Sentenza del 11/12/2015 n. 25022 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società R. s.r.l. aveva impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2002, contestando, tra l'altro, l'errata attribuzione della rendita, vizi dell'atto e la decadenza del Comune dal potere di accertamento per decorso del termine triennale previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992. Il Comune ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che l'avviso era stato notificato entro il termine quinquennale previsto dal regolamento comunale, adottato in base all'art. 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune di Genova, ritenendo legittimo il termine quinquennale previsto dal regolamento comunale. L'art. 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997 consentiva infatti ai comuni di stabilire preventivamente, con regolamento, un termine di decadenza più lungo di quello ordinario triennale, purché non superiore al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello d'imposta. Tale facoltà non è stata implicitamente abrogata dall'art. 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, poiché non si trattava di una proroga di un termine già in corso, ma della determinazione preventiva di un termine più lungo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Genova, anche per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo, relativo alla legge n. 296 del 2006, è rimasto assorbito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11
termine triennale per la notifica dell'avviso di accertamento ICI
Prevede il termine ordinario triennale per l'accertamento dell'ICI, salvo che il comune abbia validamente previsto un termine più lungo nei limiti consentiti dalla legge.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. l, n. 3
i comuni possono con regolamento determinare un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione
Attribuisce ai comuni la facoltà di stabilire preventivamente, mediante regolamento, un termine di accertamento ICI più lungo del termine triennale ordinario, purché non ecceda il quinto anno successivo a quello d'imposta.
Art. 8 del Regolamento ICI del Comune di Genova
termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento
Il regolamento comunale, adottato sulla base dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedeva per il Comune di Genova il termine quinquennale applicato all'accertamento relativo al 2002.
Legge n. 212 del 2000, art. 3, comma 3
i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati
Il divieto riguarda le proroghe dei termini e non impedisce l'applicazione di una disciplina precedente che consentiva agli enti locali di fissare preventivamente termini più lunghi, entro i limiti di legge.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
termine quinquennale per l'accertamento dei tributi locali
La disposizione è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto, poiché il termine quinquennale risultava già applicabile sulla base della normativa previgente e del regolamento comunale.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 67
proroga dei termini in scadenza per l'accertamento dell'ICI
La norma conferma che i termini potevano essere diversi, triennali o quinquennali, a seconda dell'esistenza di un regolamento comunale che avesse previsto un termine più lungo.
Massime di principio
- Per verificare la decadenza da un accertamento tributario locale, non è sufficiente applicare il termine ordinario previsto dalla legge: occorre verificare anche l'eventuale regolamento comunale adottato sulla base di una specifica delega legislativa.
- Un termine più lungo stabilito preventivamente da un regolamento comunale non costituisce necessariamente una proroga vietata dallo Statuto del contribuente; può rappresentare una diversa determinazione legislativamente autorizzata del termine di decadenza.
- Il termine quinquennale è valido solo se previsto da un regolamento comunale conforme alla legge e applicabile al periodo d'imposta interessato, nel rispetto del limite massimo fissato dalla normativa statale.
- Le modifiche normative successive alla scadenza del termine non possono, di regola, riaprire un termine già definitivamente scaduto; tuttavia, se il termine più lungo era già validamente previsto dalla normativa e dal regolamento applicabili, la legge successiva può risultare irrilevante.
- In una controversia analoga è quindi necessario controllare: la data di notifica dell'avviso, l'anno d'imposta, il termine legislativo ordinario, l'esistenza e la data del regolamento comunale, la sua base normativa e il rispetto del limite massimo del quinto anno.
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