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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12657/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società aveva presentato istanza di disapplicazione delle disposizioni dell'art. 30 della l. n. 724/1994 per l'anno d'imposta 2014, deducendo l'impossibilità oggettiva di conseguire i ricavi/minimi richiesti. L'Ufficio competente aveva rigettato l'istanza per carenza dei requisiti relativi al numero minimo di dipendenti. La società aveva impugnato il diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio, ma l'Ufficio aveva eccepito l'incompetenza territoriale. La controversia è arrivata in Cassazione sul solo tema della competenza: l'Agenzia sosteneva che, trattandosi di atto adottato dalla direzione regionale, competente fosse la Commissione tributaria provinciale di Milano, cioè quella del luogo in cui aveva sede l'Ufficio che aveva emanato il provvedimento impugnato, e non quella di Sondrio. Il ricorso deduceva la violazione delle norme sul processo tributario e sulla competenza inderogabile delle Commissioni tributarie.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui ha sede l'Ufficio finanziario che ha emesso l'atto impugnato; nel caso concreto il rigetto dell'interpello disapplicativo proveniva dalla direzione regionale, per cui la competenza apparteneva alla Commissione tributaria provinciale di Milano e non a quella di Sondrio. Poiché la competenza territoriale tributaria è inderogabile, la sentenza di merito è stata cassata con rinvio al giudice di primo grado competente, affinché il giudizio sia riassunto e rieditato integralmente davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano entro il termine fissato in dispositivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la competenza territoriale si determina in base alla sede dell'Ufficio finanziario o del concessionario che ha emanato l'atto impugnato, non in base alla sede dell'articolazione periferica diversa da quella che ha adottato il provvedimento.
  • La competenza territoriale del giudice tributario è inderogabile: la sua violazione può essere rilevata anche d'ufficio e può costituire motivo di impugnazione.
  • Se la competenza territoriale è stata violata, il giudice dell'impugnazione deve cassare la decisione e rimettere la causa al giudice di primo grado territorialmente competente, affinché il giudizio sia integralmente rieditato.
  • In sede di legittimità, la rimessione al giudice competente avviene tramite l'art. 382, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioCompetenzaImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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