Sentenza n. 1945/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca della patente nautica, unitamente al preavviso di rigetto e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione marittima)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 1993 di una patente nautica per la conduzione di unità da diporto oltre le dodici miglia, aveva ottenuto il rinnovo del titolo sino al 18 luglio 2029. Successivamente, in occasione della verifica dei requisiti morali, l’amministrazione aveva rilevato una condanna definitiva risalente nel tempo per un reato previsto dalla legislazione sugli stupefacenti, con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziale. Veniva quindi avviato il procedimento di revoca, concluso con il decreto impugnato, adottato in applicazione dell’art. 37 del d.m. n. 146/2008 e motivato dall’assenza di riabilitazione. Con unico motivo il ricorrente contestava i presupposti della revoca, sostenendo che l’amministrazione avesse illegittimamente inciso su un titolo abilitativo rilasciato e mantenuto per circa trent’anni, senza considerare il legittimo affidamento maturato. Deduceva inoltre che l’estinzione del reato o della pena dovesse essere equiparata alla riabilitazione richiesta dalla disciplina regolamentare e contestava l’applicazione automatica della revoca.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il d.m. n. 146/2008, adottato in attuazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 171/2005, disciplini non solo il conseguimento, ma anche la convalida o rinnovo della patente nautica. L’art. 37, comma 2, esclude dal rilascio della patente coloro che abbiano riportato determinate condanne penali, salvo l’intervento della riabilitazione; il requisito morale deve essere nuovamente dichiarato anche in sede di convalida. L’art. 41, comma 1, prevede la revoca quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali, ma il giudice ha qualificato sostanzialmente il provvedimento come revoca-decadenza per carenza originaria del requisito, non come revoca per sopravvenuta perdita dello stesso. Poiché la condanna costituiva una circostanza ostativa già esistente al momento del rilascio e della convalida del titolo, la decadenza è stata ritenuta doverosa, automatica e priva di discrezionalità, indipendentemente dal formale riferimento all’art. 41 contenuto nel decreto. Il TAR ha escluso che l’estinzione del reato o della pena possa sostituire la riabilitazione prevista dagli artt. 178 e 179 c.p., la quale presuppone l’estinzione del reato ma richiede anche l’accertamento della buona condotta. È stato inoltre escluso il legittimo affidamento, poiché il titolare era consapevole dell’esistenza di una circostanza ostativa sia al rilascio sia al rinnovo della patente. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
La disposizione delega al decreto ministeriale la disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dei documenti e dei titoli abilitativi relativi alla nautica da diporto; su tale base il d.m. n. 146/2008 disciplina anche la convalida delle patenti nautiche.
non possono inoltre ottenere la patente nautica coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione
La condanna per i reati indicati costituisce causa ostativa al rilascio della patente, salvo riabilitazione; il requisito morale rileva anche in sede di convalida o rinnovo.
art. 41, comma 1, d.m. n. 146/2008
La patente nautica è revocata dall’autorità che l’ha rilasciata nel caso in cui il titolare non sia più in possesso, con carattere permanente, dell’idoneità fisica e psichica di cui all’articolo 36, ovvero non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 37
La norma disciplina la revoca per perdita dei requisiti; nel caso di carenza originaria del requisito morale, il potere esercitato è stato sostanzialmente qualificato come revoca-decadenza vincolata e automatica.
Il preavviso di rigetto è stato utilizzato nell’ambito del procedimento di revoca, senza che le osservazioni del destinatario impedissero l’adozione del provvedimento finale.
La riabilitazione è un istituto distinto dall’estinzione del reato o della pena e presuppone, oltre all’estinzione del reato, l’accertamento di requisiti positivi, tra cui la buona condotta.
art. 120, comma 2, d.lgs. n. 285/1992
La disciplina della patente di guida è richiamata come termine di raffronto per la natura automatica e vincolata della revoca connessa alla perdita dei requisiti morali, pur rilevando le peculiarità della disciplina della patente nautica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La disciplina regolamentare della patente nautica può validamente regolare sia il rilascio sia la convalida o il rinnovo del titolo quando ciò rientri nella delega conferita dalla legge all’amministrazione ministeriale.
- La condanna definitiva per i reati indicati dall’art. 37, comma 2, del d.m. n. 146/2008 costituisce causa ostativa al rilascio e alla convalida della patente nautica, salvo un formale provvedimento di riabilitazione.
- Quando il requisito morale ostativo era già carente al momento del rilascio o della convalida della patente, il provvedimento di ritiro del titolo ha natura sostanziale di revoca-decadenza vincolata e automatica, anche se l’amministrazione richiama formalmente la disposizione relativa alla perdita sopravvenuta dei requisiti.
- L’estinzione del reato o della pena non equivale alla riabilitazione richiesta dalla disciplina sui requisiti morali, poiché la riabilitazione è un istituto autonomo che richiede anche la verifica della buona condotta secondo gli artt. 178 e 179 c.p.
- Non è configurabile un legittimo affidamento tutelabile nella conservazione di un titolo abilitativo quando il titolare era consapevole dell’esistenza di una circostanza ostativa sia al rilascio sia al rinnovo del titolo.
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