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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11622/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA per una variazione interna di un immobile destinato al culto, sito in Este e iscritto in categoria E/7. L'Ufficio aveva attribuito una rendita catastale pari a Euro 3.590, confermando la categoria proposta ma con diversa quantificazione della rendita. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello dell'ente religioso ritenendo, da un lato, carente di motivazione l'avviso e, dall'altro, illegittima l'attribuzione di una rendita a un immobile destinato esclusivamente al culto, richiamando il fatto che il bene non produce reddito e sarebbe esente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 42 DPR 600/1973, sostenendo che l'avviso fosse adeguatamente motivato perché fondato sui dati DOCFA e su una diversa valutazione tecnica senza disconoscere gli elementi di fatto dichiarati; 2) violazione delle norme catastali (RDL 652/1939, DPR 1142/1949, DM 701/1994, DM 28/1998) per avere il giudice di merito escluso la necessità di attribuire una rendita ordinaria a ogni unità immobiliare urbana dichiarata; 3) violazione dell'art. 36, comma 3, TUIR e dell'art. 6 RDL 652/1939, per avere la sentenza confuso l'esenzione fiscale del bene con il regime catastale, affermando erroneamente che gli edifici di culto non potrebbero ricevere una rendita catastale diversa da zero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati sia il primo motivo, sulla motivazione dell'avviso DOCFA, sia il secondo e il terzo, sulla legittimità dell'attribuzione di una rendita catastale agli edifici destinati al culto. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dell'ente religioso e confermando l'avviso di rettifica catastale. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la peculiarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la sufficienza della motivazione dell'avviso catastale; la Corte osserva che, in caso di DOCFA, la motivazione è soddisfatta se l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati e si limita a una diversa valutazione tecnica.

  • art. 42 DPR 600/1973

    invocato come parametro della motivazione dell'atto impositivo, ma la Corte valorizza il principio specifico in materia catastale e ritiene motivato l'avviso.

  • art. 6 R.D.L. n. 652/1939

    "i fabbricati destinati all'esercizio dei culti"

    esclude l'obbligo di dichiarazione in catasto per gli edifici di culto, ma non impedisce, se il proprietario presenta dichiarazione o variazione catastale, l'attribuzione della rendita secondo le regole generali.

  • art. 8 DPR n. 1142/1949

    "fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto"

    conferma che tali immobili non si classificano secondo il sistema ordinario delle classi, ma ciò non esclude la successiva attribuzione di rendita tramite stima diretta.

  • art. 30 DPR n. 1142/1949

    prevede che, per le unità non classificabili ai sensi dell'art. 8, la rendita catastale sia comunque accertata con stima diretta per ogni singola unità.

  • art. 20 R.D.L. n. 652/1939

    richiamato, insieme alla disciplina sulla dichiarazione di nuova costruzione o variazione, per affermare che la variazione catastale dell'immobile di culto comporta l'applicazione delle regole generali e la proposta di categoria e rendita.

  • art. 1, commi 2 e 3, D.M. n. 701/1994

    l'Ufficio può controllare le dichiarazioni DOCFA e rettificare i dati proposti, anche ai fini della determinazione della rendita definitiva.

  • art. 3, comma 2, D.M. 2 gennaio 1998, n. 28

    elenca gli immobili iscritti in catasto senza attribuzione di rendita e non include gli edifici destinati al culto pubblico.

  • art. 36, comma 3, TUIR

    "le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto"

    riguarda il reddito fondiario e l'esenzione dall'imposizione diretta, non la rendita catastale; la presenza di rendita non fa venir meno l'esenzione fiscale.

  • art. 25, comma 1, D.lgs. n. 917/1986

    richiamato per distinguere la rendita catastale quale parametro dei redditi fondiari, confermando la separazione tra valore catastale e presupposto d'imposta.

  • art. 53 Cost.

    la Corte esclude che l'attribuzione di una rendita catastale positiva agli edifici di culto contrasti con il principio di capacità contributiva.

  • artt. 8 e 19 Cost.

    la soluzione adottata non viola la tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto.

  • art. 384 c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel sistema catastale, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento o rettifica emesso a seguito di procedura DOCFA è soddisfatto quando l'Ufficio non contesti gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente e la divergenza con la rendita proposta dipenda da una diversa valutazione tecnica dell'immobile; se invece vengono disattesi fatti specifici allegati dal contribuente, la motivazione deve essere più analitica.
  • Gli edifici destinati esclusivamente al culto pubblico sono esentati dall'obbligo di dichiarazione in catasto, ma, se il proprietario presenta comunque dichiarazione o variazione catastale, l'immobile va censito secondo le regole ordinarie e può ricevere una rendita catastale diversa da zero, anche se attribuita a fini statistico-inventariali.
  • La rendita catastale ha natura tecnico-estimativa e non coincide con un'imposta né con il presupposto dell'imposizione; pertanto, la sua attribuzione non incide sull'eventuale esenzione fiscale riconosciuta all'immobile in ragione della sua destinazione d'uso.
  • Le norme che prevedono l'iscrizione senza rendita costituiscono disciplina speciale e non sono estensibili in via analogica a categorie non espressamente contemplate; per gli immobili di culto non locati, la possibile attuale o futura suscettibilità di reddito giustifica comunque l'attribuzione della rendita.
  • Le istruzioni amministrative di carattere operativo non possono prevalere sulle fonti normative che regolano il censimento e la stima catastale degli immobili, né escludere l'applicazione delle regole generali quando il bene sia stato dichiarato o variato in catasto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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