Cassazione Civile, Ordinanza n. 40589/2021 del 17/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente servizio)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di una società che aveva pagato, per il periodo 16/3/2004-28/10/2010, somme a titolo di IVA applicata alla TIA 1 relativa al servizio di asporto e smaltimento rifiuti, chiedendone la ripetizione come indebito perché, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, quella prestazione aveva natura tributaria e non era assoggettabile a IVA. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva rigettato l'appello del gestore del servizio, ritenendo irrilevante che la società attrice avesse detratto l'IVA in dichiarazione. In cassazione il ricorrente principale ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 19 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la detrazione dell'IVA avrebbe escluso i presupposti della ripetizione di indebito. La resistente ha replicato con controricorso e ricorso incidentale sulla compensazione delle spese, deducendo violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la corte territoriale compensato le spese in ragione del contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la censura era contrastante con l'orientamento consolidato secondo cui, quando un'operazione è stata erroneamente assoggettata a IVA, vengono meno la base legale del pagamento, della rivalsa e della detrazione; in tale evenienza il cessionario/committente può chiedere la restituzione dell'IVA versata in rivalsa e la detrazione non può essere opposta a paralisi dell'azione di ripetizione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. per il venir meno dell'impugnazione principale. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della sola ricorrente principale, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla ripetizione dell'indebito; la sua applicazione non è esclusa dalla mera detrazione dell'IVA quando il tributo non era dovuto.
la detrazione presuppone che l'IVA sia stata correttamente applicata e versata; se l'operazione non era assoggettabile a IVA, manca il presupposto della detrazione.
richiamato quale disciplina dell'IVA e della sua detrazione, letta in coerenza con il principio di neutralità dell'imposta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata come parametro della censura principale.
la Corte vi ha ricondotto l'inammissibilità del motivo per contrasto con giurisprudenza consolidata.
norma sulla compensazione delle spese, oggetto del ricorso incidentale.
il ricorso incidentale perde efficacia quando l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 17 della direttiva 77/388/CEE
richiamato a sostegno del principio secondo cui la detrazione è ammessa solo per operazioni effettivamente soggette a IVA.
artt. 167 e 63 della direttiva 2006/112/CE
richiamati a conferma della disciplina unionale della detrazione IVA e del suo presupposto di imponibilità dell'operazione.
Massime di principio
- La detrazione dell'IVA è consentita solo quando l'operazione a monte sia effettivamente assoggettabile all'imposta; se l'operazione è stata erroneamente tassata, manca il fondamento giuridico della detrazione, della rivalsa e del versamento.
- L'erroneo assoggettamento a IVA di una prestazione comporta che il soggetto che ha pagato in rivalsa possa chiedere la restituzione dell'imposta indebitamente corrisposta, senza che la sola avvenuta detrazione possa neutralizzare il diritto alla ripetizione.
- Ai fini dell'inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., il motivo di ricorso è tale quando contrasta con un orientamento di legittimità consolidato e il precedente isolato contrario non è idoneo a scalfire il principio affermato.
- Quando l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, il ricorso incidentale perde efficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
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