Cassazione Penale, Sentenza n. 4585/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/05/2022 del GIP di Lecco che ha convalidato il DASPO emesso dal Questore il 9/05/2022 (divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive per 5 anni e obbligo di comparizione presso il Commissariato di P.S. di Busto Arsizio nei giorni/orari in cui la squadra Pro Patria partecipa a manifestazioni). Il ricorso, proposto dal difensore, deduceva: (1) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del GIP, che avrebbe motivato in modo apodittico la pericolosità del ricorrente basandosi solo su pregressi scontri tra fazioni o su una invasione di campo che secondo la stampa sarebbe stata pacifica; (2) omissione di valutazione della memoria difensiva depositata presso il GIP, con mancata considerazione delle argomentazioni volte a escludere la pericolosità soggettiva e oggettiva del comportamento; (3) vizio relativo alla necessità/urgenza dell'obbligo di comparizione, contestando che il GIP avrebbe semplicisticamente richiamato le argomentazioni del Questore senza adeguata motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il GIP avesse fornito una motivazione organica e congrua: ha ricostruito gli atti d'indagine relativi allo scavalcamento e all'invasione di campo (comportamento non escluso dal ricorrente), ha richiamato la giurisprudenza in materia (in particolare l'art. 6 bis comma 2 della L. 13/12/1989 n.401) e ha valutato la pericolosità oggettiva del gesto e la pericolosità soggettiva del ricorrente, anche alla luce di un DASPO precedente del 2011 che non era stato deterrente. Sul punto della necessità/urgenza la Corte ha ricordato che tale requisito attiene alla prossimità temporale delle competizioni sportive e che, perché l'omessa motivazione sull'urgenza invalidi il provvedimento, è necessario che il DASPO sia stato effettivamente eseguito prima dell'intervento del magistrato; l'onere di provare tale esecuzione grava sul destinatario del provvedimento, circostanza non dimostrata nel caso. Quanto all'omessa considerazione della memoria difensiva, la Corte ha ritenuto che il GIP avesse comunque adeguatamente motivato sulle ragioni di pericolosità, per cui il vizio non sussiste. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Legge 13/12/1989 n. 401 (art. 6)
Norma che disciplina i divieti di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) e prevede l'obbligo di comparizione; utilizzata per giustificare l'adozione del provvedimento in presenza di comportamenti pericolosi quali scavalcamento e invasione di campo
Legge 13/12/1989 n. 401 (art. 6-bis comma 2)
art. 6 bis comma 2 L. 13/12/1989 n. 401
Richiamata dalla giurisprudenza e dal GIP per valutare il carattere pericoloso, ai fini della pubblica incolumità, di comportamenti come l'invasione di campo; consente di considerare anche elementi di pericolosità soggettiva (precedenti provvedimenti)
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La motivazione del GIP è valutata con deferenza: basta che sia organica e coerente; non è sindacabile nel merito in sede di riesame se non sussistono vizi manifesti di illogicità o apoditticità
- Per contestare l'urgenza o la necessità del DASPO per vizi temporali è necessario provare che il provvedimento sia stato eseguito (ossia obblighi imposti fatti valere) prima dell'intervento del magistrato; l'onere probatorio grava sul destinatario
- La presenza di un precedente DASPO a carico del medesimo soggetto può essere utilizzata per dimostrare la pericolosità soggettiva e l'inefficacia deterrente del precedente provvedimento
- Le memorie difensive devono indicare con specificità le omissioni e le ragioni di rilievo giuridico; censure generiche sull'asserita mancata considerazione non sono efficaci se dalla motivazione emergono elementi che rispondono ai rilievi
- Un fatto come l'invasione di campo può essere qualificato come pericoloso ai fini del DASPO anche se vi sono resoconti giornalistici che ne attenuano la portata: la valutazione si basa sugli atti d'indagine e sul concreto rischio per l'ordine pubblico
- In procedimenti di convalida del DASPO, il ricorso è più efficace se offre elementi probatori concreti (es. testimonianze, video, documenti) che smentiscano la pericolosità o dimostrino l'erroneità dei fatti contestati o l'inesistenza dell'esecuzione antecedente alla convalida
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