnazione; quindi prima di rinunciare è fondamentale valutare se si intende effettivamente rinunciare alla possibilità di impugnare.
- Quando l'inammissibilità è dovuta alla volontà del ricorrente (es. rinuncia), il giudice può condannare al pagamento delle spese e applicare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.; pertanto la rinuncia può comportare conseguenze economiche.
- Se è stata validamente formulata una rinuncia all'impugnazione, il giudice di legittimità non entra nel merito dei motivi di cassazione (anche se questi riguardano presunte violazioni procedurali o statuizioni "extra patto").
- Per contestare disposizioni inserite in una sentenza di patteggiamento (es. confisca ritenuta "extra patto") è necessario non rinunciare al ricorso e preservare tempestivamente il diritto di impugnare, curando la forma e i requisiti del ricorso per cassazione.
- Il difensore deve accertarsi che ogni atto di rinuncia sia conforme alle formalità richieste (procura, sottoscrizione personale del ricorrente) dato che la mancata conformità può pregiudicare l'efficacia dell'atto o determinare effetti processuali non desiderati.
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