Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4588/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso il sequestro preventivo dell'autocarro IVECO usato per il trasporto abusivo di rifiuti pericolosi (art. 256 D.lgs. 152/2006). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, chiedendo l'applicazione dell'esclusione della confisca prevista dall'art. 452-undecies, comma 4, c.p. (o la sua estensione/analogica anche alle contravvenzioni ambientali) in ragione delle attivita' di messa in sicurezza/bonifica intraprese e denunciando una presunta incostituzionalita' della norma che prevede l'esclusione della confisca solo per taluni delitti e non anche per contravvenzioni (violazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost.). Inoltre la difesa lamentava carenze motivazionali dell'ordinanza del riesame.

La decisione

Il ricorso per cassazione e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: a) la questione di costituzionalita' dell'art. 452-undecies, comma 4, c.p. e' gia' stata giudicata manifestamente infondata in giurisprudenza; b) la pretesa esclusione della confisca e' ancorata a presupposti di fatto (messa in sicurezza/bonifica) non ancora realizzati né valutabili in sede cautelare, per cui la questione e' localmente irrilevante nella fase del sequestro preventivo; c) la normativa realmente applicabile alla confisca del mezzo per il trasporto illecito di rifiuti e' quella dell'art. 259, comma 2, D.lgs. 152/2006 (restando ferma l'interpretazione secondo cui l'art. 260-ter e' venuto meno per effetto di successive norme), con limiti diversi rispetto all'art. 452-undecies c.p.; d) il sequestro e' stato disposto anche quale sequestro impeditivo ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p., costituiendo una ratio autonoma e sufficiente del provvedimento che il ricorrente non ha censurato: pertanto anche l'eventuale prospettata illegittimita' rispetto alla confisca non avrebbe avuto efficacia restitutoria immediata sul bene. Per questi motivi il ricorso e' inammissibile e il ricorrente e' condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256, D.lgs. n. 152/2006

    Disposizione che sanziona il trasporto abusivo di rifiuti (reato contestato al ricorrente); rilevante per individuare la fattispecie contravvenzionale che ha determinato il sequestro del mezzo

  • art. 259, D.lgs. n. 152/2006

    Norma storicamente applicabile alla confisca obbligatoria del mezzo in caso di trasporto illecito di rifiuti (comma 2): la Corte ricorda che, per il tipo di contravvenzione in esame, la disciplina applicabile e' quella dell'art. 259, comma 2, con la conseguenza che il limite all'applicabilita' della confisca e' rappresentato dall'appartenenza del bene a terzo in buona fede

  • art. 260-ter, D.lgs. n. 152/2006

    "In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, e' sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato"

    La Corte osserva che questa norma, introdotta nel 2010, e' poi risultata incerta nella vigenza per effetto di successivi interventi normativi; nella vicenda la Corte conclude che la confisca del mezzo per il trasporto illecito di rifiuti resta disciplinata dall'art. 259, comma 2

  • art. 452-undecies, commi 3 e 4, c.p.

    Previsione del codice penale che esclude la confisca per i beni che costituiscono prodotto o profitto del reato se l'agente ha provveduto alla messa in sicurezza/bonifica e il beneficio e' previsto per specifici delitti; il ricorrente chiedeva l'applicazione o l'estensione anche alle contravvenzioni ambientali, ma la Corte rileva la manifestata infondatezza delle questioni di incostituzionalita' già esaminate

  • art. 318-bis e ss., D.lgs. n. 152/2006

    Procedura introdotta dalla legge n.68/2015 per l'estinzione della contravvenzione ambientale mediante esecuzione di misure ripristinatorie e pagamento di somme: la Corte rileva che il ricorrente ha richiesto l'ammissione a tale procedura ma la stessa e' ancora in corso e i presupposti non sono stati completati

  • art. 321, comma 1 e comma 2, c.p.p.

    Norme che consentono il sequestro preventivo sia come sequestro impeditivo (art. 321, comma 1) sia come sequestro finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2). Nel caso in esame il provvedimento impugnato e' fondato anche sulla finalita' impeditiva, ratio autonoma non censurata dal ricorrente

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    Norma richiamata nella motivazione in ordine agli effetti della restituzione del bene dopo l'esito processuale; citata per chiarire che la restituzione e' possibile ma non automaticamente operante nella fase cautelare

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per prospettare una violazione del principio di uguaglianza in relazione alla diversa disciplina della confisca tra delitti e contravvenzioni; la Corte richiama la propria giurisprudenza che ha ritenuto manifestamente infondate simili questioni

  • art. 24 e art. 27 Cost.

    Richiamati dal ricorrente (diritto alla difesa e finalita' rieducativa della pena) nella censura di illegittimita' costituzionale; la Corte non ritiene che la questione sia rilevante nella fase cautelare, alla luce delle circostanze del caso

  • Legge n. 68/2015 (parte VI-bis al D.lgs. 152/2006)

    Ha introdotto la disciplina sanzionatoria e la procedura di estinzione per alcune contravvenzioni ambientali (art. 318-bis e ss.), rilevante perché regola la possibilita' di estinzione mediante misure ripristinatorie; nella fattispecie la procedura e' ancora pendente

  • L. n. 12/2019 e D.Lgs. n. 205/2010 (riferimenti normativi sulla revoca/abrogazione di disposizioni SISTRI)

    Riferimenti utilizzati per spiegare il quadro normativo della tracciabilita' e per concludere sulla vigenza o meno di alcune disposizioni (in particolare la perdurante applicabilita' dell'art. 259 per la confisca del mezzo)

Massime di principio

  • Nelle fasi cautelari il giudice di legittimita' tende a ritenere irrilevanti questioni di costituzionalita' di norme ablatorie quando i presupposti fattuali per beneficiare dell'esclusione (es. messa in sicurezza, bonifica, ripristino) non risultano in concreto adempiuti o verificati: bisogna completare le attivita' ripristinatorie e acquisire le prove prima di fondare una richiesta cautelare sulla disapplicazione della confisca
  • Per il trasporto illecito di rifiuti la disciplina della confisca puo' essere regolata da norme diverse a seconda del periodo normativo: occorre verificare quale articolo e' attualmente applicabile (la Corte ha richiamato l'art. 259, comma 2, quale norma di riferimento per la confisca del mezzo nei casi di trasporto illecito)
  • Il sequestro preventivo puo' poggiare su piu'«rationes decidendi» autonome (es. finalita' di conservazione per confisca e finalita' impeditiva per prevenire ulteriori illeciti): in sede di impugnazione cautelare e' necessario contestare tutte le autonome motivazioni poste a fondamento del provvedimento, altrimenti il ricorso e' inammissibile per difetto di specificita'
  • Per ottenere utile ristoro in sede cautelare (restituzione del bene) l'interesse impugnatorio del ricorrente deve essere concreto e attuale: se il bene resta comunque sequestrato sulla base di una ragione autonoma (p.es. sequestro impeditivo) l'accoglimento della censura relativa all'altro profilo non produce effetto restitutorio
  • Le questioni di costituzionalita' gia' affrontate e dichiarate manifestamente infondate dalla giurisprudenza di legittimita' partono svantaggiate in sede di cassazione: prima di proporre la questione e' opportuno valutare la giurisprudenza consolidata e completare i fatti necessari a renderla rilevante

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.