Sentenza n. 1477/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avvisi di intimazione di pagamento relativi a somme dovute per prelievi supplementari sulle quote latte, comprensive di capitale, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica
Esito
Favorevole al resistente (enti creditori e riscossore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le intimazioni deducendo: violazione degli artt. 752 e 754 c.c. e del principio di parziarietà dei debiti ereditari, sostenendo che non potessero essere chiamati a pagare l'intero debito; difetto di prova della loro qualità di eredi; genericità e indeterminatezza del calcolo degli interessi, con omessa indicazione del dies a quo e dei tassi applicati; prescrizione del credito dell'AGEA e tardività della notifica dell'intimazione rispetto alla cartella; illegittimità derivata delle intimazioni per contrasto dei provvedimenti presupposti con la normativa dell'Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. In via subordinata hanno chiesto l'accertamento dell'esatto importo dovuto da ciascuno in proporzione alla rispettiva quota ereditaria.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente la domanda di annullamento e ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata di accertamento. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto che le intimazioni riguardassero ciascun ricorrente nei limiti della quota ereditaria del 50% e che l'Amministrazione avesse fornito prova sufficiente della qualità di coeredi attraverso la dichiarazione di successione, l'atto testamentario, le rinunce degli altri chiamati e la documentazione ipotecaria. I ricorrenti, invece, non avevano indicato l'esistenza, l'identità, il numero o il titolo di eventuali altri coeredi, sicché le censure erano generiche e non specificamente dimostrate. Il motivo sugli interessi è stato dichiarato inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposto contro la cartella presupposta e perché le intimazioni indicavano separatamente capitale, interessi, oneri e diritti, rinviando alla cartella per le ragioni della pretesa. Inoltre, il contribuente avrebbe dovuto indicare il calcolo alternativo ritenuto corretto, non essendo sufficiente una contestazione generica, considerato il meccanismo legale di liquidazione previsto dagli artt. 26 e 30 d.P.R. 602/1973. La censura di prescrizione è stata dichiarata inammissibile nella parte diretta contro gli atti presupposti e infondata con riferimento alle intimazioni: il capitale è soggetto al termine ordinario decennale, gli interessi al termine quinquennale, ma il decorso era stato interrotto dalla proposizione dei precedenti giudizi, dalle notifiche di cartelle e intimazioni e dai successivi atti di riscossione; il TAR ha inoltre considerato i periodi di sospensione legale della prescrizione. Il motivo fondato sul diritto dell'Unione europea è stato dichiarato inammissibile perché riguardava vizi dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione del prelievo, non vizi propri delle intimazioni, che sono atti meramente esecutivi impugnabili soltanto per vizi propri. Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto UE determina, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità, salvo il diverso caso di norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo; tale questione avrebbe dovuto essere fatta valere contro gli atti presupposti entro il termine decadenziale. La domanda subordinata di accertamento è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a., perché formulata senza indicare la quota ereditaria asseritamente diversa, gli altri successori, il titolo successorio e i fatti costitutivi della diversa responsabilità. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
artt. 752 e 754 c.c.
«nomina et debita ereditaria ipso iure dividuntur»
I debiti ereditari si ripartiscono tra i coeredi in proporzione delle rispettive quote; chi eccepisce l'esistenza di altri coeredi deve provarne esistenza, numero, titolo successorio e qualità di eredi.
art. 2267 c.c.
Il socio della società semplice risponde solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali; tale responsabilità è stata posta a fondamento dell'imputazione originaria del debito al dante causa dei ricorrenti.
art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.
«Il ricorso deve contenere distintamente [...] i motivi specifici su cui si fonda il ricorso»
La mancanza di motivi specifici e degli elementi costitutivi della domanda determina l'inammissibilità; la parte non può limitarsi ad affermazioni astratte né rimettere al giudice la ricostruzione della causa petendi.
artt. 26 e 30 d.P.R. 602/1973
Disciplinano i criteri legali di quantificazione degli accessori della riscossione, consentendo al contribuente di verificare aritmeticamente la pretesa e imponendogli, ove contesti il calcolo, di indicare la computazione ritenuta corretta.
art. 2946 c.c.
Il credito relativo alla sorte capitale del prelievo supplementare è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.
artt. 2943 e 2945 c.c.
La proposizione del ricorso interrompe la prescrizione e il termine non decorre durante la pendenza del giudizio, secondo l'orientamento richiamato dal TAR.
art. 8-quinquies, commi 5 e 10, d.l. 5/2009, convertito dalla l. 33/2009
«a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte [...] è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46»
La riscossione coattiva del prelievo supplementare latte avviene mediante ruolo secondo la disciplina richiamata; la norma prevede inoltre il periodo di sospensione legale della prescrizione considerato dal giudice.
art. 68 d.l. 18/2020
Ha disposto la sospensione della prescrizione nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, computata dal TAR nel termine complessivo di sospensione.
art. 133 c.p.a.
La controversia sugli atti di riscossione del prelievo supplementare rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, ma gli atti esecutivi restano soggetti ai principi e alle preclusioni della riscossione mediante ruolo.
art. 21-septies l. 241/1990
Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tipiche e a numero chiuso; il contrasto con il diritto UE, di regola, integra annullabilità e non nullità.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento relativa a un debito amministrativo già accertato è un atto prodromico all'esecuzione forzata, non un autonomo atto impositivo; essa è impugnabile soltanto per vizi propri e non consente di dedurre, in via derivata, vizi degli atti presupposti divenuti definitivi.
- Chi deduce che un debito ereditario debba essere ripartito tra più coeredi deve allegare e provare l'esistenza, il numero, il titolo successorio e la qualità degli ulteriori eredi, oltre alla consistenza delle rispettive quote; una contestazione astratta della pretesa per l'intero è inammissibile o infondata.
- Quando l'Amministrazione dimostra la qualità di erede mediante una pluralità convergente di documenti successori e patrimoniali, la mera contestazione del valore probatorio di uno solo di tali documenti non è sufficiente a superare la prova complessiva, in assenza di specifici fatti contrari.
- La contestazione degli interessi indicati in un atto di riscossione non può limitarsi a denunciare genericità o oscurità: se l'atto distingue capitale, interessi e altri accessori e rinvia alla cartella presupposta, il contribuente deve indicare il calcolo alternativo ritenuto corretto e circoscrivere l'importo contestato.
- Per il prelievo supplementare latte, la sorte capitale è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione, mentre gli interessi sono soggetti al termine quinquennale; la prescrizione può essere interrotta dalla proposizione del ricorso e dalle notifiche degli atti di riscossione, restando altresì sospesa nei periodi previsti dalla legge.
- La violazione del diritto dell'Unione europea da parte di un provvedimento amministrativo determina, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità; i relativi vizi devono essere dedotti contro l'atto che li pone in essere entro il termine di impugnazione e non possono essere fatti valere contro i successivi atti meramente esecutivi.
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