Sentenza n. 1478/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Padova, Sezione Lavoro, relativa all'attivazione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio ha dato atto dell'attivazione della carta del docente e ha quindi limitato le proprie conclusioni all'accertamento dell'avvenuta esecuzione, chiedendo altresì la condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio l'Amministrazione ha attivato la carta del docente, realizzando l'interesse sostanziale perseguito con il ricorso. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato a rimborsare alla ricorrente la metà delle spese di lite. L'altra metà è stata dichiarata non ripetibile, in considerazione del comportamento processuale della parte resistente e del numero di controversie e procedimenti analoghi pendenti, che rendeva complesso per il Ministero soddisfare tempestivamente tutte le procedure.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale e soddisfa l'interesse sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, mediante valutazione dell'esito presumibile della controversia e del comportamento processuale delle parti.
- In presenza di esecuzione sopravvenuta del giudicato, le spese possono essere compensate o dichiarate parzialmente non ripetibili tenendo conto anche della condotta processuale dell'Amministrazione e della pendenza di numerosi procedimenti analoghi, purché la decisione motivi tale modulazione.
Come è indicizzato
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