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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4586/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi. Primo motivo: violazione di legge per la ritenuta inapplicabilità del divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, c.p.p. alle cose sottoposte a sequestro quando la confisca è prevista da una norma speciale (art. 544-sexies c.p.), con la censura che i cani sequestrati non sarebbero beni intrinsecamente pericolosi né tutti di proprietà dell'indagata e quindi non assoggettati alla confisca obbligatoria richiamata dall'art. 240, comma 2, c.p. Secondo motivo: vizio procedurale ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., per presunta utilizzazione di atti (perquisizione e sequestro del 4 maggio 2022) compiuti oltre il termine massimo delle indagini (scaduto il 3 maggio 2022) e ritenuti quindi inutilizzabili; censura inoltre che il tribunale non avrebbe affrontato la questione dell'art. 407, comma 3, c.p.p.

La decisione

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduce nuove questioni non tempestivamente dedotte e non attinenti all'accertamento sullo stato degli animali. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha affermato che il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, c.p.p. si applica soltanto alle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p.; non si estende automaticamente alle confische previste da norme speciali (come l'art. 544-sexies c.p.) a meno che tali norme non richiamino espressamente l'art. 240, comma 2, o riguardino il prezzo del reato o cose la cui detenzione costituisce reato. Poiché l'art. 544-sexies non richiama l'art. 240, comma 2, e non risultava dagli atti che gli animali rientrassero nella fattispecie di cui a quel comma, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al tribunale di Brescia per nuovo esame ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla legittimazione ad adire il tribunale per il riesame del sequestro. Qui usata per descrivere chi ha impugnato il provvedimento.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Previene la restituzione delle cose sottoposte a sequestro quando sono soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p.; la Corte chiarisce che tale divieto non si estende automaticamente alle confische previste da norme speciali, salvo richiamo espresso.

  • art. 240, comma 2, cod. pen.

    Individua le ipotesi di confisca obbligatoria cui l'art. 324, comma 7, c.p.p. si collega; la Corte distingue le confische previste da questa norma dalle confische speciali.

  • art. 544-sexies cod. pen.

    Previsione speciale di confisca per reati contro gli animali; non richiama l'art. 240, comma 2, c.p., perciò, secondo la Corte, non attiva automaticamente il divieto di restituzione dell'art. 324, comma 7, c.p.p.

  • art. 544-ter cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di maltrattamento di animali richiamata nel quadro fattuale (reato contestato).

  • art. 407, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in ordine alla durata delle indagini; il tribunale non si sarebbe pronunciato su tale censura, ma la Corte ha ritenuto la questione nuova e quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per contestare presunti vizi procedurali e utilizzabilità di atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini.

  • Cass. Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019 (Rv. 276690)

    Precedente richiamato dalla Corte a sostegno del principio secondo cui il divieto di restituzione dell'art. 324, comma 7, c.p.p. è limitato alle ipotesi di cui all'art. 240, comma 2, c.p. e non si estende automaticamente alle confische speciali.

Massime di principio

  • Il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, c.p.p. opera solo per le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p.; le confische previste da norme speciali (es. art. 544-sexies c.p.) richiedono un richiamo espresso a tale comma o una connessione materiale (prezzo del reato o cose la cui detenzione è reato) perché il divieto si applichi.
  • Nei sequestri di animali occorre valutare separatamente la sussistenza della confisca obbligatoria secondo l'art. 240, comma 2, c.p. e la disciplina speciale (art. 544-sexies); non si può presumere automaticamente che animali la cui detenzione è lecita rientrino tra i beni suscettibili di applicazione del divieto di restituzione.
  • Le censure di natura procedurale o di inutilizzabilità di atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito; in cassazione non sono ammesse questioni nuove non discusse nei precedenti gradi.
  • Quando una norma speciale prevede la confisca senza riferirsi all'art. 240, comma 2, c.p., il giudice che decide sul riesame del sequestro deve pronunciarsi chiaramente sulla natura della confisca e sulla applicabilità dell'art. 324, comma 7, c.p., evitando determinazioni generiche che possano dar luogo a annullamento e rinvio.
  • In casi di beni sensibili come animali, il giudice dovrà anche considerare con precisione la proprietà e lo stato degli animali al momento del sequestro per determinare l'applicabilità delle misure restrittive sulla restituzione.

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