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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04284/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento urgente dell'autorità di vigilanza che aveva vietato alla società assicurativa di assumere nuovi affari in Italia, provvedimento poi annullato dal giudice amministrativo di appello. Successivamente la società ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati sia dal provvedimento interdittivo sia dal ritardo nella sua rimozione, ma il Consiglio di Stato ha escluso la responsabilità dell'autorità, ritenendo insussistente dolo o colpa grave. La società ha allora proposto revocazione contro tale sentenza, deducendo errore di fatto, omessa considerazione di fatti sopravvenuti che avrebbero fatto venire meno i presupposti dell’interdizione, errata lettura di una decisione dell’autorità europea di settore, omessa pronuncia su un motivo di appello e contrasto con una precedente decisione di annullamento. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la revocazione; la società ha quindi proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e art. 110 c.p.a., articolando cinque motivi: 1) arretramento dalla giurisdizione per mancato apprezzamento dell’errore di fatto e della colpa grave dell’autorità; 2) arretramento dalla giurisdizione per errata traduzione/lettura della decisione EIOPA; 3) omessa pronuncia sul motivo revocatorio relativo al contrasto tra due decisioni del Consiglio di Stato; 4) eccesso di potere per invasione della sfera normativa/amministrativa; 5) eccesso di potere giurisdizionale per violazione del diritto UE e dell’art. 19 TUE. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le doglianze si risolvessero nella contestazione di errores in iudicando o in procedendo del giudice amministrativo, non sindacabili con il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il vizio di eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale rifiuti in astratto di esercitare la giurisdizione o invada realmente la sfera riservata al legislatore o alla pubblica amministrazione; non quando la parte contesti l’interpretazione delle norme, la valutazione degli atti, la qualificazione dell’errore di revocazione o la mancata accoglienza delle proprie censure. Ha inoltre ribadito che non è consentito trasformare in motivo inerente alla giurisdizione una denuncia di violazione del diritto dell’Unione o di omesso rinvio pregiudiziale da parte del giudice amministrativo. Ne è derivata la condanna della ricorrente alle spese e l’applicazione delle conseguenze sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 193, comma 4, d.lgs. n. 209/2005

    norma richiamata come base del potere urgente di divieto di assumere nuovi affari nel territorio italiano

  • artt. 14 e 68 del d.lgs. n. 209/2005

    richiamati come parametri per valutare i requisiti di autorizzazione dell’impresa assicurativa

  • art. 40, § 6, direttiva 92/49/CE

    il suo significato è stato discusso in relazione ai poteri dello Stato ospitante e ai limiti del controllo sull’impresa assicurativa autorizzata in altro Stato membro

  • art. 15 ter direttiva 92/49/CE, inserito dalla direttiva 2007/44/CE

    indicato come disposizione rilevante per la valutazione del requisito reputazionale

  • art. 111, comma 8, Cost.

    il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è limitato ai soli vizi di giurisdizione in senso stretto, non agli errores in iudicando o in procedendo

  • art. 110 cod. proc. amm.

    richiamato quale base del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato

  • art. 2043 cod. civ.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all’elemento soggettivo della responsabilità aquiliana dell’autorità amministrativa

  • art. 267 TFUE

    il mancato rinvio pregiudiziale non integra, di per sé, motivo di ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 19 TUE

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, ma ritenuto non idoneo a trasformare la doglianza in questione di giurisdizione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • L. 24.12.2012 n. 228

    citata come norma di modifica dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo per veri motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non è utilizzabile per denunciare errori di interpretazione, di valutazione delle prove o di applicazione della legge.
  • Non integra arretramento o rifiuto di giurisdizione il fatto che il giudice speciale respinga una domanda o un’istanza per ragioni di merito, anche se la parte ritenga che la decisione abbia negato in concreto tutela alla propria posizione soggettiva.
  • L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera della pubblica amministrazione sussiste solo se il giudice compie un sindacato di merito sostitutivo dell’amministrazione o crea una regola normativa inesistente; non ricorre quando il giudice interpreta la normativa applicabile, anche in modo asseritamente errato.
  • Nel giudizio di revocazione, la censura dell’erronea valutazione dell’errore di fatto, dell’omessa pronuncia su singoli argomenti o dell’interpretazione degli atti processuali non si traduce automaticamente in vizio di giurisdizione, ma attiene al modo di esercizio della funzione giurisdizionale.
  • La violazione del diritto dell’Unione europea, incluso il mancato rinvio pregiudiziale, non è di per sé deducibile come motivo inerente alla giurisdizione davanti alle Sezioni Unite, quando la doglianza investe l’interpretazione o l’applicazione della norma da parte del giudice speciale.
  • Per configurare responsabilità dell’amministrazione per atto illegittimo non basta l’annullamento del provvedimento, occorrendo comunque la verifica della colpa grave o del dolo alla luce della chiarezza della disciplina, della complessità della fattispecie e del comportamento complessivo dell’ente.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRC autoGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileAssicurazioniInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

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