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Sentenza

Sentenza n. 1474/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di mancato perfezionamento e decadenza dalla rateazione dei debiti relativi al prelievo supplementare sul latte

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola aveva ottenuto l’ammissione alla rateazione di debiti iscritti nel Registro nazionale dei debiti e derivanti dal mancato pagamento del prelievo supplementare sul latte, ma non aveva trasmesso la documentazione richiesta per il perfezionamento del beneficio. Ag.E.A. aveva quindi dichiarato il mancato perfezionamento della rateazione. Con il ricorso sono stati dedotti numerosi vizi, tra cui violazione della disciplina sul prelievo latte, della legge n. 241/1990 e dello Statuto del contribuente, difetto di istruttoria e di motivazione, falsa rappresentazione della realtà, sviamento, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, partecipazione, trasparenza e buon andamento, nonché decadenza e prescrizione del credito e degli interessi. La ricorrente ha inoltre contestato la determinazione del prelievo, il ruolo, le cartelle di pagamento, i meccanismi di compensazione nazionale e la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione europea, chiedendo anche l’accertamento dell’inesistenza del debito, l’accertamento dell’obbligo di esercizio dell’autotutela, il ricalcolo delle somme, il risarcimento del danno e la restituzione di quanto versato. In corso di causa la ricorrente ha riferito di avere presentato un’istanza di definizione transattiva e ha chiesto il rinvio dell’udienza.

La decisione

Il TAR ha anzitutto respinto la richiesta di rinvio dell’udienza, rilevando che, una volta investito della decisione, il giudice amministrativo non è tenuto a differire la trattazione su richiesta della parte, salvo casi eccezionali, gravi ragioni incidenti sul diritto di difesa o questioni pregiudiziali attribuite ad altro giudice. La pendenza di una procedura transattiva non integra tali presupposti, anche in considerazione dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Nel merito, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento di mancato perfezionamento della rateazione perché i motivi di ricorso non erano specificamente rivolti contro tale atto, ma riguardavano soprattutto la pretesa sostanziale relativa al prelievo latte e ai relativi atti presupposti. È stato quindi ritenuto violato il requisito di specificità dei motivi previsto dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. Il TAR ha inoltre dichiarato inammissibili le contestazioni relative agli atti di imputazione del prelievo, al ruolo, alle cartelle, alla quantificazione del debito e ai meccanismi di compensazione, poiché tali atti non erano stati puntualmente identificati né prodotti e risultavano comunque definitivi, non essendo stati tempestivamente impugnati. La successiva domanda di accertamento negativo del debito non poteva essere utilizzata per rimettere in discussione, sotto diversa qualificazione, pretese ormai consolidate. La definitività degli atti ha impedito anche di invocare le pronunce della Corte di giustizia e di ottenere la disapplicazione della disciplina nazionale, non essendo in discussione norme attributive del potere, ma criteri di esercizio del potere già tradotti in atti divenuti inoppugnabili. È stata dichiarata inammissibile anche la domanda relativa all’autotutela, perché generica, non documentata ed estranea rispetto alla controversia sulla decadenza dalla rateazione. Le domande risarcitoria e restitutoria sono state respinte, sia per genericità sia perché l’inammissibilità delle censure non consentiva di accertare l’illegittimità dell’azione amministrativa. Ricorso inammissibile; nulla sulle spese per la mancata costituzione di Ag.E.A.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza…

    Il rinvio della trattazione non costituisce un diritto della parte e può essere disposto soltanto in presenza di casi eccezionali; la pendenza di una procedura transattiva non è sufficiente.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici rivolti contro l’atto impugnato. La mancata indicazione delle ragioni di illegittimità dell’atto determina l’inammissibilità della domanda di annullamento.

  • art. 8-ter d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla l. 9 aprile 2009, n. 33

    È richiamato quale fondamento del Registro nazionale dei debiti nel quale erano iscritti i debiti relativi al prelievo supplementare sul latte.

  • art. 19, comma 3-ter, d.l. n. 21/2022

    È richiamato quale base normativa dell’istanza di rateazione dei debiti oggetto delle cartelle di pagamento.

  • art. 10-ter d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023

    Disciplina la procedura di definizione transattiva menzionata dalla ricorrente, la cui pendenza non giustifica il rinvio della trattazione.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo dell’amministrazione di valutare l’esercizio dell’autotutela; il TAR non esamina nel merito tale questione perché la relativa domanda è generica, non documentata e inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo deve indicare motivi specificamente riferiti all’atto impugnato; censure rivolte ad atti diversi o alla pretesa sostanziale sottostante non consentono di verificare la legittimità dell’atto oggetto di impugnazione e determinano l’inammissibilità della domanda di annullamento.
  • Quando gli atti amministrativi che determinano una pretesa patrimoniale e i successivi atti di riscossione sono divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione, la parte non può rimetterne in discussione l’an o il quantum mediante una successiva domanda di accertamento negativo sostanzialmente diretta a ottenere l’annullamento della pretesa.
  • La definitività degli atti amministrativi presupposti impedisce di utilizzare, in un successivo giudizio, pronunce della Corte di giustizia o questioni di compatibilità eurounitaria per contestare gli effetti sostanziali di quegli atti, quando l’incompatibilità riguardi i criteri di esercizio del potere e non la norma attributiva del potere stesso.
  • Il rinvio della trattazione nel processo amministrativo è ammesso solo in casi eccezionali, documentati nel verbale, o per gravi ragioni connesse al diritto di difesa o a questioni pregiudiziali tecniche; la pendenza di una procedura conciliativa o transattiva non attribuisce alla parte un diritto al rinvio.
  • Una domanda di accertamento dell’obbligo di esercitare l’autotutela è inammissibile se formulata genericamente, senza identificare l’istanza, senza produrla e senza chiarire il rapporto tra l’asserito obbligo di autotutela e l’atto concretamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrerePrimato del diritto UE e disapplicazioneAutotutela decisoria

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