Cassazione Civile, Ordinanza n. 32781/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ex art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011 avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui la Regione aveva contestato al proprietario/conduttore di un fondo la violazione della disciplina sul taglio degli olivi: egli avrebbe estirpato 450 piante senza eseguire il reimpianto imposto dall'autorizzazione regionale. L'importo richiesto era di euro 24.000, calcolato come sanzione per il mancato reimpianto. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 11 e 23 L. n. 689 del 1981 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 475 del 1945, sostenendo che la sanzione fosse sproporzionata rispetto al fatto; 2) violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990, difetto di motivazione dell'ingiunzione ed eccessività della sanzione, assumendo che il valore unitario delle piante avrebbe dovuto condurre a un importo inferiore; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, perché la Regione si sarebbe difesa tramite Avvocatura regionale e non avrebbe potuto ottenere la condanna alle spese dell'opponente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili perché la norma sanzionatoria prevedeva una misura fissa, pari al decuplo del valore delle piante abbattute considerate in piena produttività, senza margini discrezionali per l'amministrazione; inoltre la sanzione concretamente irrogata era addirittura più favorevole al trasgressore, essendo stata applicata nella misura del triplo del valore. Ne ha tratto anche la carenza di interesse concreto a censurare l'importo. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, osservando che il principio invocato opera quando l'amministrazione si difende direttamente tramite funzionario, ma non quando la difesa è assunta da un avvocato dell'Avvocatura regionale; in ogni caso, la regolazione delle spese secondo soccombenza era corretta. Nulla è stato disposto per le spese del giudizio di legittimità, poiché la Regione non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Norme richiamate
Norma processuale utilizzata per proporre l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla proporzionalità della sanzione.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura contro la sanzione amministrativa.
art. 4 D.Lgs. n. 475 del 1945
"Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione o, nel caso previsto dall'articolo 3, non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con la sanzione amministrativa per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura"
La Corte lo legge come previsione di una sanzione in misura fissa, predeterminata nel decuplo del valore delle piante, senza margini di discrezionalità amministrativa nel quantum.
Richiamato dal ricorrente per lamentare difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio.
La Corte ribadisce che, quando la parte soccombente è condannata alle spese, trova applicazione il principio generale della soccombenza; la difesa regionale tramite avvocato non impedisce la condanna alle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la norma sanzionatoria amministrativa prevede una misura fissa predeterminata dalla legge, non è configurabile una censura di sproporzione basata sulla discrezionalità dell'amministrazione nel quantificare la sanzione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse quando la sanzione concretamente irrogata è più favorevole al destinatario rispetto a quella che discenderebbe dall'applicazione del criterio legale invocato dal ricorrente.
- Il principio secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, l'amministrazione non può ottenere la condanna alle spese quando resiste in giudizio tramite un proprio funzionario, non si applica se la difesa è affidata a un avvocato dell'Avvocatura regionale.
- In tema di spese processuali, quando la difesa dell'amministrazione è svolta da un avvocato, opera il principio generale della soccombenza.
- rami
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