Cassazione Penale, Sentenza n. 4584/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Palermo del 28/02/2022 che l'aveva dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 674 c.p. e l'aveva condannata ad euro 100 di ammenda. Il ricorso articolava due motivi: (i) violazione dell'art. 533 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva applicato la regola del 'oltre ogni ragionevole dubbio' e aveva, contraddittoriamente, condannato pur riconoscendo che gli elementi probatori non accertavano con certezza la responsabilità; (ii) intervenuta prescrizione del reato, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha rilevato che il reato, consumato il 02/04/2014, si era estinto per prescrizione il 07/11/2021 tenuto conto del termine quinquennale e delle sospensioni previste dagli artt. 157, 159, 160 e 161 c.p. Ha altresì ritenuto fondato il primo motivo perché la motivazione del Tribunale era contraddittoria (riconoscimento dell'incertezza probatoria e tuttavia condanna). Tuttavia, in presenza della causa di estinzione del reato e non ricorrendo necessità di specifici accertamenti di merito, la Corte ha applicato l'art. 129, comma 1, c.p.p. e ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che limita la possibilità di sindacare vizi motivazionali quando il reato è estinto.
Norme richiamate
art. 674 cod. pen.
Norma che definisce il fatto penalmente contestato alla ricorrente (getto pericoloso di cose).
art. 533 cod. pen.
Riferita al principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio in tema di responsabilità penale; il ricorrente ha denunciato violazione di tale regola nella motivazione.
artt. 157, 159, 160, 161 cod. pen.
Norme rilevanti ai fini del computo dei termini prescrizionali (durata massima, sospensioni, interruzioni e salvezze).
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di dichiarare estinto il reato per prescrizione e annullare la sentenza senza rinvio quando ricorrono i presupposti.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di declaratoria d'ufficio della prescrizione e condizioni di ammissibilità del ricorso idoneo a instaurare il rapporto di impugnazione.
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020
Norma richiamata per lo svolgimento del collegio in camera di consiglio senza l'intervento delle parti in specifiche ipotesi procedurali.
Massime di principio
- Se il reato si è estinto per prescrizione prima della decisione di merito, la Cassazione può dichiarare l'estinzione e annullare senza rinvio quando l'accertamento della prescrizione non richiede specifici accertamenti di merito.
- Vizi di motivazione che emergono dalla sentenza di merito possono essere rilevanti, ma perdono rilevanza se la causa estintiva elimina il rapporto processuale: in tali casi il giudice di legittimità dovrà comunque applicare la disciplina dell'estinzione del reato.
- Perché la declaratoria di prescrizione d'ufficio possa essere disposta in Cassazione, il ricorso deve essere idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione (non inammissibile).
- Gli avvocati dovrebbero calcolare con attenzione i termini prescrizionali (tenendo conto di sospensioni e interruzioni previste dagli artt. 157, 159, 160, 161 c.p.) e, quando pertinente, dedurre tempestivamente la prescrizione nel gravame processuale.
- Quando si deduce contraddittorietà o insufficienza della motivazione, occorre anche verificare se l'eventuale dichiarazione di estinzione del reato renda superfluo il rimedio impugnatorio ovvero comporti l'annullamento senza rinvio.
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