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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36550/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

Gli eredi di un avvocato defunto avevano chiesto contro il suo collaboratore la restituzione di somme di denaro e beni mobili, oltre al risarcimento dei danni, deducendo che, dopo la morte del professionista, il convenuto avrebbe posto in essere appropriazioni indebite di denaro e di utilità riferibili all'attività professionale del de cuius. Il Tribunale aveva accolto la domanda in parte, e la Corte d'appello aveva riformato solo parzialmente la decisione, riducendo il quantum riconosciuto. Il ricorrente principale ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male ricostruito i fatti e che, in particolare, le somme indicate non fossero dovute al convenuto ma, eventualmente, solo al cliente pagatore o comunque non agli eredi. Gli eredi, con ricorso incidentale, hanno invece dedotto contraddittorietà della motivazione e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d'appello avesse sottovalutato risultanze penali e bancarie, limitando l'esame a poche movimentazioni e ad alcuni conti, trascurando ulteriori elementi da cui desumere le appropriazioni, nonché errando nel ritenere non provata la sottrazione di assegni e beni mobili. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso principale perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove; ha ritenuto inammissibile anche il ricorso incidentale, osservando che le censure si risolvevano in una generica richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e che la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato l'insufficiente specificità delle allegazioni e l'inammissibilità di istanze istruttorie esplorative. Nel complesso, la sentenza impugnata è rimasta ferma e i ricorsi sono stati entrambi dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello, secondo cui le doglianze del collaboratore miravano a una nuova valutazione delle prove e quelle degli eredi erano generiche e comunque estranee al sindacato di legittimità. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza. È stata inoltre data atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    invocato come regola sull'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che le censure non evidenziassero una violazione della regola di riparto, bensì una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e delle allegazioni di fatto.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale per denunciare un vizio motivazionale, ma la Corte ha escluso la contraddittorietà della sentenza di merito, ritenendo la motivazione comprensibile e logicamente coerente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio scrutinabile, poiché le doglianze tendevano a un nuovo esame delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2043 c.c.; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più attendibili spettano al giudice di merito.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale in relazione alla domanda risarcitoria; la Corte non ha svolto un autonomo approfondimento della norma, limitandosi a rilevare che le doglianze investivano solo il merito probatorio.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che, in cassazione, le risultanze invocate devono essere specificamente indicate e circostanziate; nel caso concreto le allegazioni su assegni, conti e movimenti bancari sono state ritenute generiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in dispositivo per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 646 c.p.

    richiamato come reato contestato in sede penale; la Corte ne ha ricordato il proscioglimento per prescrizione, precisando che ciò non comportava un giudicato di merito vincolante nel civile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la ricostruzione dei fatti, l'attendibilità delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive appartengono al giudice di merito.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si contesti la regola di riparto dell'onere della prova; non quando, sotto tale veste, si solleciti una diversa lettura delle prove o delle allegazioni.
  • Le doglianze fondate su vizi motivazionali o sull'omesso esame di fatti decisivi devono individuare in modo specifico e circostanziato i fatti e gli atti processuali rilevanti; allegazioni generiche su conti, assegni o movimenti finanziari non sono sufficienti.
  • Il giudice civile può valorizzare gli elementi emersi in sede penale anche quando il procedimento si sia concluso con declaratoria di prescrizione, purché non vi sia un giudicato di merito incompatibile: la valutazione resta autonoma e complessiva.
  • L'istanza istruttoria avente natura esplorativa è inammissibile quando non sia sorretta da allegazioni fattuali specifiche e sufficientemente determinate, tali da rendere la prova richiesta non meramente alla ricerca di fatti non compiutamente dedotti.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare singolarmente ogni argomento difensivo o ogni prova acquisita, essendo sufficiente una motivazione concisa ma logicamente adeguata che esprima gli elementi decisivi posti a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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