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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4587/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la mancata notificazione alla parte civile costituita del ricorso per cassazione depositato il 30/12/2020, omissione attribuita a una svista. Chiedeva l'applicazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per correggere l'errore e ottenere che la pronuncia della Cassazione potesse produrre gli effetti extrapenali (in particolare ai fini del procedimento civile) che si ritenevano dovuti.

La decisione

Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 625-bis perché il rimedio è riservato al solo condannato e non all'assolto definitivamente: il ricorrente era stato assolto con sentenza definitiva e quindi non legittimato a proporre il rimedio straordinario. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza che limita la legittimazione ai soggetti condannati, precisando che il rimedio riguarda provvedimenti della Cassazione che rendono definitiva la sentenza di condanna.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è riservato al solo condannato; può essere esperito contro provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva la sentenza di condanna e non contro decisioni che intervengano su assoluzioni o su provvedimenti incidentali. La Corte ha affermato che chi è stato assolto definitivamente non è legittimato a proporre il ricorso ex art. 625-bis.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso e, non potendosi escludere una colpa del ricorrente, il giudice può condannarlo alle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha fissato equitativamente tale somma in euro 3.000.

  • art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020

    Norma richiamata per procedere in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti in specifiche condizioni; la Corte ha proceduto ai sensi di tale disposizione.

  • Sent. Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al principio che giustifica l'addebito delle spese e della sanzione pecuniaria al ricorrente che proponga un ricorso infondato o inammissibile per colpa.

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (segnalazioni in motivazione)

    Sez. U, n. 16103 del 30/04/2002; Sez. U, n. 16104 del 30/04/2002; Sez. U, n. 28719 del 21/06/2012; Sez. 3, n. 41071 del 22/09/2015; Sez. 3, n. 16659 del 06/12/2017; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019

    La giurisprudenza richiamata conferma il principio che la legittimazione ad impugnare con l'art. 625-bis è circoscritta al condannato, includendo il condannato al solo risarcimento dei danni se questi lamenta un errore di fatto nella decisione della Cassazione relativa a tale capo; non comprende l'assolto definitivo.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è utilizzabile solo dal soggetto condannato: se si è stati assolti in via definitiva non si è legittimati a proporre questo ricorso.
  • La mancanza di notifica di un ricorso per cassazione alla parte civile, pur essendo un vizio rilevante, non può essere sanata tramite art. 625-bis se chi propone il rimedio non è un condannato; è necessario valutare altri rimedi specifici o impugnazioni idonee secondo la situazione processuale.
  • Se il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile e l'inammissibilità può essere imputata a colpa del ricorrente, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
  • La tempestiva verifica delle notifiche e della regolarità degli atti processuali è essenziale quando si intende tutelare effetti extrapenali (ad es. conseguenze civili) derivanti da una decisione penale; in caso di omissioni, conviene agire per i rimedi previsti nei termini e con i mezzi propri del procedimento in cui si rileva il vizio.

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