Cassazione Penale, Sentenza n. 4586/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi. Primo motivo: violazione di legge per la ritenuta inapplicabilità del divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, c.p.p. alle cose sottoposte a sequestro quando la confisca è prevista da una norma speciale (art. 544-sexies c.p.), con la censura che i cani sequestrati non sarebbero beni intrinsecamente pericolosi né tutti di proprietà dell'indagata e quindi non assoggettati alla confisca obbligatoria richiamata dall'art. 240, comma 2, c.p. Secondo motivo: vizio procedurale ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., per presunta utilizzazione di atti (perquisizione e sequestro del 4 maggio 2022) compiuti oltre il termine massimo delle indagini (scaduto il 3 maggio 2022) e ritenuti quindi inutilizzabili; censura inoltre che il tribunale non avrebbe affrontato la questione dell'art. 407, comma 3, c.p.p.
La decisione
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduce nuove questioni non tempestivamente dedotte e non attinenti all'accertamento sullo stato degli animali. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha affermato che il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, c.p.p. si applica soltanto alle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p.; non si estende automaticamente alle confische previste da norme speciali (come l'art. 544-sexies c.p.) a meno che tali norme non richiamino espressamente l'art. 240, comma 2, o riguardino il prezzo del reato o cose la cui detenzione costituisce reato. Poiché l'art. 544-sexies non richiama l'art. 240, comma 2, e non risultava dagli atti che gli animali rientrassero nella fattispecie di cui a quel comma, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al tribunale di Brescia per nuovo esame ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla legittimazione ad adire il tribunale per il riesame del sequestro. Qui usata per descrivere chi ha impugnato il provvedimento.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Previene la restituzione delle cose sottoposte a sequestro quando sono soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p.; la Corte chiarisce che tale divieto non si estende automaticamente alle confische previste da norme speciali, salvo richiamo espresso.
Individua le ipotesi di confisca obbligatoria cui l'art. 324, comma 7, c.p.p. si collega; la Corte distingue le confische previste da questa norma dalle confische speciali.
Previsione speciale di confisca per reati contro gli animali; non richiama l'art. 240, comma 2, c.p., perciò, secondo la Corte, non attiva automaticamente il divieto di restituzione dell'art. 324, comma 7, c.p.p.
Norma che disciplina il reato di maltrattamento di animali richiamata nel quadro fattuale (reato contestato).
art. 407, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente in ordine alla durata delle indagini; il tribunale non si sarebbe pronunciato su tale censura, ma la Corte ha ritenuto la questione nuova e quindi inammissibile in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per contestare presunti vizi procedurali e utilizzabilità di atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini.
Cass. Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019 (Rv. 276690)
Precedente richiamato dalla Corte a sostegno del principio secondo cui il divieto di restituzione dell'art. 324, comma 7, c.p.p. è limitato alle ipotesi di cui all'art. 240, comma 2, c.p. e non si estende automaticamente alle confische speciali.
Massime di principio
- Il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, c.p.p. opera solo per le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p.; le confische previste da norme speciali (es. art. 544-sexies c.p.) richiedono un richiamo espresso a tale comma o una connessione materiale (prezzo del reato o cose la cui detenzione è reato) perché il divieto si applichi.
- Nei sequestri di animali occorre valutare separatamente la sussistenza della confisca obbligatoria secondo l'art. 240, comma 2, c.p. e la disciplina speciale (art. 544-sexies); non si può presumere automaticamente che animali la cui detenzione è lecita rientrino tra i beni suscettibili di applicazione del divieto di restituzione.
- Le censure di natura procedurale o di inutilizzabilità di atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito; in cassazione non sono ammesse questioni nuove non discusse nei precedenti gradi.
- Quando una norma speciale prevede la confisca senza riferirsi all'art. 240, comma 2, c.p., il giudice che decide sul riesame del sequestro deve pronunciarsi chiaramente sulla natura della confisca e sulla applicabilità dell'art. 324, comma 7, c.p., evitando determinazioni generiche che possano dar luogo a annullamento e rinvio.
- In casi di beni sensibili come animali, il giudice dovrà anche considerare con precisione la proprietà e lo stato degli animali al momento del sequestro per determinare l'applicabilità delle misure restrittive sulla restituzione.
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