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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18384/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di tre pensionati del settore bancario di ottenere il pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico aziendale a titolo di perequazione, per il periodo luglio 2013-giugno 2017, in esecuzione di un precedente giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla perequazione del trattamento integrativo. La società bancaria ricorrente ha sostenuto che tale pretesa fosse infondata perché i controricorrenti avevano aderito alla capitalizzazione della prestazione pensionistica integrativa, con corresponsione in un’unica somma capitale: secondo la banca, ciò avrebbe estinto l’obbligazione periodica e anche il meccanismo di perequazione ad essa collegato. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1197 e 1362 c.c., assumendo che l’adesione alla capitalizzazione dovesse escludere ogni ulteriore diritto alla perequazione dopo la conversione in capitale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1230 e 1362 c.c., sostenendo che le parti avessero novato il rapporto originario sostituendo la pensione periodica con una prestazione in capitale, con conseguente estinzione di ogni pretesa collegata al rapporto originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta l’impostazione secondo cui il giudicato invocato riguardava il solo meccanismo di perequazione della quota di pensione integrativa, e non un autonomo diritto a maggiori ratei della gestione speciale INPS. Tuttavia ha affermato che, una volta esercitata l’opzione per la liquidazione del trattamento integrativo in capitale una tantum, la prestazione pensionistica periodica si estingue insieme al correlato meccanismo di rivalutazione/perequazione. Ne deriva che la Corte d’appello aveva erroneamente riconosciuto differenze economiche relative a periodi successivi alla capitalizzazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1197 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la prestazione periodica si sarebbe estinta con la capitalizzazione della somma dovuta

  • art. 1362 c.c.

    utilizzato per l’interpretazione della clausola statutaria del Fondo secondo la comune intenzione delle parti

  • art. 1230 c.c.

    invocato per sostenere la novazione del rapporto pensionistico originario mediante attribuzione di una prestazione in capitale

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per respingere la richiesta di rinvio alla pubblica udienza, non ricorrendone i presupposti

  • art. 375, primo comma, nn. 1) e 5), c.p.c.

    menzionato quale parametro per il rinvio alla pubblica udienza, ritenuto non applicabile nel caso concreto

  • L. 30 luglio 1990, n. 218, artt. 3, comma 3, e 6

    richiamata come fonte della delega per la disciplina del trattamento previdenziale degli enti pubblici creditizi privatizzati

  • d.lgs. n. 357 del 1990, artt. 1, commi 1 e 2; 3, commi 2, 3 e 4; 4; 5, commi 1 e 2

    normativa che ha soppresso i regimi pensionistici esclusivi/esonerativi, istituito la gestione speciale INPS e trasformato i fondi in fondi integrativi, prevedendo la perequazione della quota integrativa

  • L. n. 438 del 1992

    richiamata nel ricostruire il precedente giudicato sulla perequazione del trattamento pensionistico

  • L. n. 449 del 1997

    indicata come norma che ha soppresso definitivamente i meccanismi perequativi dal 1 gennaio 1998

  • d.lgs. n. 124 del 1993, art. 7, comma 6, e art. 7, lett. a)

    richiamato per delimitare la facoltà di capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche integrative e gli effetti estintivi della liquidazione in capitale

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7

    usata per il limite del 50% e per la possibilità di capitalizzare l’intero trattamento se inferiore a una certa soglia

  • L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55

    menzionata come interpretazione autentica che non elide il diritto alla perequazione riconosciuto dal giudicato, ma non lo rende autonomo rispetto alla pensione integrativa

  • d.lgs. n. 252 del 2005

    richiamato per l’abrogazione del d.lgs. n. 124 del 1993, art. 7, lett. a)

Massime di principio

  • Quando il giudicato riconosce il diritto alla perequazione di una quota di pensione integrativa, tale diritto resta collegato alla prestazione integrativa e non si trasforma in un autonomo diritto a ratei della gestione generale che ne siano estranei.
  • L’opzione del beneficiario per la liquidazione in capitale una tantum della pensione integrativa determina, dal momento della corresponsione della somma capitale, l’estinzione della prestazione periodica e del relativo meccanismo di rivalutazione o perequazione, salvo pretese riferite a periodi anteriori alla capitalizzazione.
  • Nell’interpretazione delle clausole statutarie dei fondi pensione integrativi occorre valorizzare il significato desumibile dalla comune intenzione delle parti, ma tale lettura deve coordinarsi con la disciplina legale che consente la capitalizzazione e ne individua gli effetti estintivi.
  • Le domande di differenze pensionistiche successive alla capitalizzazione non possono essere accolte se presuppongono la sopravvivenza di una prestazione periodica ormai estinta per effetto della liquidazione in capitale.
  • L’eventuale giudicato sulla perequazione di una pensione integrativa non consente di ottenere importi riferiti a periodi successivi alla cessazione del trattamento periodico, quando il diritto sia stato convertito in capitale.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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