Cassazione Civile, Ordinanza n. 12657/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società aveva presentato istanza di disapplicazione delle disposizioni dell'art. 30 della l. n. 724/1994 per l'anno d'imposta 2014, deducendo l'impossibilità oggettiva di conseguire i ricavi/minimi richiesti. L'Ufficio competente aveva rigettato l'istanza per carenza dei requisiti relativi al numero minimo di dipendenti. La società aveva impugnato il diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio, ma l'Ufficio aveva eccepito l'incompetenza territoriale. La controversia è arrivata in Cassazione sul solo tema della competenza: l'Agenzia sosteneva che, trattandosi di atto adottato dalla direzione regionale, competente fosse la Commissione tributaria provinciale di Milano, cioè quella del luogo in cui aveva sede l'Ufficio che aveva emanato il provvedimento impugnato, e non quella di Sondrio. Il ricorso deduceva la violazione delle norme sul processo tributario e sulla competenza inderogabile delle Commissioni tributarie.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui ha sede l'Ufficio finanziario che ha emesso l'atto impugnato; nel caso concreto il rigetto dell'interpello disapplicativo proveniva dalla direzione regionale, per cui la competenza apparteneva alla Commissione tributaria provinciale di Milano e non a quella di Sondrio. Poiché la competenza territoriale tributaria è inderogabile, la sentenza di merito è stata cassata con rinvio al giudice di primo grado competente, affinché il giudizio sia riassunto e rieditato integralmente davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano entro il termine fissato in dispositivo.
Norme richiamate
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione della disciplina sulla competenza territoriale
artt. 4, 5, 10, 18, 50 e 53 d.lgs. n. 546/1992
richiamati per affermare la competenza territoriale inderogabile del giudice tributario e le regole del processo tributario
art. 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994
norma oggetto dell'istanza di disapplicazione presentata dalla contribuente
art. 31, comma 2, art. 37-bis, comma 8, e art. 58 d.P.R. n. 600/1973
richiamati nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina fiscale applicabile
art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011
richiamati nel motivo di ricorso come ulteriori fonti normative di riferimento
art. 1 d.m. 19 giugno 1998, n. 259
richiamato nel motivo di ricorso
interpretato come norma che sancisce l'inderogabilità della competenza territoriale delle Commissioni tributarie
applicato, in combinato con l'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per cassare con rinvio al giudice competente di primo grado
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il coordinamento tra giudizio tributario e giudizio di legittimità ai fini della cassazione con rinvio
Massime di principio
- Nel processo tributario, la competenza territoriale si determina in base alla sede dell'Ufficio finanziario o del concessionario che ha emanato l'atto impugnato, non in base alla sede dell'articolazione periferica diversa da quella che ha adottato il provvedimento.
- La competenza territoriale del giudice tributario è inderogabile: la sua violazione può essere rilevata anche d'ufficio e può costituire motivo di impugnazione.
- Se la competenza territoriale è stata violata, il giudice dell'impugnazione deve cassare la decisione e rimettere la causa al giudice di primo grado territorialmente competente, affinché il giudizio sia integralmente rieditato.
- In sede di legittimità, la rimessione al giudice competente avviene tramite l'art. 382, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
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